TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-05, n. 202300207

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-05, n. 202300207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300207
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2023

N. 00207/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08732/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8732 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C P Z, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, maturato il 20 giugno 2022 a seguito dell'istanza di riesame presentata in data 30 maggio 2022;

nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere un provvedimento espresso in riferimento all'istanza di riesame presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, in uno al diritto ad accedere integralmente a quanto richiesto ai sensi del d.lgs. 33/2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza di accesso inviata con p.e.c. del 20 aprile 2022, formulata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 nonché ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, il ricorrente, come in epigrafe citato, premesso di aver contratto il Covid-19 a causa del servizio prestato presso la Casa Circondariale “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, ha chiesto di conoscere i documenti, dati o informazioni detenuti dal Dipartimento e/o dalla Casa Circondariale di -OMISSIS- aventi ad oggetto la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, emanati tra il 1° aprile 2021 ed il 30 aprile 2021, inerenti l’anzidetto Istituto e, in particolare:

1) nota informativa sui protocolli COVID-19 che l’Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, è tenuta a fornire ai propri dipendenti, debitamente sottoscritta dagli stessi;

2) nota informativa sui protocolli COVID-19 consegnata ai detenuti, debitamente sottoscritta dagli stessi;

3) tipi di presidi di protezione individuale forniti al personale, con relativa specifica dell’idonea certificazione;

4) tipi di presidi di protezione individuale forniti ai detenuti, con relativa specifica dell’idonea certificazione;

5) dispositivi collettivi utilizzati per la prevenzione del contagio da COVID-19 (es. gel igienizzante);

6) disposizioni specifiche impartite ai dipendenti del Corpo di P.P. per la gestione della quarantena e, nello specifico, ordine di servizio per stabilire idoneo distanziamento onde evitare il potenziale propagarsi della catena di contagio;

7) avere contezza di quanti detenuti e appartenenti al Corpo di P.P. nei mesi di marzo-aprile 2021 sono risultai positivi al COVID19 e dei provvedimenti assunti al fine di prevenire il propagarsi del contagio all’interno della struttura;

8) capienza e numero effettivo di detenuti presenti nella struttura in esame tra il 1° aprile 2021 e il 30 aprile 2021 ”.

2. Con nota n. 22454 del 16 maggio 2022 il Direttore della Casa Circondariale di -OMISSIS- ha respinto l’istanza, non ravvisando, quanto all’accesso documentale, la dimostrazione della titolarità in capo al ricorrente di singole posizioni qualificate e tutelate collegate ai documenti richiesti e comunque ritenendo l’accesso finalizzato ad un generale controllo dell’attività amministrativa.

Con il medesimo provvedimento ha, quindi, respinto l’istanza di accesso civico perché ritenuto disfunzionale rispetto alle sue finalità proprie essendo stato l’accesso strumentalizzato al soddisfacimento di un interesse meramente egoistico ed utilizzato, quindi, da parte ricorrente quale surrogato dell’accesso documentale.

3. Indi, il ricorrente formulava, da un lato, istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero della Giustizia, dall’altro richiesta di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi;
quest’ultima, con nota del 28 settembre 2022, dichiarava inammissibile il ricorso con la seguente motivazione: “ l’istanza di accesso per come formulata e per la mole della documentazione richiesta appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione contro la previsione dell’art. 24 comma 3 della l. 241/1990 ed inoltre in difformità dalla disposizione di cui all’art. 2, comma 2 del d.P.R. 184/2006 che prescrive che la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso ”.

4. Con l’odierno ricorso formulato ex art. 117 e art. 31 c.p.a. (notificato il 20 luglio 2022 e depositato il successivo 22 luglio 2022) il ricorrente contesta esclusivamente il silenzio serbato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, maturato, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013, il 20 giugno 2022 a seguito dell’istanza di riesame del 30 maggio 2022, istando per il riconoscimento del suo diritto ad ottenere un provvedimento espresso sul riesame in uno al diritto ad accedere integralmente a quanto richiesto ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

5. Il ricorrente, premesso di aver contratto il Covid in servizio (in forma tale da necessitare l’ospedalizzazione), lamenta la superficialità ed il modus operandi con cui la Casa Circondariale di -OMISSIS- avrebbe gestito l’emergenza sanitaria contestando le carenze nella gestione/fornitura dei dispositivi di protezione individuale/collettiva anti

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