TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-11-12, n. 201023965
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N. 23965/2010 REG.SEN.
N. 01417/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
prof. avv. N B, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Napoli, alla via Belsito n.13;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale, in Napoli, alla via Diaz n.11, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
dei decreti del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca di nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a professore di prima fascia – settore IUS 17 – diritto penale, emessi in data 29.12.2009, e della nota della Direzione Generale per l’Università dello stesso M.I.U.R. prot.. n.228 del 16.3.2010, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente diretta ad ottenere l’attuazione all’art.5 del D. Lgs. 6.4.2006 n.164.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha premesso di essere professore associato, in ruolo dal 1985, titolare della cattedra di diritto penale e di diritto penale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, e di aver presentato domanda di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa a professore ordinario (prima fascia) – settore disciplinare IUS/17 – diritto penale, indette dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dall’Università Parthenope di Napoli. Il prof. N B ha poi esposto di aver trasmesso al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in data 27.5.2008, istanza diretta a dare attuazione all’art.5 del D. Lgs. 6.4.2006 n.164 – che prevede una quota aggiuntiva di posti per la fascia di professore ordinario, pari al 25%, riservata ai professori associati con un’anzianità di servizio nella stessa fascia non inferiore a quindici anni – istanza che è stata reiterata, con ingiunzione a provvedere, il 14.10.2008, il 9.1.2009 e l’8.2.2010, senza tuttavia ottenere favorevole riscontro.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che con decreti emessi in data 29.12.2009 e pubblicati in G.U., il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca ha nominato le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a professore di prima fascia – settore IUS 17 – diritto penale, senza tuttavia dare attuazione al disposto dell’art.5 D. Lgs. 164/2006.
Con il ricorso in trattazione ha chiesto l’annullamento di questi ultimi provvedimenti, deducendo la violazione della norma appena evocata e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, vizio del procedimento, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia.
Si è costituito in resistenza l’intimato M.I.U.R., con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame, in quanto non notificato agli Atenei che hanno bandito le procedure concorsuali in questione, e comunque il rigetto nel merito per l’infondatezza delle censure prospettate.
Con successivi motivi aggiunti, la domanda giudiziale di annullamento è stata estesa alla nota prot.. n.228 del 16.3.2010, con cui la Direzione Generale per l’Università dello stesso M.I.U.R. ha dato risposta negativa alla richiesta del ricorrente.
Le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive richieste.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle questioni sollevate in rito dalla difesa erariale in quanto il ricorso è infondato nel merito.
A sostegno della pretesa azionata in giudizio, il ricorrente – professore associato, in ruolo dal 1985, titolare della cattedra di diritto penale e di diritto penale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno – ha lamentato la violazione dell’art.5 del D. Lgs.