TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-02-25, n. 201900581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-02-25, n. 201900581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201900581
Data del deposito : 25 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2019

N. 00581/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02631/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2631 del 2017, proposto da
P C, rappresentata e difesa dagli avvocati G I, G I e G N, presso lo studio dei quali, in Palermo, viale Libertà n. 171, è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Giuliana, non costituito in giudizio;

nei confronti

E T, non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

- della determinazione dirigenziale reg. gen. n. 525 del 25.10.2017 reg. settore n. 271 del 25.10.2017 del Vice Dirigente dell’Area Amministrativa del Comune di Giuliana di conferma della graduatoria provvisoria del concorso per n. 1 unità di personale di categoria B;

- della determinazione dirigenziale reg. gen. n. 473 del 3.10.2017 reg. settore n. 243 del 3.10.2017 del Vice Dirigente dell’Area Amministrativa del Comune di Giuliana di presa d’atto del verbale n. 3 del 26.9.2017 della Commissione di concorso per n. 1 unità di personale di categoria B;

- della determinazione dirigenziale reg. gen. n. 377 del 10.8.2017 reg. settore n. 200 del 10.8.2017 del Vice Dirigente dell’Area Amministrativa del Comune di Giuliana di approvazione della graduatoria provvisoria del concorso per n. 1 unità di personale di categoria B;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con determina dirigenziale n. 285 del 26.6.2017 e convocata con nota prot. n. 3739 del 10.7.2017 (che ove occorre pure si impugnano) ed in particolare del verbale n. 1 del 12.7.2017, del verbale n. 2 del 9.8.2017 e delle allegate schede di valutazione dei candidati (B1, B2, B3 e B4) e della scheda riepilogativa (B5), e del verbale n. 3 del 26.9.2017;

- della graduatoria finale approvata dalla Commissione esaminatrice approvata con verbale n. 2 del 9.8.2017 e confermata con verbale n. 3 del 26.9.2017 ed approvata con le citate determinazioni dirigenziali del Vice Dirigente dell’Area Amministrativa del Comune di Giuliana;

- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 4314 dell’11.8.2017 del Comune di Giuliana – Area Amministrativa di comunicazione dell’esito del concorso pubblico riservata al processo di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale di n. 1 unità di personale precario avente categoria giuridica B posizione economica B1, profilo professionale “collaboratore amministrativo – messo notificatore” ai sensi dell’art. 4 commi 6 e 7 del d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013 e dell’art. 30 l.r. n. 5/2014;

- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 4754 dell’8.9.2017 del Comune di Giuliana – Area Amministrativa;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune di Giuliana, con determinazione dirigenziale n. 602 del 21 dicembre 2016, ha indetto un bando di selezione pubblica per la stabilizzazione di una unità di personale precario di Cat. B1, profilo professionale “collaboratore amministrativo – messo comunale”.

Il bando prevedeva la valutazione di titoli di studio, titoli formativi e titoli di servizio, oltre che una prova di idoneità, volta ad accertare la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Espletate le prove – in esito alle quali sono state riconosciute idonee soltanto la ricorrente e la controinteressata, E T – è stata formata la graduatoria, con l’attribuzione dei seguenti punteggi:

E T: punti 50,57;

P C: punti 49,45.

Con richiesta pervenuta al Comune in data 8 settembre 2017, la ricorrente ha invitato l’amministrazione a riformare la graduatoria, tenuto conto, in estrema sintesi, che:

alla controinteressata Tomasino non si sarebbe potuto attribuire alcun punteggio a titolo di “servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore”, atteso che l’attività dalla stessa fatta valere era stata prestata quale L.S.U.;

erroneamente non era stato attribuito in favore della ricorrente il punteggio relativo al titolo formativo di conduttore di aziende agricole.

Con determinazione dirigenziale n. 473 del 3 ottobre 2017, il Comune di Giuliana ha confermato l’attribuzione dei punteggi assegnati alle due candidate e la graduatoria finale.

La sig.ra P C ha, quindi, proposto ricorso avverso gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo le doglianze che possono così sintetizzarsi:

sarebbe illegittima l’attribuzione, in favore della controinteressata, di n. 7 punti per l’attività prestata quale LSU, giacchè tale attività non può rientrare nella nozione di “servizio”, valutabile ai sensi dell’art. 7 del bando (primo motivo);

ove dovesse ritenersi valutabile l’attività prestata quale L.S.U., dovrebbe attribuirsi alla ricorrente il punteggio relativo all’attività dalla stessa prestata quale lavoratore socialmente utile presso il Comune di Giuliana dal 18 marzo 1996 al 4 novembre 2001 (secondo motivo);

sarebbe, inoltre, illegittima l’assegnazione in favore della controinteressata di punti 1,40 per la qualifica di capo azienda , poiché non vi sarebbe prova che il titolo sia stato conseguito a seguito di un “corso di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzato da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3” , come richiesto dal bando (terzo motivo, sub a);
infine, contrariamente a quanto avvenuto, si sarebbe dovuto valutare in favore della ricorrente il titolo formativo di conduttore di aziende agricole , conseguito a seguito del superamento di un esame finale, con l’attribuzione di 1,7 punti (terzo motivo, sub b) e c).

A seguito di ordinanza istruttoria n. 2795/2017, il Comune ha depositato in giudizio gli atti della procedura selettiva.

Con ordinanza n. 164 del 2 marzo 2018, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo che l’ente provvedesse al riesame degli atti adottati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, adempimento al quale l’ente non ha mai provveduto.

All’udienza pubblica del 20 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Appaiono, invero, condivisibili le doglianze espresse con il primo motivo di ricorso, atteso che l’occupazione temporanea della controinteressata in lavori socialmente utili non poteva in alcun modo essere valutata quale “servizio prestato presso enti pubblici”, ai sensi dell’art. 7 n. 3 del bando e del D.P.R.S. 5 aprile 2005, richiamato dal bando stesso.

La giurisprudenza ha, in molteplici occasioni, affermato che non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, nè a termine, nè a tempo indeterminato, l’attività prestata nella qualità di L.S.U. (cfr. Cass. Civ. n. 6100/2017, n. 9811/2012 n. 2887/2008, n. 21936/2004).

Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 1 dicembre 1997 n. 468 (recante Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed abrogato dall’art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150), infatti, “l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all’art. 1 non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità” .

L’attività prestata in virtù di progetti di lavoro socialmente utile – che costituiscono un semplice sostegno temporaneo all’occupazione, nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali – non può, invero, ritenersi equivalente ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, al quale è pure assimilabile sotto il profilo della temporaneità del rapporto;
tale ultima caratteristica è, infatti, solo uno degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ha, dunque, errato la commissione di concorso nell’attribuire alla ricorrente 7,00 punti a titolo di servizio prestato nella qualifica inferiore a quella del posto messo a concorso (cfr. scheda di valutazione del 9 agosto 2017).

Alla luce delle considerazioni appena espresse, deve omettersi l’esame del secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dell’attività da essa stessa prestata quale L.S.U., dovendosi intendere la proposizione di tale doglianza subordinata all’ipotesi di rigetto del primo motivo.

Appare, infine, parzialmente fondato anche il terzo motivo di ricorso.

Per un verso, non può condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla (in tesi, illegittima) attribuzione in favore della Tomasino di 1,40 punti per il possesso della qualifica di “capo azienda”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, dall’attestato prodotto dalla controinteressata unitamente alla domanda di partecipazione risulta che il corso ha avuto la durata di sette mesi e che si è concluso con il superamento di prove scritte e di un colloquio.

È, invece, fondata l’ulteriore doglianza, con la quale la ricorrente ha lamentato l’omesso riconoscimento, in suo favore, del punteggio relativo al titolo di “conduttore di aziende agricole”, risultante dall’attestato del 15.10.1989 registrato al n. 40079 in data 5.4.1988 del Centro Regionale Siciliana dell’E.N.F.A.G.A.

In allegato alla nota del 15 settembre 2017 (ossia in sede di verifica dei titoli), la ricorrente ha, infatti, prodotto la nota prot. n. 4628 dell’8 settembre 2017, con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha attestato che, al termine del corso, la ricorrente ha sostenuto con esito positivo l’esame finale.

L’amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto valutare il titolo in esame, attribuendo alla ricorrente 1,40 punti, tenuto conto della durata del corso (7 mesi), come risultante da certificazione prot. n. 4116 del 14 settembre 2017, e di quanto stabilito dall’art. 7, punto 2. del bando che, uniformandosi alla previsione di cui all’art. 3 del D.P.R.S. 5 aprile 2005, stabiliva l’attribuzione di 0,20 punti per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30 per i corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento, nei sensi e nei limiti appena chiariti.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del Comune soccombente.

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