TAR Roma, sez. 1T, ordinanza collegiale 2023-11-03, n. 202316282
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Pubblicato il 03/11/2023
N. 16282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7011 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi rappresentanti
pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano
ex lege
, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ricorso avverso il silenzio inadempimento della Prefettura di Roma sulla domanda di regolarizzazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/10/2023:
motivi aggiunti per chiedere annullamento del decreto di rigetto della domanda di regolarizzazione, notificato dopo aver introdotto giudizio avverso il silenzio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso, notificato il 4 maggio 2023 e depositato in pari data, con cui il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione convenuta in merito alla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.L. 34/2020, in data 26.6.2020 (contrassegnata con il numero -OMISSIS-), anche nel suo interesse, dal datore di lavoro, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione convenuta di provvedere in relazione alla medesima istanza di emersione;
vista la memoria con motivi aggiunti depositata in data 19 ottobre 2023, con cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento di rigetto della domanda di emersione emesso dalla Prefettura di Roma in data 22 giugno 2023, nelle more del giudizio sul silenzio, e notificato al ricorrente in data 2 agosto 2023;
ritenuto, alla luce dell’intervenuto provvedimento di rigetto del 22 giugno 2023 della domanda di emersione presentata dal ricorrente, che il ricorso avverso il silenzio sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
ritenuto, altresì, che l’intervenuto provvedimento conclusivo del procedimento impugnato con motivi aggiunti determina la conversione del rito, come previsto dall’art. 117, comma 5, c.p.a.;
ritenuto, pertanto, di fissare la Camera di Consiglio del 28 novembre 2023 per la decisione sull’istanza cautelare;