TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-11-19, n. 202403236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-11-19, n. 202403236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403236
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2024

N. 03236/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02410/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2018, proposto dal Condominio Corte Lantieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , e da S A, rappresentati e difesi dagli avvocati C C e P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Gorgonzola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del difensore in Milano, Via Durini, 24;



per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23 aprile 2018 di “ approvazione definitiva della Variante n. 3 del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gorgonzola e decisioni sulle osservazioni ai sensi dell'art. 13 c. 7 della L.R. 12/2005 sm.i. ” pubblicata All'Albo Pretorio online del Comune fino al 9 luglio 2018, e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 6 giugno 2018 di “ Aggiornamento ed approvazione degli elaborati costituenti la variante n. 3 al Piano di Governo del territorio vigente in conseguenza dell'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23.04.2018. Approvazione elaborati da n. 39 a n. 52 ”, pubblicata unitamente alla precedente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti di cui al punto precedente;

nonché per l'accertamento:

- dell'eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. delle prestazioni contenute nella Convenzione del 28 dicembre 1992 rep. 31329 rac. 47048, come integrate con lo schema di convenzione approvato dalla Giunta Comunale n. 70 del 19 marzo 2003 e successivo regolamento d'uso del 23 luglio 2003;

- della nullità di tali clausole convenzionali nei sopraindicati atti, per contrarietà all'ordine pubblico;

- del diritto alla risoluzione o, in subordine, alla modifica delle prestazioni convenzionali o a riequilibrarne modalità e oneri attuativi ex art. 1467 c.c.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gorgonzola;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Condominio Corte Lantieri ha per oggetto l’edificio sito in Comune di Gorgonzola, Vicolo Corridoni n. 8, realizzato in attuazione del piano di recupero denominato “ Corte dei Lantieri ”, approvato dal Comune nel 1992, regolato dalla Convenzione sottoscritta il 28 dicembre 1992 tra l’ente civico e la società costruttrice Immobiliare Lantieri S.r.l.

In particolare, l’art. 8 della Convenzione, con riferimento al lotto di interesse del Condominio, stabiliva che: « 8) Si dà atto che, in relazione all’intervento oggetto della presente convenzione ed in base alle disposizioni in vigore, è prescritta una dotazione di aree a standards di urbanizzazione secondaria: A) quanto al lotto 1: di mc. 5460,01 […]; […]. A fronte degli standards come sopra dovuti, per il lotto 1 la società “Immobiliare Lantieri S.r.l.” si obbliga: […] b) a costituire servitù d’uso pubblico, ai sensi dell’art. 22 Legge Regionale n. 51/75 sull’area indicata in coloritura gialla nella planimetria […] allegata, […], della estensione di mq. 1085 circa, la quale verrà destinata almeno nella misura di mq. 759,50 (pari al 50% della superficie commerciale) a parcheggio pubblico, previo convenzionamento con il Comune degli orari di apertura e di chiusura. Le modalità di convenzionamento verranno definite tra le parti. La sistemazione a parcheggio e la relativa manutenzione faranno carico all’operatore. Tale servitù verrà costituita entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione del parcheggio interrato pertinenziale (mq. 2088 + mq. 1085 = mq. 3173, superiore di mq. 2964). […] ».

Era inoltre previsto il trasferimento delle obbligazioni scaturenti dalla Convenzione ai successivi acquirenti degli immobili realizzati, oggi riuniti nel Condominio Corte Lantieri, in forza dell’art. 14 del contratto: « 14) La Società Immobiliare Lantieri S.r.l. si impegna, per l’ipotesi di alienazione dell’area, a trasmettere agli acquirenti le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione ».

1.1. Con atto negoziale denominato « Esecuzione di obblighi derivanti da convenzione », rogato dal Notaio Carbone in data 5 maggio 1995 (Rep. 58084 – Racc. 8231), sottoscritto dal Comune di Gorgonzola e dalla società Immobiliare Lantieri S.r.l., richiamata la convenzione del 1992, si conveniva (tra l’altro) quanto segue: « 2) L’Immobiliare Lantieri S.r.l. costituisce servitù d’uso pubblico, ai sensi dell’art. 22 L.R. 51/75, sull’area costituita dal mappale 265 parte di mq. 1085 (milleottantacinque). […]. Patti Speciali […] In particolare, si precisa che la cessione delle aree qui stipulata non esonera l’operatore dell’adempiere agli obblighi tutti assunti nella convenzione, quali – a mero titolo esemplificativo – la realizzazione e la manutenzione delle aree all’interno dell’area di intervento. Vengono quindi confermati tutti i patti, condizioni, obblighi, oneri e diritti contenuti nella più volte citata convenzione 28 dicembre 1992. […] ».

1.2. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19 marzo 2003 il Comune approvava in via definitiva il “ Regolamento d’uso dell’area assoggettata ad uso pubblico ”, con riferimento alla porzione immobiliare contraddistinta all’originario mappale n. 265, dell’estensione di mq. 1085, su cui si era costituita, nel 1995, la servitù di uso pubblico. Il suddetto Regolamento veniva in seguito recepito nell’atto negoziale denominato “ Atto di approvazione regolamento di uso dell’area assoggettata ad uso pubblico ”, sottoscritto in data 21 luglio 2003 tra il Comune di Gorgonzola e il Condominio Corte Lantieri.

Il Regolamento in tal modo introdotto stabiliva che: « L’area in uso pubblico dell’estensione di mq. 1085 […] è soggetta alla servitù di pubblico transito pedonale e carraio nelle ore diurne e serali secondo la seguente regolamentazione: 1) accesso all’area per pubblico transito pedonale dalle ore 0,00 alle ore 24,00, tramite cancello pedonale aperto in via continuativa nelle ore sopra citate; 2) accesso all’area per pubblico transito e sosta veicolare nelle ore diurne e serali […] tramite la posa in opera di cancelli con sistema di apertura automatica che garantiranno l’apertura continuativa nelle ore sopra citate. 3) quanto riportato nei precedenti artt. 1 e 2 sarà regolamentato con ordinanza ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 285/1992, evidenziata con apposita segnaletica verticale/orizzontale. […] 5) gli oneri di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono così regolamentati: (-) a carico del Comune: pulizia dell’area e sgombero neve; (-) a carico del Condominio: manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area e dell’impianto di illuminazione. La posa dei cancelli, la loro manutenzione così come la posa della segnaletica sarà a totale carico del Condominio ».

1.3. A seguito della successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 18 maggio 2011, l’Amministrazione civica e il Condominio stipulavano una convenzione integrativa al Regolamento, per la disciplina del parcheggio

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