TAR Latina, sez. I, sentenza 2018-06-06, n. 201800314

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2018-06-06, n. 201800314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201800314
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2018

N. 00314/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00422/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2017, proposto da
Comune di Pontinia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via G. Parini n. 26;

contro

Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Costa 1;

nei confronti

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T C, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Easy Energia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Luigi Farini 4;
Enel Distribuzione S.p.a, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito;
ASL Latina Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Pubblica, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito;
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito;
Ministero dei Beni Culturali del Turismo in persona del legale rappresentante p. t., non costituito;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale prot. 12179 del 17.3.2017, inviata al Comune di Pontinia il 20.3.2017, ad oggetto: “Ditta Easy Energia Ambiente s.r.l. con sede legale in Viale Le Courusier n. 393, scala C, snc 04100 Latina, Variante produzione biometano. Comune di Pontinia, area industriale Mazzocchio, foglio 53 particella n. 108”;

e per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale richiamato nella determinazione impugnata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Latina, della Regione Lazio e della Easy Energia Ambiente S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 18/19 maggio 2017 e depositato il successivo 13 giugno con cui il Comune di Pontinia ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina, vista la conclusione positiva della relativa conferenza di servizi, ha approvato il progetto presentato dalla ditta Easy Energia Ambiente s.r.l., in variante non sostanziale, ex d.lgs 28/2011 - a quello precedentemente autorizzato (con atto prot. 27501 del 21.5.2015) per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti solidi urbani al fine di ottenere biogas da destinare alla produzione di energia termica ed elettrica - consistente nell’installazione di un impianto di upgrading per la produzione di biometano e altre modifiche impiantistiche, specificando che “il presente atto si completa con l’atto prot. n. 27501 del 21.5.2015 di questa Provincia che è confermato in ogni sua parte”;

Considerato, che a sostegno del gravame il Comune ricorrente deduce le seguenti censure sinteticamente riassunte:

I) Violazione dell’art. 2295 del c.c.: la società controinteressata ha dichiarato una sede legale diversa da quella risultante dalle visure storiche;

II) Violazione dell’art. 12 comma 4 bis D.gs 387/2003: le autorizzazioni sono state rilasciate alla ditta controinteressata nonostante la mancanza di disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;

III) Violazione dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 D.lgs 36/03 e del D.lgs 59/05: le autorizzazioni del 20 e 21 maggio 2015 sono state rilasciate nonostante l’impossibilità di utilizzare – come previsto in progetto – la rete consortile per lo scarico dei reflui;

IV) Violazione del D.M. LL.PP 9.5.2001 e della D.C.C. Pontinia n. 9 del 4.3.2011: il terreno su cui insisterà il realizzando impianto ricade all’interno dell’area a rischio incidenti rilevanti di cui al D.M. cit. ed è stata perimetrata con la deliberazione consiliare cit.;

V) Illegittimità del provvedimento prot. 35078 del 13.7.2016 di concessione proroga inizio lavori perché rilasciato a soggetto non titolare dell’area interessata sulla base di un atto non definitivo intercorso con soggetto (Stim s.r.l.) non avente titolo sull’area interessata;

VI) Violazione della normativa riguardante la procedura di impatto ambientale: nel rilasciare l’autorizzazione unica prot. 27501 del 21.5.2015 la Provincia di Latina non ha osservato la procedura di impatto ambientale;

VII) La determinazione della Regione Lazio n. G11642 del 13.10.2016 (avverso cui pende ricorso r.g. n. 50/17) è illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere;

Visti, gli atti di costituzione depositati il 21 giugno, 28 settembre e 13 novembre 2017 con cui si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, la Provincia di Latina, la Regione Lazio e la società Easy Energia Ambiente a r.l. eccependo l’inammissibilità del ricorso;

Rilevato, in via preliminare, come evidenziato dalle parti resistenti, che nessuno dei motivi di ricorso è volto a censurare direttamente l’impugnata determinazione prot. 12179 del 17.3.2017 e che, in realtà, le doglianze sopra riassunte attengono esclusivamente all’autorizzazione unica prot. n. 27501 del 21.5.2015, all’autorizzazione prot. 27244 del 20.5.2015 e alla determinazione prot. n. 33289 dell’1.7.2016, con cui è stata concessa la proroga del termine di inizio e fine dei lavori, atti impugnati precedentemente con ricorsi giurisdizionali dichiarati rispettivamente inammissibile e irricevibile con le sentenze n. 207/17 e n. 15/2018;

Ritenuto, per completezza, che i motivi sono comunque tutti infondati in quanto, tra l’altro:

- la sede della società è stata correttamente individuata in base a quanto risultava di volta in volta all’epoca di adozione degli atti;

- la controinteressata ha correttamente prodotto un contratto preliminare di acquisto dell’area cui ha fatto seguito la stipulazione del rogito con atto del 15.5.2017;

- nell’autorizzazione unica è espressamente previsto che al termine della vita utile dell’impianto la Ditta dovrà ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.lgs 387/2003;

- la Provincia di Latina, con atto prot. 31501 del 10.7.2017, ha rilasciato alla controinteressata la concessione/autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione dello scarico idrico per lo scarico delle acque reflue depurate in corso d’acqua secondario denominato “Fosso Cavata del Pero” in località Area Industriale Mazzocchio nel Comune di Pontinia;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del Comune ricorrente alle spese del giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi