TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-02-29, n. 201600402
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00402/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2015, proposto da:
C H R, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Gardone, 8
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento
- del decreto n. 22273/2014 Imm. emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 24/03/2014 e notificato il successivo 08/04/2015, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione, del permesso di soggiorno n. I03023354 rilasciato il 22/06/2012 e venuto a scadere il 21/06/2014;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2015 il sig. Rahman, cittadino del Bangladesh, impugnava il provvedimento con il quale l’amministrazione gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione.
Nel merito, il sig. Rahaman deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della normativa di settore e dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, oltre che per omessa istruttoria.
Si costituiva l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e la Sezione accoglieva la proposta domanda cautelare, con la seguente motivazione: “(…) ritenuto che il ricorso pare fondato, sotto il precipuo profilo della mancata valutazione della sopravvenienza costituita dalla stipulazione di nuovo rapporto di lavoro in data precedente all’emissione del provvedimento impugnato (…)”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 gennaio 2016.
Con nota depositata in data 15 dicembre 2015, e allegazione del relativo documento, la difesa erariale ha comunicato che la Questura di Milano ha rilasciato allo straniero, in sede di riesame, il titolo di soggiorno da lui richiesto.
La materia del contendere è dunque cessata, in relazione al conseguimento da parte del ricorrente del bene della vita cui aspirava.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale – e sono liquidate come da dispositivo -, con riferimento alle motivazioni espresse in fase cautelare, che devono intendersi integralmente confermate anche nel merito, e in relazione all’omessa valutazione da parte dell’amministrazione delle fondate ragioni vantate dal ricorrente già in sede procedimentale.