TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-07-08, n. 202101145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-07-08, n. 202101145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101145
Data del deposito : 8 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2021

N. 01145/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00756/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2019, proposto da
Studio 1 Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Delvino, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Renvico Italy s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia - Settore assetto del territorio e ambiente, notificata in data 16.4.2019, recante giudizio negativo di valutazione di impatto ambientale sull'istanza presentata dalla ricorrente alla Provincia di Foggia in data 6.3.2017 ed avente ad oggetto la realizzazione di un parco eolico in località "Capodanno - P.zzo Pasqualone" in agro di Casalvecchio di Puglia (FG) e relative opere di connessione alla RTN;

- del parere espresso dal Comitato VIA - Provincia di Foggia nella seduta del 4.7.2017, integrato dal parere espresso dal medesimo organo in data 26.6.2018, nonché in data 4.4.2019, cui l'atto dirigenziale rinvia integralmente;

- di ogni altro parere richiamato dalla determinazione dirigenziale di cui sopra, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare:

a) parere del Comitato VIA del 4.7.2017, integrato dal parere Comitato VIA del 26.6.2018;

b) parere reso da

ARPA

Puglia del 17.7.2018, prot. n. 46999;

c) parere reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia in data 27.8.2018, prot. n. 7248;

d) parere del Comitato VIA del 4.4.2019;

e) parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del 12.2.2019, prot. n. 1140.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il dott. A G A;

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Si dà atto a verbale della presenza dell'avv. S G, a seguito del deposito di note d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 14.6.2019 e depositato in Segreteria in data 27.6.2019, la società Studio 1 Energy s.r.l. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in oggetto.

Esponeva in fatto di operare da anni nel campo della ricerca, progettazione e realizzazione di impianti energetici, con particolare attenzione allo sviluppo di impianti di energia rinnovabile, e che, in tale ambito di attività, in data 6.3.2017, aveva presentato alla Provincia di Foggia un progetto per la realizzazione di un parco eolico da realizzarsi in località “Capodanno - P.zzo Pasqualone”, in agro di Casalvecchio di Puglia (FG).

Nell’ambito della conferenza di servizi, convocata dalla Provincia di Foggia, in prima seduta, in data 25.6.2018 e aggiornata alla successiva data del 23.7.2018, veniva reso parere negativo dal Comitato VIA provinciale nella seduta del 26.6.2018.

All’esito del parere negativo del Comitato VIA, l’odierna ricorrente elaborava una variante al progetto già presentato, riducendo a due il numero di torri eoliche a realizzarsi, dalle originarie cinque.

Con nota del 18.10.2018, la Provincia di Foggia inoltrava alla società Studio 1 Energy preavviso di diniego, sulla base dei pareri negativi espressi dalla Soprintendenza in data 27.8.2018, n. 7248, e dal Comitato VIA nella seduta dal 4.7.2017, successivamente integrato il 26.6.2018, oltre che di quello, parimenti negativo, della

ARPA

Puglia in data 17.7.2018, n. 46999.

In seguito ad ulteriore parere negativo del Comitato VIA reso in data 4.4.2019, la Provincia di Foggia rendeva la determina finale di diniego in data 16.4.2019.

Avverso tali esiti provvedimentali, la società ricorrente insorgeva proponendo domanda di annullamento della determina finale di diniego dell’Amministrazione e del parere espresso dal Comitato VIA - Provincia di Foggia, nonché di tutti gli altri atti resi dagli organi convocati in seno alla conferenza di servizi, che avevano determinato il rigetto dell’istanza per il progetto in questione.

Venivano in proposito articolate specifiche censure così riassumibili:

1) “violazione e/o errata interpretazione degli artt. 3 e 14 quater L. 241/1990, dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010;
del d.lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
del D.G.R. 2122/2012 e degli artt. 41 e 117 Cost.”;
premessa la natura di interesse pubblico degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parte ricorrente contestava la mancata applicazione da parte delle Amministrazioni coinvolte nel caso in esame di un dissenso motivato e costruttivo, altresì contestando la genericità dell’atto dirigenziale impugnato;

2) “eccesso di potere per travisamento di fatto, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, motivazione generica, insufficiente, illogicità manifesta, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;
giudizio abnorme”;
si contestava poi che il parere negativo del Comitato VIA del 26.6.2018 era stato reso su un progetto del tutto diverso rispetto a quello che la p.A. avrebbe dovuto valutare con la determina oggetto dell’odierna impugnazione, lamentando altresì il travisamento delle caratteristiche tecniche del progetto medesimo.

Con memoria in data 3.7.2019, si costituivano in giudizio il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, instando per la reiezione del ricorso.

In data 17.9.2019 si costituiva altresì la Provincia di Foggia, svolgendo difese di analogo tenore.

All’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

All’esito dello scrutinio giurisdizionale, risultano nel caso di specie integralmente rispettate le disposizioni sul procedimento amministrativo, da tanto conseguendone la piena legittimità del provvedimento impugnato.

Scendendo nel dettaglio, la procedura di convocazione della conferenza di servizi è stata svolta seguendo i dettami degli artt. 14 ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Più precisamente, il provvedimento finale, che si assume adottato in violazione ed errata interpretazione dell’art. 14- quater della legge n. 241/1990, risulta reso all’esito di un’attenta e dettagliata analisi del territorio, in un’ottica di bilanciamento degli interessi privati rilevanti con quelli, altrettanto fondamentali, riferibili all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

La contestazione relativa all’operato “acritico” svolto dalla Soprintendenza, oggetto delle contestazioni mosse in ricorso, non può trovare accoglimento, posto che l’Amministrazione si è consapevolmente conformata alle valutazioni dei pareri resi in sede di VIA, di per sé redatti in modo analiticamente dettagliato e da cui non ha ritenuto discostarsi per il loro chiaro valore tecnico intrinseco.

Invero, l’intero iter procedimentale, previsto in seno alla Conferenza di servizi, come esplicitato dal comma 4 dell’art. 14 della legge n. 241/1990 si è poggiato sul fondamentale ruolo tecnico svolto dal procedimento di VIA.

Com’è noto, una valutazione di impatto ambientale (VIA) è funzionalmente preordinata al fine di verificare gli effetti diretti e indiretti di un progetto di trasformazione del territorio sulla fauna, sulla flora e sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ambientale, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, rubricato “atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della L. 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, nonché dal testo unico in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Nello specifico, l’art. 25 del testo unico appena citato, per come sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, prevede espressamente, al comma 3, che il provvedimento di VIA debba contenere le motivazioni e le considerazioni, anche tecniche, su cui si fonda la decisione dell’autorità competente.

In proposito, la Soprintendenza, nel parere reso il 27.8.2018, sulla scorta delle linee-guida dettate nella VIA, sostiene che “l’impatto prodotto dalla realizzazione dell’intervento sui valori patrimoniali e sugli aspetti percettivi risulta in contrasto con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR vigente e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d’uso della sezione C2 delle schede d’ambito di riferimento ovvero con lo scenario strategico del PPTR stesso”.

La stessa Amministrazione specifica ancora che “per la realizzazione dell’intervento sono necessari lavori che, comportando interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, presentano un rilevante impatto sui beni archeologici dell’area” e “l’esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione del parco eolico alternando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultano incompatibili con la tutela dei beni archeologici”.

Ciò premesso, appare evidente che la decisione amministrativa adottata nel caso in esame è stata il risultato di una valutazione comparativa svolta in concreto tra la necessità di salvaguardia dei plurimi interessi pubblici coinvolti in uno con quello del privato orientato all’esecuzione dell’opera.

Nella vicenda in questione, la conferenza di servizi ha pienamente svolto la sua funzione di sede naturale del contraddittorio fra Amministrazioni, conducendo all’esito di un’istruttoria esauriente e assai analitica;
difatti, tutti gli organi consultati hanno reso il proprio parere e la determinazione finale dell’Amministrazione è stata la risultante - per certi versi necessitata - degli unanimi pareri negativi di tutte le Autorità coinvolte.

In proposito, non può ravvisarsi in alcun modo l’asserita violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, risultando i pareri resi dalla Soprintendenza pienamente motivati in fatto ed in diritto in ordine alle ragioni di incompatibilità del progetto in questione, sotto il duplice profilo paesaggistico e archeologico.

Peraltro, il difetto di motivazione, addotto dall’odierna ricorrente con riguardo al provvedimento negativo finale, palesemente non sussiste in quanto l’Amministrazione ha adottato la determina finale adeguatamente motivandola per relationem .

Nella determina finale di diniego del 16.4.2019, la Soprintendenza, prima di esprimere il proprio orientamento, richiama esplicitamente il parere non favorevole all’intervento proposto dal Comitato VIA, sia in relazione al progetto originario, sia alla variante in riduzione proposta, non ravvisando margini di favorevole apprezzamento in relazione alla posizione, alla consistenza strutturale e all’interferenza con i contesti rurali e ambientali, ampiamente descritti in ogni parere reso dagli organi partecipanti alla Conferenza di servizi.

Da quanto sin qui esposto consegue che l’operato dell’Amministrazione risulta essere pienamente coerente con le risultanze dell’istruttoria, nonché con i principi di buona fede e correttezza, non potendo configurarsi in capo all’Autorità procedente un obbligo di ulteriore motivazione di una decisione amministrativa maturata in senso negativo all’unanimità dei pareri espressi da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

Ne consegue la reiezione nel merito del primo motivo di doglianza.

Con riguardo alla seconda censura mossa dalla ricorrente, si deve rilevare, esclusivamente in punto di fatto, che i pareri del Comitato VIA e successivamente dalla Soprintendenza hanno preso in esame gli elaborati di progetto prodotti di volta in volta dalla ricorrente.

In proposito, non è corretto ritenere che la variante che prevede la riduzione da cinque aerogeneratori a due aerogeneratori debba essere valutata, in maniera autonoma e indipendente, rispetto alle valutazioni pregresse relative all’assetto del territorio e degli altri valori paesaggistici. Sul punto, il parere della Soprintendenza del 12.2.2019 evidenzia chiaramente la presa in carico e la nuova valutazione della proposta in riduzione, incentrando difatti la sua analisi sulle due specifiche unità catastali costituite dalla torre A7 - foglio 13, particella 26 e dalla torre A8 - foglio 13, particella 115.

Nel predetto parere, si legge quanto segue: “In relazione alle componenti dei valori percettivi e alle direttive ed indirizzi di tutela, entrambi gli aerogeneratori sono situati entro un settore delimitato ad Ovest dalla Strada a valenza paesaggistica SP11, a Nord dalla Strada a valenza paesaggistica SP8 e ad est dalla Strada a valenza paesaggistica vicinale solo nel primo tratto coincidente con la SP 10. L’impianto si pone quindi al centro di un ambito perimetrato pressoché totalmente da strade a valenza paesaggistica, in condizione di esposizione rilevante rispetto ai punti di vista che si vengono a determinare percorrendo le strade a corona dell’impianto, a distanze che non vanno mai oltre i 500 mt”.

Peraltro, oltre ad interessare strade a valenza paesaggistica, l’intero impianto si sviluppa a ridosso di corsi d’acqua individuati come acque pubbliche e tanto a prescindere dalla sua articolazione su cinque o due aerogeneratori.

In particolare, le torri n. A7, A8, A9 si collocavano in un settore delimitato da due canali idrograficamente rilevanti, ossia il canale Finnocchito e il canale Mitrello.

Nelle note descrittive delle schede d’ambito del PTTR sezione “Paesaggi rurali” si legge che “le aree sono caratterizzate dalla prevalenza della coltura cerealicola estensiva, che connota le serre dell’alto Tavoliere come un grande spazio aperto caratterizzato dal fitto, ma poco inciso, reticolo idrografico, elemento qualificante in una regione dove il sistema idrografico si presenta sotto una notevole molteplicità di forme. Si tratta di un valore spaziale e paesaggistico da salvaguardare”

Inoltre, l’aerogeneratore A7 interferiva, attraverso un cavidotto interrato, con una grande villa di età imperiale e tardo antica. Tale interferenza determinava l’inserimento del progetto “in un comprensorio ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi, partendo dal Neolitico per poi continuare quasi ininterrottamente fino all’epoca contemporanea, noti in letteratura da precedenti indagini di superficie e oggetto di interventi di recupero di contesti archeologici”.

Tutto ciò causa, in modo evidente, il contrasto tra la realizzazione del progetto e il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR vigente e la necessità di evitare la significativa alternazione del palinsesto archeologico.

Come si legge nel parere del Comitato VIA del 4.7.2017, sezione “Impatti cumulativi”, il fatto che il progetto in esame insista in una zona agricola di interesse paesaggistico, nonché archeologico, risultante peraltro in parte già compromessa a fini di tutela dell’ambiente, non consentiva alcun margine di discrezionalità all’indagine degli organi stessi, che potesse pervenire ad una soluzione diversa da quella in concreto adottata, senza causare un aggravamento delle condizioni ambientali sussistenti, anche nel caso di una variazione in riduzione del progetto quale quella successivamente presentata.

Per quanto sopra esposto, appare evidente che la determina finale richiami il progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da cinque aerogeneratori, ai soli fini di un’analisi integrale del territorio, specificando, in maniera chiara, le motivazioni che ostano alla realizzazione anche della variante di progetto che prevede le sole due torri A7 e A8.

Ne consegue la reiezione anche del secondo motivo di ricorso.

Da ultimo, per le peculiarità in fatto e la complessità della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.

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