TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-06-19, n. 201806875

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-06-19, n. 201806875
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806875
Data del deposito : 19 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2018

N. 06875/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03557/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3557 del 2018, proposto da
Virgilio 2006 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesoa dagli avvocati Marco Iecher, Stefano Pazienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Stefano Pazienza in Roma, piazza Mazzini 8;



contro

Comune di Pomezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;



nei confronti

Nofdam S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Delli Santi, Alessandro Falasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Riccardo Delli Santi in Roma, via di Monserrato 25;



per l'annullamento

del provvedimento di diniego all'accesso civico generalizzato del Comune di Pomezia, nota prot. 0017661/2018 comunicato il 15.02.2018;

per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere ai documenti richiesti e, per l'effetto, per la condanna del Comune di Pomezia ex art. 116 del D.lgs n. 104/2010 alla esibizione dei documenti richiesti con l'istanza del 4.12.2017 (assunta al protocollo n. 117734);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia e di Nofdam S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 16 marzo 2018, la società Virgilio 2006 s.r.l. chiede l’annullamento del provvedimento di diniego, nota prot. 0017661/2018 del 15 febbraio 2018, emesso in esito all’istanza di riesame del precedente diniego opposto dal Comune di Pomezia, il quale negava l’accesso civico generalizzato ai documenti oggetto di istanza di accesso civico, nonché la condanna all’ostensione di tutti gli atti richiesti, previo accertamento del diritto di accesso della ricorrente;

Considerato che il Comune di Pomezia motiva il predetto provvedimento sulla scorta dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, per ragioni di riservatezza e confidenzialità sottese al diniego all’accesso alla nota prot. 385989 del 2015 e di tutela degli interessi economici e commerciali, ivi compresi il diritto di autore, la proprietà intellettuale e i segreti commerciali, sottese al diniego all’accesso alle note prot. n. 2248 del 2014 e 99748 del 2013; inoltre, con riferimento alle ultime due raccomandate di cui si chiede ostentazione, il Comune dà atto che le stesse non risultano presenti al protocollo comunale;

Che la ricorrente lamenta violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 1, 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, nonché eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto, sviamento e difetto di motivazione atteso che:

1) con riferimento alla nota prot. 385989 del 2015 difetterebbe il carattere confidenziale e di riservatezza della corrispondenza, per il mezzo di trasmissione utilizzato, l’ampio numero di destinatari cui la corrispondenza era diretta, nonché l’acquisizione del documento agli atti comunali con numero di Protocollo;

2) con riguardo alle note prot. 2248 del 2014 e 99748 del 2013, il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo in quanto motivato solo genericamente e tale quindi da non consentire un controllo da parte del richiedente circa l’effettivo rispetto delle eccezioni al rifiuto di ostentazione di cui all’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013;

3) con riferimento alle ultime due raccomandate inviate al Comune di Pomezia, il Comune non avrebbe eccepito nulla circa l’esistenza delle predette raccomandate e da ciò deriverebbe implicitamente la conferma della esistenza delle stesse;

4) la motivazione del provvedimento di diniego impugnato, emesso in esito all’istanza di riesame, dovrebbe dirsi illogica e contraddittoria stante la sua difformità rispetto alla motivazione sottesa al diniego espresso dall’Amministrazione sull’istanza di accesso;

Considerato che, con memorie del 15 maggio 2018, si costituiscono la controinteressata AM s.p.a. ed il Comune di Pomezia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto eccependo: la mancanza nel caso concreto dei presupposti di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, essendo la ricorrente portatrice di un interesse privatistico ed egoistico derivante dalla pendenza in Corte d’Appello di un contezioso con la controinteressata, nonché perché si tratterebbe di atti non adottati dall’ente comunale, bensì provenienti dalla controinteressata e quindi a formazione privata, soggetti per legge a segretazione, nonché di un parere “pro veritate”; per gli ultimi due documenti di cui il Comune dichiara di non avere contezza, il ricorso sarebbe inammissibile atteso che la ricorrente afferma con modalità del tutto generiche di essere venuta a conoscenza del recapito di detti documenti; inoltre il ricorso sarebbe

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