TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-11-06, n. 201411154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-11-06, n. 201411154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201411154
Data del deposito : 6 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 17034/2000 REG.RIC.

N. 11154/2014 REG.PROV.COLL.

N. 17034/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17034 del 2000, proposto da:
I M C, rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via P. Tacchini, 7;

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t.;
il Provveditorato agli Studi di Roma, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per ottenere

il riconoscimento del diritto della ricorrente alla corresponsione della indennità di cessazione dal servizio per incarichi a termine conferiti sino al 31.12.1996 ed anche successivamente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione e di Provveditorato agli Studi di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il Relatore Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Rappresenta la ricorrente, docente non di ruolo di scuola statale, di aver prestato attività lavorativa sin dal 1981 sempre con incarichi a termine.

Riferisce che allo stato è inserita nella apposita graduatoria provinciale per i docenti non abilitati istituita con l.n. 463/1978 ( e succ. mod.) che sono predisposte per l’assegnazione delle supplenze annuali e temporanee e che, a seguito delle entrate in vigore del D.Lgs. n.29/1993, avviene non più con la nomina a supplente bensì con stipulazione di contratto a tempo determinato.

Evidenzia che dopo attività di insegnamento svolta nell’anno scolastico 1972/73 e poi nell’anno scolastico 1976/77, a decorrere dall’anno 1984/85 la attività di insegnamento in scuole statali ha svolto ininterrottamente per tutti gli anni e sino al corrente anno scolastico.

Dopo quanto sopra esposto, la stessa insegnante rileva che non le è stata erogata la indennità che si percepisce alla cessazione del rapporto e che la stessa ritiene dovutole e, per tale ragione ha proposto l’attuale ricorso con il quale, al fine di dimostrare la fondatezza delle sue pretese, fa riferimento:

. al D.L.P.C.S. 04/04/1947 n. 207 che all’art. 9 riconosce la indennità per cessazione del rapporto al personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

. alla legge 06/12/1996 n.1077 estensiva ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali delle norme sul trattamento di quiescenza e previdenza urgenti per i dipendenti di ruolo.

. alla sentenza della Corte Costituzionale n. 65/77 che ha dichiarato incostituzionale l’art.18/del D.L.P.P.S 207/47 che escludeva il personale docente non di ruolo dal diritto all’indennità di cessazione del rapporto.

. all’art. 24 comma 16 l. 11/03/1988 n. 67 che mantiene ferma al personale supplente della scuola l’applicazione dell’art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947 ai fini della indennità di fine rapporto

. all’art. 72 comma 4 del D.Lgvo n. 29/1993 che mantiene ferma la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto in attesa di nuova regolamentazione contrattuale della materia

. ad altre leggi di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare l. n. 335/1995 – art. 2 comma 5 estensivo dell’istituto del t.f.r. di cui all’art. 2120 c.c. ai nuovi assunti e rinviante alla contrattazione collettiva le modalità di applicazione della disciplina del t.f.r. ai dipendenti pubblici in servizio sino alla data 31/12/1995

. alle leggi n. 449/1997 e n. 448/1998 che collegano l’introduzione del t.f.r. all’avvio della previdenza complementare nonché all’Accordo quadro nazionale siglato il 02/06/1999 che in materia di trattamento di fine rapporto prevede la applicazione dell’art. 2120 del cod. civ.

. al D.P.C.M. 20/12/1999 che rende applicabile l’art. 2120 cod. civ. anche a coloro che sono stati assunti presso Amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato.

Rileva infine che una volta rimossa la deroga prevista dall’art. 18 D.L.C.P.S. in sfavore degli insegnanti non di ruolo, anche agli stessi la indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 9 stesso D.L.C.P.S. spetta nella misura di una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Ritiene che ove dovesse assumersi che il docente non di ruolo per averne diritto avrebbe dovuto svolgere ininterrottamente un intero anno di servizio siffatta interpretazione incorrerebbe in violazioni dei principi della Costituzione (art. 3 e 36) poiché per il personale docente non di ruolo gli incarichi sono in via generale conferiti per chiamate inferiori ad un anno sicché per gli stessi l’anno di servizio continuativo non può essere inteso come anno di servizio ininterrotto.

Conclude la ricorrente per il riconoscimento del suo diritto a percepire la indennità di cessazione del rapporto per il periodo sino al 31/12/1995 e per il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 per il periodo successivo con interessi e rivalutazione monetaria.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Amministrazione scolastica (Ministero e Provveditorato agli Studi di Roma) costituitasi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio emerge che le prospettazioni della ricorrente sono nello stesso gravame esposte:

a) sotto un profilo normativo per dimostrare che nonostante la evoluzione della apposita normativa dalla istante articolatamente richiamata, deve ritenersi tuttora riconoscibile il diritto degli insegnanti che, coma la istante hanno prestato attività lavorativa con incarichi a termine (rectius: supplenze annuali o temporanee essendo inseriti nella apposita graduatoria provinciale finalizzata alla assegnazione delle supplenze) alla:

b) corresponsione della indennità di cessazione dal servizio commisurata agli anni di servizio, che la stessa ora chiede le sia riconosciuta.

Ed infatti al fine di dimostrare la fondatezza della sua pretesa, sempre sotto il rpofilo normativo, fa riferimento

. al D.L.P.C.S. 04/04/1947 n. 207 che all’art. 9 riconosce la indennità per cessazione del rapporto al personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

. alla legge 06/12/1996 n.1077 estensiva ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali delle norme sul trattamento di quiescenza e previdenza urgenti per i dipendenti di ruolo.

. alla sentenza della Corte Costituzionale n. 65/77 che ha dichiarato incostituzionale l’art.18/del D.L.P.P.S 207/47 che escludeva il personale docente non di ruolo dal diritto all’indennità di cessazione del rapporto.

. all’art. 24 comma 16 l. 11/03/1988 n. 67 che mantiene ferma al personale supplente della scuola l’applicazione dell’art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947 ai fini della indennità di fine rapporto

. all’art. 72 comma 4 del D.Lgvo n. 29/1993 che mantiene ferma la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto in attesa di nuova regolamentazione contrattuale della materia

. ad altre leggi di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare l. n. 335/1995 – art. 2 comma 5 estensivo dell’istituto del t.f.r. di cui all’art. 2120 c.c. ai nuovi assunti e rinviante alla contrattazione collettiva le modalità di applicazione della disciplina del t.f.r. ai dipendenti pubblici in servizio sino alla data 31/12/1995.

. alle leggi n. 449/1997 e n. 448/1998 che collegano l’introduzione del t.f.r. all’avvio della previdenza complementare nonché all’Accordo quadro nazionale siglato il 02/06/1999 che in materia di trattamento di fine rapporto prevede la applicazione dell’art. 2120 del cod. civ.

. al D.P.C.M. 20/12/1999 che rende applicabile l’art. 2120 cod. civ. anche a coloro che sono stati assunti presso Amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato.

Rileva infine che una volta rimossa la deroga prevista dall’art. 18 D.L.C.P.S. in sfavore degli insegnanti non di ruolo, anche agli stessi la indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 9 stesso D.L.C.P.S. spetta nella misura di una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Ritiene che ove dovesse assumersi che il docente non di ruolo per averne diritto avrebbe dovuto svolgere ininterrottamente un intero anno di servizio siffatta interpretazione incorrerebbe in violazioni dei principi della Costituzione (art. 3 e 36) poiché per il personale docente non di ruolo gli incarichi sono in via generale conferiti per chiamate inferiori ad un anno sicché per gli stessi l’anno di servizio continuativo non può essere inteso come anno di servizio ininterrotto.

Specifica in conclusione il suo diritto a percepire: la indennità di cessazione del rapporto per il periodo sino al 31/12/1995, e il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 per il periodo successivo con interessi e rivalutazione monetaria.

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi se la ricorrente insegnante a tempo determinato abbia diritto a ricevere il trattamento che la stessa ritiene dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto, per il quale con riferimento alla nomina per supplenze, precisa di aver stipulato anche contratti individuali di lavoro a tempo determinato mentre anteriormente all’uso del modulo contrattuale a tempo determinato, i relativi incarichi le sono stati conferiti con nomina per “Supplenza” alcune delle quali con nomine persino annuali.

Va ribadita la consistenza della pretesa petitoria della ricorrente.

La stessa è desumibile dalla domanda conclusiva con cui chiede che la indennità di cessazione del rapporto commisurata alla durata del servizio prestato le venga corrisposta per il periodo sino al 31.12.1995 come indennità ex art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947 e per il periodo successivo al 31.12.1995 come trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod.civ. (Tanto, precisa il Collegio, in disparte, la considerazione della questione della giurisdizione per il periodo dopo il 1°.7.1998).

Va comunque osservato che in tema di diritti a ricevere all’atto della cessazione del rapporto il relativo trattamento (di cessazione o di fine rapporto ex art. 2120 cod.civ.) occorre rinvenire la individuabilità della unitarietà del rapporto, o se, nel caso contrario, si configurino situazioni che tale unitarietà non consentano e facciano invece ritenere dopo la cessazione del precedente, sorto un nuovo rapporto.

La continuità del servizio non va però intesa limitatamente all’anno (come ritiene la ricorrente che precisa che per il personale docente non di ruolo gli incarichi sono generalmente conferiti per chiamate inferiori ad un anno sicchè l’anno di servizio continuativo non può essere inteso come anno di servizio ininterrotto) bensì con riferimento al rapporto che deve costituire oggetto di unitaria considerazione.

Va premesso in via generale secondo principi di derivazione civilistica che deve trattarsi di uno stesso rapporto (che vale anche se interrotto solo formalmente e poi proseguito tra le stesse parti) ma che non abbia tuttavia integrato gli estremi di una novazione sul piano oggettivo che sostituisca a quella originaria una nuova obbligazione.

Tornando al caso che ne occupa riguardante insegnante cui sono state conferite supplenze anche annuali, si prendano a riferimento gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

Per tali anni scolastici la ricorrente ha avuto conferite supplenze temporanee:

per il 1994-95 a partire dal 18.19.1994 perché compresa nelle corrispondenti graduatorie di Istituto con il relativo punteggio e in considerazione che aveva titolo a ricoprire con supplenza temporanea il posto resosi disponibile per l’assenza del titolare poiché gli aspiranti che la precedevano in graduatoria erano risultati indisponibili in quanto occupati,

Iniziali supplenze temporanee sono state più volte prorogate sempre per la posizione della ricorrente nella graduatoria di Istituto e tale situazione è perdurata sino al 3.6.1995 e sempre perché altri aspiranti che precedevano in graduatoria erano risultati indisponibili in quanto occupati.

Per l’anno scolastico 1995-1996 risulta:

un contratto a tempo determinato stipulato in data 21.10.1995 che ha avuto effetto sino al 13.12.1995 in cui tale contratto è scaduto come espressamente comunicato anche alla interessata (vedasi la nota prot. 4893/B datata 16.12.1995 in cui il Preside dell’Istituto comunica che lo stesso contratto a tempo determinato è terminato a seguito della pubblicazione in data 13.12.1995 della graduatoria di Istituto per il 1995-1988).

Successivamente, e cioè per il periodo intercorrente dal 10.1.1996 sino al termine della attività didattica è stato stipulato nuovo contratto a tempo determinato per posto in cui il titolare era assente con suo rientro previsto al termine della attività didattica.

E’ evidente la esistenza di un periodo intercorrente dal 13.12.1995 sino al 10.1.1996 (riferito all’a.s. 1995-96) in cui non è in alcun modo ravvisabile neppure una continuazione con l’anteriore rapporto essendo invece emergente la instaurazione di uno nuovo.

Tenuto conto sempre dell’arco di tempo cui si riferisce la ricorrente alla cui intera durata la stessa commisura il trattamento di fine rapporto: e cioè sino al 31.12.1995 (come indennità ex art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947) e per il periodo successivo al 31.12.1995 come trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod.civ.;
e tenuto conto che ricorrente formula una inscindibile domanda per l’intero periodo da lei specificato, è sufficiente, in disparte qualunque altra considerazione, significare quanto già sopra evidenziato per ritenere insuscettibile di esaudimento tale domanda e cioè che all’interno del periodo costituente oggetto della inscindibile pretesa petitoria della richiedente e cioè alla scadenza sotto la data del 13.12.1995 del contratto a tempo determinato stipulato in data 21.10.1995 per l’insegnamento di lingua e civiltà inglese in alternativa alla Religione presso il Liceo Classico Statale “Gaetano De Sanctis”, è comunque intervenuta una interruzione del servizio di supplenza non essendo stato tale contratto alla data di pubblicazione (13.12.1995) delle graduatorie di Istituto relative al 1995-1998 più prorogato, mentre risulta instaurato con la ricorrente un nuovo rapporto mediante nuovo contratto a tempo determinato per insegnamento di lingua Francese presso la S.M.S. “A. Pacinotti” di Roma, in posto di titolare assente avente effetti dal 10.1.1996 e sino al termine della attività didattica, prevista per il rientro del titolare.

Non è dato dunque ravviare neppure la esistenza di un rapporto iniziato e cessato nel suo unitario svolgimento che impone al datore di lavoro e dà diritto al prestatore di ricevere il trattamento di fine rapporto scaturente dalla considerazione di ciascun anno di servizio svolto nel corso dello stesso rapporto che vale ai fini del calcolo dell’ammontare dello stesso trattamento.

Il ricorso va perciò respinto ma si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative per la compensazione integrale tra le parti delle spese ed onorari di difesa.

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