TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2009-10-23, n. 200900828

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2009-10-23, n. 200900828
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200900828
Data del deposito : 23 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01012/2009 REG.RIC.

N. 00828/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01012/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2009, proposto da:


Condominio La Rocca, rappresentato e difeso dall'avv. L V, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;


contro

Comune di Chieri, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Galileo Ferraris 53;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 202 in data 1 giugno 2009 spiccata dall'Area Programmazione Territorio del Comune di Chieri notificata il 4/6/2009, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso e/o conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chieri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22/10/2009 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il gravame appare inammissibile, in virtù di pacifico insegnamento giurisprudenziale più volte enunciato anche dalla Sezione, per l’omessa impugnazione del provvedimento presupposto costituito dalla determinazione tacita di rigetto dell’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente il 31.3.2008 (doc. 7 relativa produz.) quantunque il provvedimento impugnato non la menzioni, ma della quale il ricorrente è evidentemente a conoscenza;

rimarcato, nel merito, che la comunicazione del Comune del 26.2.2008 non equivale affatto a preavviso o a prodromo di provvedimento favorevole, essendo limitata all’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’omessa previa presentazione della d.i.a. e lasciando pertanto pacificamente impregiudicato il potere e il procedimento sanzionatorio definito all’art. 37 comma 6 del Testo Unico sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, di talché non si ravvisa la lamentata contraddittorietà provvedimentale;

rilevato che le ragioni di contrasto dell’intervento di installazione dei manufatti realizzato dal condominio ricorrente sono sufficientemente evidenziate nel provvedimento di demolizione censurato ed individuate nell’essere le opere stesse ubicate nell’area dove è prevista la rotonda necessaria alla manovra dei veicoli svoltanti sulla via fondo cieco e nell’idoneità dei manufatti de quibus a rendere difficoltosa e macchinosa l’inversione del senso di marcia delle auto;

rputato pertanto il gravame non assistito da sufficiente fumus di fondatezza;

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