TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202401006

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202401006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401006
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 01006/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01263/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2018, proposto da
D G, N G, P M, rappresentati e difesi dagli avvocati B F, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Union-Tex S.p.A., D F, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale degrado igienico-sanitario n. 122103 PGN del 13/08/2018 dello stabile di “UNION TEX” in via Dei Montecchi civ. 13 - Vicenza, con la quale è stato ingiunto alle ricorrenti di procedere, in via immediata e non oltre 21 (ventuno) giorni dalla notifica del provvedimento alla bonifica, alla messa in sicurezza ed alla chiusura degli accessi dello stabile sito a Vicenza in via dei Montecchi civ. 13, comprensiva di disinfestazione e deratizzazione dei locali, di cui risulta proprietaria la UNION TEX S.p.a.;

- dell'ordinanza sindacale degrado igienico-sanitario n. 126610 PGN del 13/08/2018 dello stabile di “UNION-TEX” in via Dei Montecchi civ. 13 - Vicenza, con la quale è stato ingiunto alle ricorrenti di procedere, in via immediata e non oltre 21 (ventuno) giorni dalla notifica del provvedimento alla bonifica, alla messa in sicurezza ed alla chiusura degli accessi dello stabile sito a Vicenza in via dei Montecchi civ. 13, comprensiva di disinfestazione e deratizzazione dei locali, di cui risulta proprietaria la UNION TEX S.p.a.;

- di ogni altro provvedimento, atto presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Le parti ricorrenti sono persone fisiche, socie della società Union-Tex s.p.a., società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta.

Con sentenza n. 140 del 12/11/1999 il Tribunale di Verona dichiarava il fallimento della società Union-Tex s.p.a., proprietaria, tra l’altro, dell’immobile sito in Comune di Vicenza, Via Montecchi n. 13.

A seguito del fallimento, a partire dal 2010, tale immobile versava in situazione di degrado, che diveniva sempre più accentuata nel corso degli anni poiché i locali dell’immobile venivano occupati da persone senza tetto che li utilizzavano come dimora: nei vani erano presenti oggetti per la vita quotidiana (letti, stoviglie, etc.) in pessime condizioni igieniche ed escrementi.

A seguito di una comunicazione dell’

ULSS

6 di Vicenza pervenuta al Comune con nota PGN 90190 dd 11/07/2016 nella quale veniva segnalato il grave stato di degrado igienico-sanitario dell’immobile oggetto dei provvedimenti impugnati, l’Amministrazione comunale, preso atto che la società proprietaria dell’immobile era fallita, avviava un procedimento nei confronti del Curatore fallimentare affinché provvedesse a porre rimedio alla situazione d’incuria ed abbandono dell’immobile.

Il Curatore fallimentare, con memoria prevenuta al protocollo del Comune di Vicenza PGN 98433 in data 29/07/2016, inviava una comunicazione nella quale allegava l’istanza di derelizione ex art. 104 ter, comma 8, L.F. presentata al Giudice delegato in cui, evidenziato che a causa dello stato d’incuria e di grave rovina l’immobile era divenuto invendibile, aveva chiesto di essere autorizzato ad abbandonare il bene e a rinunciare alla liquidazione dello stesso. Autorizzazione all’abbandono che il giudice delegato aveva apposto in calce all’istanza. Il Curatore, inoltre, precisava che, per effetto della derelizione, l’immobile era tornato nella piena disponibilità della società fallita.

Preso atto di quanto sopra, il Comune di Vicenza archiviava il procedimento nei confronti del Curatore fallimentare e notificava ordinanza contingibile e urgente PGN 102836 del 09/08/2016 all’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, sig. B L e al Consigliere di Amministrazione signor G G.

Sennonché, a seguito della notifica dell’ordinanza, il Comune di Vicenza veniva a conoscenza del fatto che il signor B L era deceduto, sicché, con verbale di somma urgenza n. 126990 prot. datato 10/10/2016 del Direttore del Settore Ambente Energia e Tutela del Territorio e determina n. 2462 del 14/11/2016 del Responsabile del Servizio ragioneria, l’Amministrazione comunale decideva di intervenire in proprio e di eseguire tutti gli interventi che si rendevano necessari per ripristinare le condizioni minime igienico-sanitarie presso l’immobile in questione, comprensive di interventi atti a chiudere gli accessi all’immobile stesso

Venivano, quindi, poste in essere alcune opere di pulizia, sanificazione e chiusura dell’immobile, che, tuttavia, si rivelavano insufficienti o, quantomeno, inidonee poiché non risolvevano adeguatamente e definitivamente la situazione.

A quel punto il Comune di Vicenza decideva, con i provvedimenti impugnati, di rivolgersi ai ricorrenti, soci della società Union-Tex s.p.a. proprietaria dell’immobile, al fine di chiedere ai soci della società per azioni, di provvedere alla bonifica e messa in sicurezza dell’immobile in questione.

Interveniva per loro conto il commercialista di fiducia, dottor Enrico Biondani con mail dell’08/08/2018 inviata al Sindaco, nella quale precisava che l’eventuale notifica dell’ordinanza contingibile e urgente nei confronti dei ricorrenti non avrebbe avuto alcun effetto utile, posto che gli stessi non potevano intervenire sull’immobile che, per effetto della derelizione da parte del Curatore, era tornato in capo alla società Union-Tex s.p.a..

Precisava, ancora, il Rag. Comm. Biondani nella medesima mail, che tale circostanza, implicava solo la possibilità per i creditori della fallita di agire direttamente sul bene al fine di vedere soddisfatti i propri crediti, in deroga al disposto dell’art. 51 L.F. non, invece, la possibilità per la fallita di provvedere alle attività di messa in sicurezza e bonifica del bene posto che, permanendo lo stato di fallimento, la società non dispone dei mezzi finanziari per intervenire.

Nonostante ciò, con le impugnate ordinanze contingibili e urgenti del 13.08.2018, il Sindaco di Vicenza ingiungeva ai ricorrenti - persone fisiche e soci della fallita Union-Tex s.p.a. - di eseguire interventi di bonifica e messa in sicurezza dell’immobile sito in via Montecchi a Vicenza.

Con determina n. 2081 del 12/10/2018. il Comune, constatata l’inerzia dei ricorrenti, decideva di provvedere in proprio ed eseguiva le operazioni di pulizia dell’area in questione, salvo poi rivalersi sugli obbligati, addossando loro le spese di pulizia, pari a € € 5.453,40.

Con Decreto del 06.11.2018 il Tribunale di Verona dichiarava la chiusura del fallimento n. 7895/1999 R.F.

In data 06.12.2018 la società Union Tex s.p.a. veniva cancellata dal registro delle imprese, sicchè i predetti beni immobili diventavano di proprietà degli odierni ricorrenti in regime di comunione pro indiviso.

Avverso le sopra richiamate ordinanze contingibili e urgenti sono insorti gli odierni ricorrenti, deducendone l’illegittimità per difetto di legittimazione passiva in capo ai soci della società fallita, violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vicenza contrastando le avverse pretese e ribadendo la legittimazione passiva degli odierni ricorrenti, sul rilievo che tutti i beni non liquidati nell’ambito della procedura fallimentare si erano trasferiti ex lege in comunione indivisa ai soci della Union-Tex S.p.a., che li avevano poi alienati a terzi.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Il Tribunale reputa fondato il primo motivo di ricorso con cui gli odierni istanti deducono il proprio difetto di legittimazione passiva e l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto indirizzati ai soci della fallita Union-Tex S.p.a., anziché alla società.

I ricorrenti sono divenuti comproprietari dell’immobile per cui causa solo per effetto della cancellazione della società Union-Tex s.p.a. dal registro delle imprese, avvenuta in data 06.12.2018, dopo la notifica delle ordinanze contingibili e urgenti dd 13.08.2018 e dopo l’esecuzione dei lavori di bonifica effettuati dal Comune nell’ottobre 2018 (cfr. Cass Sez. Un. 6070/2013 nonché Cassazione civile sez. II, 26/01/2023, n.2389, secondo cui “In caso di estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono a coloro che rivestivano la qualità di soci al momento dello scioglimento, oltre che, dal lato passivo, le obbligazioni che facevano carico alla società, dal lato attivo i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione, in regime di contitolarità o comunione indivisa”) .

Al momento della notifica delle ordinanze impugnate e della realizzazione dei lavori di pulizia dell’immobile eseguiti dal Comune di Vicenza la proprietà e la disponibilità dell’immobile erano ancora in capo alla società Union Tex s.p.a. ancorchè fallita.

Risulta, invero, dagli atti di causa che, in data 20.07.2016, il Tribunale di Verona, in accoglimento dell’istanza presentata dal Curatore fallimentare, ex art. 104 ter, comma 8, L.F. allora vigente (ai sensi del quale il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente), aveva autorizzato la derelizione del bene immobile perché invendibile con la conseguenza che lo stesso era tornato nella disponibilità della società fallita Union Tex S.p.a. e quindi sia le ordinanze impugnate che la richiesta di restituzione delle somme spese per la pulizia dell’area dovevano essere effettuate nei confronti della società stessa .

La derelictio ha determinato un duplice effetto: a) la cessazione di quel particolare effetto della procedura fallimentare costituito dal cd. spossessamento (perdita dell’amministrazione e della disponibilità dei beni), con il conseguente ripristino dei poteri dispositivi in capo al fallito: b) il bene è, altresì, rientrato nella disponibilità dei creditori i quali, a seguito dell’abbandono, in deroga al principio che vieta l’avvio delle azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento, possono agire esecutivamente sugli stessi.

Le ordinanze contingibili e urgenti in questa sede avversate dovevano quindi essere emanate nei confronti della società e non dei soci (i.e.: individuare come soggetto passivo la società di capitali e non i singoli soci), con possibilità per il Comune di Vicenza, a seguito della derelizione, di esercitare uti singoli azioni cautelari o esecutive e soddisfarsi direttamente sul ben immobile in deroga al disposto dell’art. 51 L.F. allora vigente.

In alternativa, il Comune di Vicenza avrebbe potuto non archiviare il procedimento nei confronti del curatore fallimentare e valutare la possibilità di estendere alla fattispecie scrutinata l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di abbandono di rifiuti, secondo cui ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare: ciò in quanto l’abbandono di rifiuti e, più in generale, l’inquinamento, costituiscono ‘diseconomie esterne’ generate dall’attività di impresa (cd. “esternalità negative di produzione”), sicchè è ragionevole ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell’imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento (Cons. St. Ad. Pl. n. 3/2021).

Secondo questo indirizzo la derelizione come la cessazione dell’attività non elidono la responsabilità pubblica, per cui la curatela fallimentare non può ritenersi liberata dalle responsabilità connesse agli oneri della bonifica per il solo fatto di avere rinunciato a liquidare il bene potenzialmente contaminato, trattandosi di una responsabilità pubblica che ricade sul patrimonio del fallito in relazione alle eventuali attività che rimangono all’esito della liquidazione del patrimonio (cfr. Cons. St. 11208/2023).

In ogni caso, giammai il Comune avrebbe potuto imputare direttamente e personalmente ai soci di una società di capitali gli obblighi gravanti sulla società o sul curatore fallimentare, atteso il noto principio alla stregua del quale la società di capitali è un soggetto di diritto distinto dai propri membri, che ha una soggettività autonoma e separata rispetto alle persone fisiche che, occasionalmente e pro tempore, ne ricoprono ruoli sociali ed è dotata di autonomia patrimoniale perfetta, sicchè in nessun caso è lecito individuare le seconde, con il loro patrimonio personale, al fine di pretendere l’adempimento di debiti delle prime.

In virtù dell’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali, il patrimonio sociale è, infatti, separato e autonomo dal patrimonio personale dei singoli soci, sicchè i soci di una società per azioni non possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni della società e viceversa: il socio di società per azioni non rischia altro se non il capitale apportato all’ente, rimanendo del tutto estraneo il suo patrimonio personale.

Tanto è sufficiente ad accogliere il ricorso con riferimento al primo motivo e – assorbite le ulteriori censure dall’esame delle quali la parte ricorrente non potrebbe ritrarre ulteriori utilità – i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.

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