TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-09-24, n. 200902163
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N. 02163/2009 REG.SEN.
N. 01934/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2008, proposto da:
P F, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso Giulia Di Pierro in Lecce, piazza Mazzini,72;
contro
Ministero della Difesa - Roma, Comandante 10° Reggimento Trasporti di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di cui alla nota prot. n. M_D GMIL I 6 1 2008/0423284 del 28.08.2008, notificato in data 2.10.2008, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stata comunicata la dispensa dal servizio del ricorrente;nonché
del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. 2194, datato 21.07.2008, con la quale l’Amministrazione dispone nei confronti del M.llo Capo P F la cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo del ricorrente nella categoria della riserva a decorrere dal 13.07.2008, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, lett. b), e 29 della l. n. 599/1954;
nonché per la declatoria
del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio e alla retribuzione di cui è stato preannunciato il recupero, con la nota prot. n. M_DE/23168/25956/5.12.4 del 31.10.2008 del Capo del Servizio Amministrativo del 10° Reggimento Trasporti dell’Esercito;
e la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento della retribuzione non percepita per effetto dei provvedimenti impugnati, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata o alternativa, per il risarcimento del danno subito a causa dell’adozione dell’atto impugnato e la conseguente condanna al risarcimento del danno, parametrato all’importo della retribuzione non percepita per effetto dei provvedimenti impugnati, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria;
nonché
di tutti gli atti presupposti, collegati o connessi, precedenti e successivi all’atto impugnato, tutti illegittimi e lesivi dei diritti soggettivi e degli interessi del ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comandante 10° Reggimento Trasporti di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Draetta, in sostituzione dell’avv. Schifone, e l’avv. dello Stato Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Al M.llo C. P, ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, lett. b) e 29 della l. n.599/’54, veniva comunicata, in data 2.10.2008, con nota prot. n. M_D GMIL I 6 1 2008/0423284 del 28.08.2008 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, la cessazione dal servizio permanente ed il collocamento nella categoria della riserva, a decorrere dal 13.07.2006. Con successiva nota prot. n. M_DE/23168/25956/5.12.4 del 31.10.2008 del Capo del Servizio Amministrativo del 10° Reggimento Trasporti dell’Esercito il ricorrente veniva, altresì, informato che si sarebbe proceduto al recupero della somma di euro 68.322,92 a titolo di stipendi percepiti in più dalla data del congedo fino al 31.10.2008.
Il P, arruolato in servizio in data 7.08.1986, ha sempre svolto l’incarico di armaiolo, rimanendo quindi in contatto con speciali oli e solventi per il mantenimento del parco armi. E’ stato, inoltre, impiegato fuori area nell’operazione “Joint Guardian”, a Pec, in Kosovo, dal 3.04.2002 al 20.08.2002, con l’incarico di responsabile del settore armamento e di consegnatario del materiale sequestrato, di provenienza sconosciuta e, spesso, radioattivo. Nella medesima operazione, il ricorrente provvedeva anche alla distruzione dei suddetti armamenti sequestrati. Al rientro dal Kosovo, in data 8.10.2002, gli veniva riscontrata la seguente infermità “carcinoma papillare a carico del lobo dx della tiroide con interessamento linfonodale in regione latero-cervicale dx”. In data 19.05.2004, la C.M.O. dell’Ospedale militare di Bari, con verbale mod. ML/AB n. 1199, giudicava il ricorrente non idoneo permanentemente in modo parziale al servizio militare, in quanto affetto da “esiti di tiroidectomia totale con svuotamento latero-cervicale dx per carcinoma papillare metastatico”, ritenendola ascrivibile alla tabella A, 4° categoria, misura massima. In data 28.02.2005, con decreto pos. n. 22093/S, il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, riconosceva la su richiamata infermità come dipendente da causa di servizio. Il ricorrente, nel corso del quinquennio 2002-2007, ha fruito del periodo massimo di aspettativa per infermità superiore ai due anni - dovuta a temporanea non idoneità determinata, in modo esclusivo o prevalente, da infermità dipendente da causa di servizio -, e per l’effetto, è stato collocato in congedo, categoria della riserva, con cessazione dal servizio permanente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, lett. b) e 29 della l. n. 599/1954, relativa allo “Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.
Impugna i relativi provvedimenti sul presupposto dell’errata applicazione della normativa disciplinante la materia.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 ter d.l. 393/2000, il difetto assoluto dei presupposti, l’illogicità, il travisamento, il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità.
Il motivo è fondato.
Il provvedimento adottato dall’Amministrazione trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 26, lett. b) e 29 della l .n. 599/’54. In particolare, l’art. 29 citato dispone:
“1. Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.