TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-04-05, n. 201601667

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-04-05, n. 201601667
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201601667
Data del deposito : 5 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02483/2015 REG.RIC.

N. 01667/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02483/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2015, proposto da:
Comune di Cancello ed Arnone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F T, in Napoli, via Campanile, 115;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica Amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, in persona del commissario liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv. Mena Minafra, con domicilio eletto la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;

per l'annullamento

dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 del 4 marzo 2015 avente ad oggetto il pagamento della somma dovuta per tariffa di smaltimento rifiuti per il periodo tra il 16 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2009, oltre interessi e penali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica Amministrativa e del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Cancello ed Arnone impugna, chiedendone l’annullamento, l’ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 (Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) indicata in epigrafe con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 544.085,26 a titolo di recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 del D.L. 245/2005, convertito dalla L. n. 21/2006 (misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania) relativamente al periodo 16 dicembre 2005 – 31 dicembre 2009. A tale importo, secondo quanto si legge nel gravato provvedimento, concorre sia la tariffa di smaltimento dei rifiuti maturata nel periodo indicato (euro 383.812,82), sia gli interessi e le penali connesse al mancato pagamento (euro 160.272,44).

Il Comune di Cancello ed Arnone contesta la legittimità del provvedimento e svolge le argomentazioni di seguito illustrate:

- il provvedimento impugnato sarebbe stato reso in violazione dell’art. 2, secondo comma, del D.L. 245/2005 che prevede come forma di recupero dei crediti, in conseguenza dell’eventuale inadempimento dei Comuni, la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le cui risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell’importo dovuto dagli enti locali;

- in data 8 luglio 2005 il Comune ricorrente ha stipulato una convenzione con il Consorzio Intercomunale Caserta 4 Egea s.p.a. (ora Articolazione Territoriale di Caserta del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione) avente ad oggetto l’emissione e la riscossione dei ruoli TIA – Tariffa di Igiene Ambientale, nei quali sarebbero compresi gli oneri da trasferire alla struttura commissariale per l’emergenza nel settore dei rifiuti e ritiene pertanto che, in forza di tale convenzione, detto Consorzio sarebbe tenuto a versare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa gli importi riscossi per le attività di conferimento dei rifiuti che costituiscono oggetto della gravata ingiunzione di pagamento;

- in applicazione del citato disposto normativo, tra il 2008 e il 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa avrebbe già provveduto a recuperare le somme dovute a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti operando una detrazione sui trasferimenti erariali ad integrale estinzione del debito.

Ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 49 cod. proc. amm., l’ente locale richiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti del predetto Consorzio.

Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Unità Tecnica Amministrativa che replica alle censure di parte ricorrente, rappresentando che la somma ingiunta è stata calcolata al netto delle trattenute sui trasferimenti erariali già eseguite e chiedendo il rigetto del gravame. Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva della pretesa impositiva, osserva che unico soggetto obbligato è il Comune intimato - e non anche il Consorzio Intercomunale – poiché le fatture sono state emesse a carico dell’amministrazione locale nella qualità di ente che ha proceduto al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento.

Con ordinanza collegiale n. 4854/2015 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta che si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

E’ impugnata l’ingiunzione emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa, per il recupero delle somme dovute dal Comune di Cancello ed Arnone ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 245/2005, convertito dalla L. n. 21/2006.

Nel quadro degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, tale disposizione (rubricata “Norme di accelerazione delle procedure di riscossione”) ha previsto che il Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti provvede al recupero della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti presso i Comuni, tenendo conto delle relative situazioni debitorie certificate o comunque attestate dal Commissario medesimo, in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell’art. 5 della L. 225/1992, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del D.Lgs. 46/1999 e adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.

Il citato art. 2 prosegue sancendo che “in ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell’Interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato…” (comma 2).

Con l’art. 15 dell’O.P.C.M. n. 3920/2011 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, una apposita Unità Tecnica Amministrativa con il compito di provvedere alla gestione delle attività concernenti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’Unità Stralcio di cui all’art. 2 del D.L. 195/2009 e, quindi, di recuperare i crediti per l’attività di smaltimento rifiuti.

Tanto premesso, giova preliminarmente ribadire che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva di questa Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 133 lett. ‘p’ del codice del processo amministrativo, poiché essa attiene alla “complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati” .

L’espressione “azione di gestione del ciclo dei rifiuti” va intesa nel senso che l’attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata all’organizzazione e all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e, per incardinare la giurisdizione di questo plesso, è necessario che l’ente agisca, in tali ambiti predefiniti, come Autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali ai sensi dell’art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sia infine mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico (Corte Costituzionale, 5 febbraio 2010 n. 35).

Tali condizioni sussistono nella fattispecie di cui si controverte poiché, da un lato, il recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i Comuni, i consorzi e altri affidatari ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 245/2005 rappresenta un’attività necessaria per l’espletamento della complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti siccome preordinata a creare la provvista per l’erogazione del servizio pubblico: sotto distinto profilo, la norma attiene a situazioni che postulano l’esercizio di un potere pubblico e che non attengono ad un mero rapporto obbligatorio di natura paritetica: difatti, oggetto di gravame è un provvedimento autoritativo impositivo fondato su una disposizione di diritto pubblico che attribuisce all’Unità Tecnica Amministrativa il potere discrezionale di scelta tra diversi strumenti di recupero (riscossione coattiva, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori, trattenute sui trasferimenti erariali) il cui sindacato giurisdizionale non può ritenersi escluso dal vaglio di questo giudice amministrativo.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto.

Parte ricorrente sostiene di aver ripianato in parte il debito posto che, nel periodo 2008 – 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe già provveduto a recuperare nei confronti del Comune ricorrente un importo complessivo pari ad euro 213.425,84 tramite detrazioni sui trasferimenti erariali ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del D.L. n. 245/2005 (n. 8 riduzioni riferite agli anni 2008, 2009, 2010 dell’importo di euro 26.678,23 cadauna;
cfr. schede riepilogative delle ritenute subite dal Comune di Cancello ed Arnone a titolo di “Recupero per crediti Commissario Emergenza Rifiuti Campania” ).

L’amministrazione resistente replica che le somme ingiunte sarebbero state correttamente calcolate al netto delle trattenute già eseguite sui trasferimenti erariali.

A sostegno di tale affermazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prodotto:

- la scheda contabile n. 5146 recante un debito accertato del Comune pari, sin dal momento dell’inoltro della diffida stragiudiziale di pagamento, ad euro 510.806,24 di cui già riscossi euro 346.817,10 concludendo che il debito residuo su tale contabilità risulta pari ad euro 163.989,14 (cfr. pag. 15 della relazione depositata in giudizio il 22 maggio 2015);

- la scheda contabile n. 5148 recante un ulteriore debito del Comune di euro 319.823,68 di cui già riscossi euro 100.000,00 onde per tale contabilità il debito residuo era di euro 219.823,68;

- la somma dei debiti riferiti alle predette schede contabili n. 5146 e n. 5148 è pari all’importo azionato con la gravata ingiunzione di pagamento (euro 383.812,82) al netto delle spese ed interessi per omesso pagamento (euro 160.272,44).

Ebbene, nella “scheda quietanze” n. 5146 prodotta dall’Unità Tecnica Amministrativa sono riportate le rate dei trasferimenti erariali portate in detrazione sull’importo del credito vantato dall’amministrazione creditrice. Tra di esse figurano: n. 3 rate di euro 26.678 riferite al 2008;
n. 3 rate del medesimo importo relative al 2009 e n. 2 rate, sempre dello stesso ammontare, riguardanti l’anno 2010.

Nella sostanza tali rate coincidono, per numero totale (n. 8) e per importo di ciascuna, con quelle riportate nelle schede prodotte da parte ricorrente a titolo di “Recupero per crediti Commissario Emergenza Rifiuti Campania” .

Deve allora concludersi che, come rappresentato dall’amministrazione resistente, il credito ingiunto è stato correttamente calcolato al netto delle trattenute già eseguite sui trasferimenti erariali. Al credito di euro 383.812,82 sono stati poi aggiunti penali ed interessi connessi al mancato pagamento (euro 160.272,44) indicati nel provvedimento ed avverso i quali parte ricorrente non ha articolato autonomi motivi di censura. La somma di tali voci dà come risultato l’importo complessivamente ingiunto dall’amministrazione creditrice, pari ad euro 544.085,26 che, in ragione di quanto sopra illustrato, è stata legittimamente ingiunta al Comune.

L’ente locale rappresenta di avere affidato al Consorzio Intercomunale Caserta 4 Egea (ora Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione) l’emissione e la riscossione dei ruoli TIA, ruoli che ricomprenderebbero sia i costi del servizio di igiene urbana sia gli oneri per lo smaltimento, questi ultimi da rigirare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o alla Struttura Commissariale con la conseguenza che, secondo la parte ricorrente, l’onere del pagamento di questi ultimi ricadrebbe unicamente sul predetto Consorzio.

L’argomentazione non ha pregio.

Sotto un profilo formale e logico – giuridico, la norma sull’accelerazione delle procedure di riscossione contenuta nell’art. 2 del D.L. n. 245/2005 individua come soggetto debitore i Comuni e non i loro concessionari per l’attività di gestione dei servizi di igiene urbana e di emissione dei ruoli, onde deve ritenersi che solo nei confronti dei primi - e non dei secondi - possono essere avviate le procedure di recupero delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti. Difatti, il secondo comma della richiamata disposizione prevede, come strumento di riscossione delle somme dovute dagli enti locali, l’applicazione di corrispondenti riduzioni sui trasferimenti erariali e tali misure compensative, ovviamente, sono ipotizzabili solo nei confronti degli enti locali destinatari di tali trasferimenti e non dei loro concessionari.

Sul piano sostanziale, mette conto evidenziare inoltre che, come condivisibilmente rilevato dall’amministrazione resistente, i crediti tariffari oggetto di ingiunzione sono maturati a carico del Comune nella qualità di ente che ha proceduto materialmente al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento: a conferma di ciò, si osserva che le note di debito allegate agli atti di causa sono intestate al Comune di Cancello ed Arnone e non al Consorzio Intercomunale Caserta 4 Egea: in caso contrario, le fatture avrebbero indicato gli estremi identificativi di altro soggetto debitore dato che, come rappresentato dall’amministrazione resistente, potevano essere emesse solo a carico del conferitore individuato all’atto della ricezione dei rifiuti presso gli impianti.

In conclusione, non resta che ribadire l’inconsistenza del ricorso di cui, pertanto, si impone la reiezione pur stimandosi equo, ad una complessiva valutazione dei fatti di causa, disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

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