TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-10, n. 202311575

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-10, n. 202311575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311575
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 11575/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06875/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6875 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio sito in Roma, alla via Principe Umberto, n. 27/29;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Ambasciata italiana a Dhaka, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka, con il quale è stato decretato il rigetto della domanda di visto per il reingresso sulla base del diniego emesso dalla Questura di Firenze.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Ambasciata Italiana A Dhaka e di Questura Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 16.6.2022, parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto di reingresso adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka il 4.10.2021.

2. Con il ricorso, inoltre, il ricorrente ha presentato un’istanza ai sensi dell’art. 37 c.p.a. al fine di ottenere la rimessione in termini per l’introduzione del presente giudizio in quanto, da un lato, il provvedimento non sarebbe stato perfettamente compreso, non essendo stato tradotto in una lingua a lui conosciuta;
dall’altro, esso contiene l’indicazione dell’autorità giudiziaria sbagliata (il Tribunale ordinario di Roma) e non reca quella del termine entro cui ricorrere.

3. L’amministrazione, costituitasi, ha reso noto che la posizione del ricorrente era oggetto di riesame e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4. In data 8.2.2023, l’Ambasciata ha adottato, peraltro, un nuovo provvedimento reiettivo, che non è stato impugnato da parte ricorrente.

5. Alla pubblica udienza del 5.7.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Il provvedimento contestato è stato impugnato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, anche tenendo conto dei termini maggiorati di cui all’art. 41, co. 5, c.p.a. laddove la parte risieda fuori d’Europa.

3. Non può essere concessa la rimessione in termini quale richiesta dalla parte ricorrente. La ragione principale sottesa all’istanza, costituita dalla ritenuta incomprensibilità del provvedimento per difetto di traduzione, risulta infatti smentita dalla stessa prospettazione di parte, essendo stato affermato nel ricorso (v. pag. 12) che “il sig. -OMISSIS-ha soggiornato regolarmente in Italia dal 2014, comprende l’italiano ed è perfettamente integrato sul territorio”.

4. Né può soccorrere la circostanza che il provvedimento indicasse, quale autorità giurisdizionale cui fare ricorso, il Tribunale ordinario di Roma, senza menzionare termini.

5. La giurisprudenza ha, al riguardo, costantemente ribadito che il beneficio della rimessione in termini può essere riconosciuto solo in esito a un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., e, quindi, a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte (Cons. St., Ad. Plen., n. 33/2014).

6. Per pacifico indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2022, n. 3055;
Consiglio di Stato sez. VII, 18/10/2022, n. 8872), l’erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere non giustifica di per sé l'automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile di cui all'art. 37 c.p.a., dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che la mancanza o erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall'interessato, circostanza che non appare suffragata, nel caso di specie, da alcuna specifica allegazione, avendo peraltro la parte potuto beneficiare del più lungo termine decadenziale di cui all’art. 41, co. 5, c.p.a.

7. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi irricevibile per la tardività della notificazione.

8. Sussistono peraltro, alla luce delle peculiarità della vicenda quali emergenti dagli atti di causa, giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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