TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-13, n. 202300619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-13, n. 202300619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300619
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00619/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02422/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del giudizio di non idoneità in merito all'accertamento dei requisiti psico-fisici di seconda istanza espresso dalla Commissione medica di cui all'art. 107, comma 4, d.lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992, per la seguente motivazione “ Microcitemia art. 123, comma 1, lett. o) in conformità al d.lgs. 443 del 30.10.1992 ”, recante la data del 15 dicembre 2017 e notificato in pari data, in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 540 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile e femminile indetto con P.D.G. 13 marzo 2017, pubblicato nella GU - IV Serie Speciale “concorsi ed esami” n. 27 del 7 aprile 2017;

b) del giudizio di non idoneità in merito all'accertamento dei requisiti psico-fisici di prima istanza espresso dalla Commissione medica di cui all'art. 106, comma 3, d.lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992, per la seguente motivazione “ Inidoneità fisica (handgrip 31,4 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) punto 2 del bando di concorso in conformità al DPR n. 207 del 17/12/2015; Anemia Microcitica ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett. o) del d.lgs. 443 del 30.10.1992 ”, recante la data del 5 dicembre 2017 e notificato in pari data;

c) del decreto del Direttore generale del personale e della formazione, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 8, del bando, con cui è stata disposta l'esclusione dal concorso, allo stato non conosciuto;

d) della graduatoria di merito, eventualmente medio tempore pubblicata ai sensi dell'art. 15 del bando, nella parte in cui non è stato ricompreso l'odierno ricorrente ed il relativo decreto di approvazione previsto dall'art. 16 del bando;

e) dei decreti di nomina dei vincitori delle operazioni afferenti al corso di formazione ex art. 17 del bando;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quelli impugnati, seppur non conosciuto, compresi gli atti della istruttoria sulle singole fasi concorsuali eventualmente compiuta.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della graduatoria di merito del concorso a complessivi n. 540 posti (elevati a n. 704) di allievo agente della polizia penitenziaria, suddivisa per aliquota e genere, approvata con decreto dirigenziale del 19 dicembre 2017 e pubblicata sul sito ufficiale del Ministero di Giustizia con Avviso del 15 febbraio 2018, nella parte in cui non è stato ricompreso l'odierno ricorrente.

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziale e tra questi, gli atti di nomina dei vincitori ed i relativi contratti di lavoro.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 2 febbraio 2018 e depositato il 1° marzo 2018, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 540 allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile e femminile indetto con P.D.G. del 13 marzo 2017 (pubblicato nella GU - IV Serie Speciale “concorsi ed esami” n. 27 del 7 aprile 2017), a seguito dei giudizi di non idoneità espressi, in prima e seconda istanza, dalle commissioni mediche di cui agli 106 e 107 del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443, in ragione della riscontrata presenza di anemia microcitica ( id est , anemia mediterranea o talassemia minor), patologia giudicata preclusiva all’accesso al corpo di polizia dall’art. 2 comma 1 lett. d del bando di concorso, a sua volta richiamante l’art. 123 comma 1 lett. o del decreto legislativo 443 del