TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-01-05, n. 202100007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-01-05, n. 202100007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202100007
Data del deposito : 5 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2021

N. 00007/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00550/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 550 del 2020, proposto da:
La Fenice Sas di Filomena Amuro &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati T T e F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Ufficio Locale Marittimo- Guardia Costiera di Amalfi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot.n.2020.0124075 del 26.2.2020, di decadenza della concessione demaniale n.83/2016, ad opera della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania;

- degli atti nn.11929 del 22.8.2019 e 17015 del 19.11.2019 del Comune di Amalfi;

- dell’atto n.16649 del 7.6.2019 del tecnico istruttore del Comune di Amalfi;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art.25, co.2 d.l. n.137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato a mezzo pec il 24.4.2020 ai soggetti epigrafati, nonché tempestivamente depositato in data 18.5.2020, la ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione:

- del provvedimento prot. n. 2020. 0124075 del 26 febbraio 2020 della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania -pervenuto il 28.2.2020, via pec- col quale è stata disposta la decadenza della concessione demaniale n. 83/16 rilasciata alla ricorrente;

- degli atti n. 11929 del 22.8.2019 e n. 17015 del 19 novembre 2019 del Comune di Amalfi;

- dell’atto n. 16649 del 7.6.2019 del tecnico istruttore del Comune di Amalfi;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota n. 0016675 dell’8.6.2019 dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, e, se occorre, le note n. 0412016 dell’1.7.2019, n. 0420123 del 3.7.2019 e n. 0486720 dell’1.8.2019 della Regione Campania.

2. In particolare, la ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- i manufatti e l’area pertinenziale esterna, oggetto della concessione demaniale n. 83 del 24 ottobre 2016, avente validità sino al 31.12.2019, e, poi, prorogata per legge, ex art 34 duodecies del D.L. 179/2012, fino al 31.12.2020 e, poi al 31.12.2023 dall’art. 1, comma 682, della l. 145/2018, sono stati costruiti agli inizi del 1900;

- tali manufatti, a meno di alcuni lavori di manutenzione straordinaria eseguiti verso la fine degli anni 90, dietro presentazione, il 18 agosto 1998, prot. n. 6664, di rituale comunicazione di inizio lavori, sono rimasti sostanzialmente inalterati fino ad oggi;

- i dante causa della società ricorrente, familiari degli attuali soci, acquistato l’immobile, conseguirono la concessione demaniale per mantenere l’intero complesso immobiliare;

- in epoca più recente i dante causa, con istanza prot. n. 873962 del 18.11.2011, hanno chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 121/11 allo scopo di mantenere siffatto immobile costituito da una casetta in legno su due livelli di m. 72,79;
il primo destinato ad uso cantieristico ed ufficio, il secondo ad alloggio, nonché una baracca in legno e muratura adibita ad uso laboratorio di mq 30,59 e un piccolo manufatto di mq 2,34 adibito a servizio igienico;
ciò oltre ad un’area scoperta asservita di mq 242,91, per una superficie complessiva di mq 348,63;

- con la concessione n. 100 del 5 dicembre 2012 la Regione Campania ha rinnovato ai predetti dante causa la concessione in parola fino al 31.12.2015;

- in seguito, la Regione Campania ha volturato in favore della ricorrente (oltre che al cointestatario sig. Amuro Pietro), la precedente concessione (n. 57 del 29 dicembre 2014);

- a tale concessione ha fatto poi seguito, sempre ad opera della Regione Campania, il rilascio della concessione n. 83 del 24 ottobre 2016, avente validità fino al 31.12.2019, termine prorogato ex art. 34 duodecies del D.L. 179/2012, al 31.12.2020 e, poi, al 31.12.2023 dall’art. 1, comma 682, della l. 145/2018;

- in esito a sopralluogo effettuato il 29 gennaio 2019 dal Tecnico istruttore del settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi e dal Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, è scaturita relazione, acquisita al prot. n. 16649 del 7.6.2019, con la quale, dopo aver rappresentato che “già nel 1935 esisteva una “baracca in legno” di proprietà privata costruita su suolo demaniale” e che “durante il sopralluogo dell’Ufficio Locale Marittimo del 10.12.1998 si verificava lo stato dei luoghi consistente in: un corpo centrale formato da un piano terra e un soprastante piano primo [...] collegati da una scala interna in cemento armato;
un secondo manufatto [...] destinato a laboratorio carpenteria;
un terso ed ultimo corpo di fabbrica [...] adibito a servizio igienico”, si è affermato che “lo stato attuale sostanzialmente corrisponde allo stato dei luoghi rilevato durante il sopralluogo dell’Ufficio Locale Marittimo del 10.12.1998 e riportano nei grafici allegati alla concessione 121/2011. Tuttavia da un confronto tra le planimetrie si riscontra che tra il 1998 e il 2011 furono realizzate le fioriere antistanti la fabbrica principale e il laboratorio, nonché il basamento di un gradino che circonda il fabbricato principale. Invece, rispetto allo stato attuale, si nota che l’originaria forma ad L del fabbricato adibito ad officina è stata rettificata in forma di rettangolo con aumento della superficie coperta. Inoltre, si rivela che il piano terra del fabbricato maggiore è utilizzato come abitazione e non come ufficio, con un cambio di destinazione d’uso, mentre il fabbricato adibito ad officina non possiede i requisiti minimi previsti dal d. Lgs 81/2001 in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- a tale verbale è seguita la nota n. 0016675 dell’8.6.2019 del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, indirizzata al Comune di Amalfi ed alla Regione Campania, con la quale è stata chiesta l’adozione dei rispettivi provvedimenti repressivi di competenza;

- la Regione Campania, allora, con gli atti prot. n. 0412016 dell’1.7.2019, e n. 0412013 del 3.7.2019 ha comunicato alla ricorrente, rispettivamente, l’avvio del procedimento di decadenza della concessione 83/2016 “per abusiva occupazione di area demaniale marittima e per innovazioni non autorizzate” e l’avvio del procedimento “per la determinazione dell’indennità di abusiva occupazione e per l’uso difforme” ed ha assegnato termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

- la ricorrente, in riscontro, con missiva del 12 luglio 2019 ha rappresentato che le opere oggetto della concessione demaniale 83/16 erano identiche a quelle attuali, presenti, peraltro, da epoca remota, sicché nessuna variazione, né trasformazione, né mutamento d’uso, né occupazione abusiva si erano verificate rispetto a quanto oggetto della predetta concessione;

- la Regione Campania con l’atto prot. n. 2019.0486720 dell’1.8.2019, diretto al Comune di Amalfi e per conoscenza alla ricorrente, alla luce di quanto sostenuto nelle predette osservazioni, ha chiesto al Comune di Amalfi di trasmettere “i titoli urbanistici e paesaggistici relativi al manufatto in questione”.

- il Comune di Amalfi, con l’atto n. 11929 del 22.8.2019, ha rappresentato che “agli atti di questo ufficio non risultano titoli abilitativi di natura urbanistica e/o paesaggistica per la realizzazione dei manufatti ubicati sull’area di cui alla concessione demaniale marittima n. 82/2016, pertanto gli immobili in questione sono da ritenersi realizzati abusivamente”;

- da ultimo la Regione Campania, con provvedimento n. 124075 del 26 febbraio 2020 -pervenuto, via pec, il 28.2.2020- attesa la riconducibilità della condotta contestata all’ipotesi disciplinata dall’art. 47 lett. f) del codice della navigazione, ha dichiarato “la decadenza della concessione demaniale marittima n. 83/16” rilasciata alla ricorrente.

3. Il suddetto provvedimento decadenziale reca la seguente motivazione: “- la concessione demaniale marittima prevede all'art. 4, comma 1, che "la presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare da/ munirsi di ogni altra autorizzazione, concussione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore,

- tra i suddetti atti rientrano, senza alcun dubbio, gli stinsi titoli edilizi, paesaggistici ed ambientali;

- la circostanza evidenziata dà luogo ad un'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi' o di regolamenti, circostanza contemplata dall'art. 47 lett. f) codice della navigazione quale ipotesi di decadenza della concessione;
in ogni caso, l'ammissione da parte dell'Amministrazione comunale dell'assenza di titoli abilitativi di natura urbanistica e/o paesaggistica nell'ambito della concessione demaniale marittima preclude la stessa possibilità di utilizzare il bene demaniale per gli scopi indicati nell'atto di concessione;
pertanto, viene a concretizzarsi comunque una situazione di impossibilità di utilizzazione del bene demaniale;
in forza di quanto esposto, la sussistenza dell'abuso edilizio/paesaggistico impedisce a questa Amministrazione di continuare a conferire efficacia al provvedimento rilasciato.………”.

4. Contro i suddetti provvedimenti insorgeva l’epigrafata ricorrente, evidenziando la piena illegittimità degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:

4.1 VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DELLA L. 1150/1942, DEGLI ARTT. 6 E 23 TER DEL D.P.R. 380/2001, DEL D.P.R. 31/2017 E DELL’ALLEGATO A, DELL’ART. 47 DEL R.D. 327/1942 E DELL’ART. 19 DEL REG. NAV. N. 328

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