TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2024-06-25, n. 202400777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2024-06-25, n. 202400777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400777
Data del deposito : 25 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2024

N. 00777/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00604/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2024, proposto da
LD OL, SÉ GE SI, LE IV CA, TO ST, DR IA, UE NA e G.O.I.A. – Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Dal Piaz e Michelangelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

Comune di Asti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per l’annullamento

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 emessa in data 05/03/2024 (e relativi allegati), avente ad oggetto « Mercato unificato bisettimanale. Ricollocazione e accorpamento dei mercati delle piazze alfieri, libertà e campo del palio sulla sola area di quest’ultima – Approvazione planimetria, indicazioni e criteri », nei sensi esplicitati nel ricorso;

- della Determinazione Dirigenziale del Settore Corpo di Polizia Municipale e Commercio su Aree Pubbliche – Commercio su Aree Pubbliche n. 632 emessa in data 28/03/2024 (e relativi allegati), avente ad oggetto « Mercato unificato bisettimanale – Approvazione graduatoria definitiva »;

- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato in data 06/05/2024, LD OL, JO GE SI, LE IV CA, TO ST, DR IA, UE NA e il G.O.I.A. – Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti hanno impugnato la deliberazione del 05/03/2024 n. 123, a mezzo della quale la Giunta del Comune di Asti ha approvato la planimetria del mercato bisettimanale unificato di piazza Campo del Palio, nonché la successiva determina dirigenziale del 28/03/2024 n. 632, a mezzo della quale l’Amministrazione comunale ha approvato la graduatoria definitiva per l’occupazione dei posteggi. I ricorrenti hanno formulato un unico motivo di impugnazione, a contenuto composito, teso a denunciare – in estrema sintesi – la violazione delle norme in materia di riorganizzazione dei mercati, sia sotto il profilo dell’inadeguato coinvolgimento dei rappresentanti degli operatori economici interessati (Par. A.I.1) sia sotto il profilo dell’inadeguata valutazione dei rischi di sicurezza antincendio e del rischio idrogeologico (Par. A.I.2), l’incompletezza e comunque l’insufficienza delle motivazioni dei provvedimenti impugnati (Par. A.II), la violazione delle prescrizioni contenute nelle concessioni decennali rilasciate dei ricorrenti (Par. A.III), nonché infine l’irragionevole preferenza nell’attribuzione dei posteggi riservata a particolari settori merceologici (Par. A.IV).

2. – Il Comune di Asti si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in ragione dell’omessa notifica del ricorso ai controinteressati, dell’eterogeneità e inconciliabilità delle posizioni sostanziali fatte valere da ciascuno dei ricorrenti, della carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente G.O.I.A., nonché infine in ragione della mancata impugnazione dell’atto presupposto delle statuizioni amministrative censurate. Nel merito, ha affermato la piena legittimità delle determinazioni gravate, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria procedimentale svolta e il rispetto della disciplina primaria e regolamentare in materia di

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