TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-09-10, n. 201001961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-09-10, n. 201001961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201001961
Data del deposito : 10 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01049/2009 REG.RIC.

N. 01961/2010 REG.SEN.

N. 01049/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2009, proposto da:
Ipe Srl, Tributi Italia Spa, rappresentate e difese dagli avv.ti L P, P D B con domicilio eletto presso L P in Lecce, via Zanardelli, 7;

contro

Comune di Alezio, rappresentato e difeso dall'avv. M G S, con domicilio eletto presso M G S in Lecce, via Zanardelli, 60;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta Municipale n. 50 del 28.04.2009, comunicata con telegramma prot. n. 4918 del 29.04.2009, pervenuto alla ricorrente Tributi Italia s.p.a. in data 30.04.2009;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;

nonché per il risarcimento del danno subito dalla Tributi Italia s.p.a. per effetto dei provvedimenti sopra richiamati.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alezio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2010 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Pedone e l’avv.Spata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con determinazione n. 330 del 13.10.2008 del responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Alezio veniva indetta la gara di appalto per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone per la pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2009 al 2013. Con determinazione n. 468 del 15.12.2008 veniva, a seguito di espletamento della gara di appalto, aggiudicato il servizio alla società I.P.E. s.r.l.. Nelle more della stipula del contratto e secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri, con nota prot. n. 12685 del 15.12.2008 è stata comunicata l’aggiudicazione e, su richiesta dell’ente comunale, la società affidataria ha iniziato il servizio entro il 1.01.2009. La Tributi Italia s.p.a., “medio tempore”, con atto rep. 25188 del 23.12.2008 si è resa conferitaria di I.P.E. s.r.l. a fare data dal 1.01.2009. Con nota prot. n. 1231 del 3.01.2009 l’Amministrazione comunale ha richiesto alla I.P.E. s.r.l. la documentazione per la stipula del contratto nel termine massimo di quindici giorni dal ricevimento, a pena di decadenza, come previsto dalle norme del Capitolato d’oneri;
la nota è stata ricevuta in data 6.02.1009 nella sede legale e in data 9.02.2009 nella sede amministrativa dell’I.P.E. s.r.l.. Con nota prot. n. 2446 del 4.03.2009 il Comune di Alezio comunicava alla I.P.E. s.rl. l’avvio del procedimento di decadenza, non essendo pervenuta la documentazione nei termini dovuti, comunicando che il procedimento si sarebbe dovuto concludere entro il termine massimo di trenta giorni. Con nota prot. n. 478.00 del 16.04.2009 la Tributi Italia s.p.a. provvedeva a trasmettere, dopo la scadenza del termine suddetto, la documentazione richiesta ad essa relativa, inviando in data 24.04.2009 anche il citato atto di conferimento della I.P.E. s.r.l in Tributi Italia s.p.a.. Con successiva nota prot. n. 4918 del 29.04.2009, avente ad oggetto: “Comunicazione decadenza dall’aggiudicazione. Servizio di accertamento e riscossione canone per la pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anni 2009/2013”, l’Amministrazione comunale comunicava alle società odierne ricorrenti, I.P.E. s.r.l. e Tributi Italia s.p.a., l’avvenuta adozione della delibera di Giunta Comunale n. 50 del 28.04.2009 e della determinazione n. 171 Registro Generale del 28.04.2009, con le quali “la vostra società è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione del servizio in oggetto”.

Ritenendo la deliberazione della Giunta illegittima e lesiva dei propri interessi le ricorrenti la hanno impugnata, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita l’Amministrazione intimata, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnativa promossa e concludendo, in via subordinata, per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 6.05.2010 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con i motivi di ricorso le parti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, degli artt. 13 e 15 del D.M. n. 289/2000 e dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 ovvero l’incompetenza nonché la violazione dell’art. 48, comma 2, del dlgs, n. 163/2006.

Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità per la mancata impugnazione della determinazione di decadenza del responsabile del servizio, n. 171 R.G. del 28.04.2009, sollevata dall’Amministrazione intimata, attesa l’infondatezza del ricorso. I motivi, che per connessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono, infatti, privi di pregio.

A parere del Collegio, la normativa richiamata, da un lato, non ha alcuna attinenza al caso di specie, d’altro canto, sia pure correttamente invocata, non risulta in alcun modo violata.

1. Lamentano, in particolare, le società ricorrenti sia l’incompetenza dell’Amministrazione comunale a pronunciarsi sulla decadenza dell’affidamento del servizio che la violazione della normativa sulla produzione documentale in sede di controllo del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

1.1. Sotto il primo aspetto, infatti, nell’ambito della “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (IRAP)”, il legislatore, al titolo III, rubricato “Riordino della disciplina dei tributi locali”, ha sancito, con l’art. 53 del d. lgs. n.446 del 1997, l’istituzione di un “Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali”, ove debbono essere iscritti, una volta accertato il possesso di determinati requisiti, i soggetti privati ai quali può essere affidata l’effettuazione di tale attività. Spetta ad una apposita Commissione la tenuta di tale albo, con quanto ciò comporta in ordine alla verifica del possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, della sussistenza di sufficienti requisiti morali e dell'assenza di cause di incompatibilità, ai soli fini dell'esame delle domande di iscrizione, della revisione periodica, nonché della sospensione e della cancellazione dall'albo, con conseguente revoca e decadenza della gestione di specifiche attività, da parte dei soggetti privati non più abilitati.

Dispone, infatti, la norma da ultimo citata: “1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

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