TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2020-08-05, n. 202005086
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Pubblicato il 05/08/2020
N. 05086/2020 REG.PROV.CAU.
N. 05461/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5461 del 2020, proposto da
A M F, G F, rappresentati e difesi dall’avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagnano di Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio non costituita in giudizio;
nei confronti
Unicredit S.p.A. – Già Banca di Roma S.p.A. non costituita in giudizio;
Fino 2 Securitisation S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Petillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 44 del 16 aprile 2020, prot. 199/2020, notificata il 9 maggio 2020, emessa dal Comune di Campagnano Romano ed avente ad oggetto la demolizione di opere edilizie abusive ai sensi dell’art. 15, c. 1, della L.R. Lazio 18 agosto 2008, n. 15 e ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (doc. 1 – di seguito anche “Ordinanza”) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma e di Fino 2 Securitisation S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare assistito da idoneo fumus , giacché, anche prescindendo dall’omessa impugnazione nei termini dei provvedimenti di diniego di entrambe le domande di condono presentate (notificati anche alla UNICREDIT s.p.a., creditore pignorante l’intero immobile), non appare in ogni caso sostenibile che, in mancanza dell’allegazione dei pareri favorevoli al rilascio da parte degli organi deputati alla tutela del vincolo, si sia formato il “silenzio-assenso”;
che, inoltre, la non condonabilità dei manufatti (per eccesso di volumetria) era nota a Unicredit s.p.a., ditalché non sembra invocabile alcuna violazione dell’art. 46 TUE;
che, quindi, non ricorrono le condizioni per concedere la tutela cautelare richiesta;
che, nondimeno, sussistono le condizioni per compensare le spese della presente fase;