TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-12-15, n. 202013539

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-12-15, n. 202013539
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013539
Data del deposito : 15 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2020

N. 13539/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01702/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia 97;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Meda 35;

nei confronti

Euro&Promos Fm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, Sergio Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;
Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via Piemonte, 39;
Rekeep S.p.A., C.M. Service S.r.l., Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della Deliberazione n. 138 del 17 gennaio 2020 della ASL Roma 2, notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 31 gennaio 2020, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione in favore della Società EURO&Promos Fm S.p.A.,

b) dell'Atto prot. n. 17158 del 29 gennaio 2020, del Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 21 settembre 2017 e del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e di tutta la normativa di gara.

c) del Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 21/09/2017, con il quale ASL Roma 2- Sistema Sanitario Regionale ha indetto una “procedura aperta telematica, per l'affidamento del servizio di pulizie e sanificazione per la ASL ROMA2 per un periodo di mesi (12), per un importo complessivo pari ad euro 10.020.000= (IVA ESCLUSA)”;

d) del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e di tutta la normativa di gara relativa alla procedura sub c);

e) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso a quelli impugnati in via principale, ancorché sconosciuto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\7\2020:

f) della Deliberazione della ASL Roma 2 n. 1800 del 23 luglio 2020, con la quale si decideva:

“- di disporre l'avvio del contratto “ponte” per il servizio di pulizia e sanificazione per le necessità della Asl Roma 2, di cui alla delibera di aggiudicazione n. 138/2020 a decorrere dal 01 agosto 2020 e per i successivi 12 mesi per un importo pari ad € 6.752.262,36 (iva esclusa);

- di autorizzare l'aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, così come previsto dal comma 12 dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 fino alla concorrenza di € 1.324.394,37 (iva esclusa);

- di prevedere altresì le modifiche in aumento derivanti dalla riqualificazione degli ambienti e dall'aumento delle intensità di sanificazione in taluni ambienti specifici a causa dell'emergenza Cov-id 19, in ossequio a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c) fino alla concorrenza di € 650.000,00 (iva esclusa)”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e di Euro&Promos Fm S.p.A. e di Dussmann Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Delibera n. 1548 del 3 agosto 2017, l’ASL Roma 2 ha autorizzato l’“indizione di una procedura ponte aperta telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 58 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPCM del 24 dicembre 2015, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per la A.S.L. Roma 2, per un periodo di 12 mesi ed un importo complessivo presunto a base di gara pari ad euro 10.020.000 iva esclusa”.

Con il ricorso in esame, sono stati impugnati: la deliberazione n. 138 del 17 gennaio 2020 della ASL Roma 2, notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 31 gennaio 2020, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Società EURO&Promos Fm S.p.A.;
l’Atto n. 17158 del 29 gennaio 2020;
il Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 21 settembre 2017, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e tutta la normativa di gara.

La ricorrente si è posizionata sesta in graduatoria.

Con ordinanza n. 5018 del 24.07.2020 questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, sia per l’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, e sia “rilevato che, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, impregiudicata ogni valutazione in ordine alle eccezioni di irricevibilità per tardività sollevate dalle resistenti, sembrerebbe non ricorrere il fumus di fondatezza, atteso che: la lex specialis sembrerebbe comunque prevedere l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 relativamente al sub-criterio di attribuzione “Monte ore annuo stimato per l’espletamento del servizio”;
le offerte delle prime cinque operatrici economiche si sono attestate tutte intorno ad un parametro medio, simile tra loro;
la lex specialis di gara sembrerebbe aver tenuto conto dei costi della manodopera;
il termine di 30 giorni per l’ostensione degli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici deriva dal combinato disposto dell’art. 53 cod. app. e degli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990”.

Nelle more del giudizio, la Asl Roma 2 ha adottato la Deliberazione n. 1800 del 23 luglio 2020, con la quale: è stato disposto l’avvio del contratto per il servizio di pulizia e sanificazione per le necessità della Asl Roma 2, di cui alla delibera di aggiudicazione n. 138/2020 a decorrere dall’1 agosto 2020;
è stato autorizzato l’aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo;
si è deciso di prevedere modifiche in aumento derivanti dalla riqualificazione degli ambienti e dall’aumento delle intensità di sanificazione in taluni ambienti specifici a causa dell’emergenza Covid 19, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza di € 650.000,00 (iva esclusa).

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche detto provvedimento, ritenendolo illegittimo, oltre che pei vizi già dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, anche in quanto: avrebbe apportato delle modifiche sostanziali alle disposizioni essenziali del contratto di concessione di servizi e, conseguentemente costituirebbe una nuova aggiudicazione non proceduta da gara;
avrebbe fatto ricorso all’istituto del quinto d’obbligo in assenza dei presupposti di legge, atteso che l’Amministrazione potrebbe farne uso solo laddove il contratto fosse in corso di esecuzione e, nella fattispecie in esame, ancora non lo è.

Nella delibera oggetto di gravame si legge genericamente che il ricorso all’aumento di cui all’art. 106 comma 12 (c.d. quinto d’obbligo) e comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 deriverebbe dalla ricognizione effettuata dall’Azienda “sull'attuale dimensionamento dell'appalto, tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione realizzate successivamente all'indizione di gara, avvenuta nel mese di agosto 2017, nonché delle imprescindibili modifiche apportate ai Presidi Ospedalieri e Territoriali, in costanza dell'emergenza da Covid-19, sia dal punto di vista qualitativo (variazioni dei coefficienti colore) che quantitativo (frequenze e metodiche di sanificazione come disposto dal Ministero della Salute)”, nonché dalle “riqualificazioni degli ambienti e dall'aumento delle intensità di sanificazione in taluni ambienti specifici a causa dell'emergenza Covid- 19”.

Con successiva ordinanza n. 10294 del 09.10.2020 questa Sezione ha “Ritenuto necessario disporre, ai fini della decisione di merito, un approfondimento istruttorio, dovendosi in specie richiedere alla parte resistente la produzione di una relazione nella quale venga esplicitato:

- quali siano in concreto le “variazioni dei coefficienti colori” nonché le “frequenze e metodiche di sanificazione come disposto dal Ministero della Salute” di cui alla Deliberazione n. 1800 del 23 luglio 2020, tali da giustificare il rilevante incremento dell’importo del contratto de quo;

- quali siano le ragioni che hanno determinato l’Amministrazione a ricorrere sia alla facoltà di cui al comma 12 che al comma 1 lett. c) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016”.

L’ASL Roma 2 ha adempiuto il 09.11.2020.

Alla pubblica udienza del 24.11.2020 la causa è stata posta in decisione.

Per quanto riguarda il ricorso principale, con il 1° motivo, deduce la mancata indicazione nella lex specialis del numero minimo di ore di servizio e asserisce che il numero di ore offerte dall’aggiudicataria non garantisce una corretta esecuzione dell’appalto ed incide sull’applicazione delle clausole sociali, in particolare sugli obblighi di riassorbimento del personale, in violazione dell’art. 50 D. Lgs. 50/2016.

Il Collegio ritiene condivisibile l’argomento che: non trattandosi di somministrazione di manodopera, la S.A. non ha posto, e non avrebbe potuto porre, fra gli elementi quantitativi dell’appalto, un numero minimo di ore di lavoro, non rilevando tale elemento ai fini dell’acquisizione del servizio;
il contratto de quo è a misura e non a corpo, e che ha a oggetto un servizio il cui dimensionamento e unità di misura non è costituito dalle ore bensì dai metri quadri e dall’importo unitario a metro quadro offerto per ognuno dei cinque coefficienti (i c.dd.“codice colore”) di sanificazione.

Vale a dire che ha ragione l’Amministrazione quando precisa, nella delibera n. 1800 del 23.07.2020, che “l’importo complessivo contrattuale, conseguentemente, è un importo presunto come è logico che sia in qualsiasi appalto remunerato a misura e non a corpo, come allo stesso modo sono da reputarsi presuntive anche le qualità (mq) indicate per la gara indetta nel mese di agosto 2017 e le rispettive qualificazioni (codice colore)”.

In ordine alla mancata indicazione del numero di ore minimo, trattandosi di obbligazione di risultato il Collegio ritiene che l’Amministrazione non dovesse necessariamente quantificare le ore. Peraltro, l’art. 5, lett. B) del disciplinare di gara, in ordine all’offerta tecnica, riserva un punteggio massimo di 10 in presenza del seguente sub-criterio di attribuzione “Monte ore annuo stimato per l’espletamento del servizio”.

Le offerte dei primi cinque concorrenti, attestatesi tutte intorno ad un valore medio (pari a 409.318 per Euro&Promos, 555.320 per Dussmann, 484.031 per Rekeep, 473.901 per CM Service e 480.116 per CNS), comprovano la preventivabilità del dato medio e l’efficacia e logicità del parametro, il quale intendeva premiare l’offerta di un monte ore più coerente, nella prospettiva di un uso ottimale del personale ai fini della maggiore efficienza del servizio.

In relazione, poi, alla violazione della clausola di salvaguardia, l’obbligo di riassorbimento del personale non è riferito a tutto il personale ma a quello necessario allo svolgimento del servizio.

Proprio per quanto appena precisato, l’eccezione per cui la società avrebbe dovuto impugnare immediatamente la lex specialis in realtà è infondata.

Non si tratta di clausola immediatamente escludente, perché i dati contenuti nel bando, secondo quanto spiegato dall’Amministrazione, non potevano determinare l’impossibilità di formulare un’offerta adeguata.

Con il 2° motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta la mancata indicazione (come invece sarebbe reso obbligatorio dall’art. 23, comma 16, D. Lgs. 50/2016) anche dei costi complessivi previsti (dall’ente) per il lavoro.

L’Amministrazione evidenzia però che è in relazione al costo unitario (e non al costo complessivo) del lavoro che deve indirizzarsi la verifica da parte della Stazione Appaltante quando è chiamata a valutare il rispetto dei livelli retribuiti previsti dalla Tabelle.

Pertanto, anche questo motivo non è fondato: l’affermazione secondo cui la lex specialis di gara “non riportava i costi della manodopera” è smentita per tabulas. Nel documento denominato “Allegato 6.1 – F Scheda Offerta Economica” allegato al disciplinare di gara, era espressamente previsto che “nella formulazione dei prezzi offerti, si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Art. 1) comma 1 - Legge 7 novembre 2000 n. 327) nonché dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)”.

E anche l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dall’Amministrazione anche sotto questo profilo, è infondata per le stesse ragioni già esposte per la prima eccezione.

Con il 3° motivo, la ricorrente deduce che la SA avrebbe adottato un atteggiamento gravemente ostruzionistico, non fornendo l’intera documentazione delle ditte partecipanti alla gara. Chiede che voglia ribadirsi, in via giurisprudenziale, il previgente termine di dieci giorni per l’accesso.

Il motivo è infondato, perché per l’accesso sono previsti 30 giorni, e il previgente termine di 10 giorni è stato abrogato.

Con i motivi aggiunti, viene impugnata la Deliberazione della ASL Roma 2 n. 1800 del 23 luglio 2020, con la quale: è stato disposto l’avvio del contratto per il servizio di pulizia e sanificazione per le necessità della Asl Roma 2, di cui alla delibera di aggiudicazione n. 138/2020 a decorrere dall’1 agosto 2020;
è stato autorizzato l’aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo;
si è deciso di prevedere modifiche in aumento derivanti dalla riqualificazione degli ambienti e dall’aumento delle intensità di sanificazione in taluni ambienti specifici a causa dell’emergenza Cov-id 19, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016.

Il ricorrente insiste sulla violazione della clausola sociale e sulla insufficienza del monte orario offerto, non solo dalla aggiudicataria, ma da parte di diverse concorrenti meglio classificate. L’Amministrazione non avrebbe inserito in gara un numero minimo di ore di servizio, e non avrebbe indicato i costi del lavoro.

Evidenzia, poi, che, con la delibera impugnata, l’Amministrazione ha incrementato, senza gara, l’importo del contratto di circa due milioni (quindi di circa il 33%) ossia dall’importo di aggiudicazione (€ 6.752.262,36) fino a € 8.726.656,68.

La delibera del 23 luglio sarebbe una nuova aggiudicazione, previa ricontrattazione, ad un prezzo molto più alto. La ricorrente sostiene che l’incremento del valore del contratto sarebbe la conseguenza dell’accordo sindacale tra Asl e sindacati prima e aggiudicataria e sindacati poi. Sostiene che il quinto d’obbligo, poi, avrebbe potuto essere disposto solo in corso di esecuzione del contratto, atteso il tenore letterale dell’art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda l’insufficienza del monte orario offerto, per il Collegio vale il fatto, già rilevato, che il contratto de quo è a misura e non a corpo, e che ha a oggetto un servizio il cui dimensionamento e unità di misura non è costituito dalle ore bensì dai metri quadri e dall’importo unitario a metro quadro offerto per ognuno dei cinque coefficienti (i cc.dd.“codice colore”) di sanificazione.

Il Collegio ritiene poi che siano infondate anche le altre censure, relative all’aumento dell’importo contrattuale.

Nella delibera impugnata coi motivi aggiunti si legge che “in virtù delle rilevazioni tecniche e delle ricognizioni effettuate dagli Uffici aziendali coinvolti in tali adempimenti, il Direttore della UOC Patrimonio ha comunicato che allo stato attuale (rif. sub. all. al prot. az. 118506/2020), a fronte di un importo d'aggiudicazione pari ad € 6.752.262,36 (iva esclusa), è necessario prevedere un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo e quindi fino ad € 1.324.394,37 (iva esclusa), ex articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016”.

Oltre a ciò, “in virtù delle riqualificazioni degli ambienti e dell’aumento delle intensità di sanificazione in taluni ambienti specifici a causa dell’emergenza Covid-19, si rende altresì necessario prevedere un ulteriore aumento pari a circa € 650.000,00 (iva esclusa), come consentito dall'articolo 106, comma 1, lett. c)…”.

Va precisato che l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare la “modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, prevede diverse distinte ipotesi.

In via generale, nel premettere, al comma 1, che “le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”, precisa che “i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento” in una serie di casi, tra i quali quello in cui (lett. c): “1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto”.

La citata lett. c) del comma 1 fa salvo quanto previsto al comma 7, ai sensi del quale “nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.

E nel caso in esame, € 650.000 sono di gran lunga inferiori al 50% del costo di aggiudicazione.

Ai sensi del comma 12 del medesimo art. 106, invece, “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

Ora, va rilevato che la differenza tra le due distinte previsioni non è che la seconda possa essere applicata solo “in corso di esecuzione” del contratto, e la prima invece quando il contratto non ha avuto ancora esecuzione.

E ciò per l’ovvia ragione che la stessa lett. c) precisa che la necessità di modifica del contratto (evidentemente già stipulato) può essere determinata da “circostanze impreviste e imprevedibili”, e che “in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera”.

Semmai, la differenza è data dal fatto che mentre nel caso della lett. c) è necessario comunque un accordo delle parti per modificare l’oggetto del contratto (fermo restando che la modifica non deve alterare “la natura generale del contratto”), l’applicazione del comma 12, con l’aumento o la diminuzione delle prestazioni “fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto”, è solo la conseguenza dell’esercizio di un diritto potestativo dell’Amministrazione, che può infatti “imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”;
per cui “in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

Ciò precisato, va detto che il corrispettivo presunto è determinato a misura in base ai metri quadrati sui quali il servizio di pulizia e sanificazione viene mensilmente effettuato (€/mq), tant'è che l'art. 4 del Capitolato tecnico precisa che i corrispettivi sono riferiti a cinque specifici tipi di servizio, contraddistinti in base al rispettivo coefficiente di complessità da altrettanti colori, per ciascuno dei quali è fissato il prezzo a misura mensile per metro quadrato.

L'importo complessivo contrattuale, conseguentemente, è un importo presunto, come allo stesso modo sono da reputarsi presuntive anche le quantità (mq) e le rispettive qualificazioni (codice colore) indicate per la gara (che, va ricordato, è stata indetta nel mese di agosto 2017, e cioè oltre 3 anni fa).

In sostanza, il carattere presuntivo delle quantità riguarda le aree da pulire, che possono modificarsi in base a chiusure o ristrutturazioni, ma soprattutto il colore ad esse attribuite in base al coefficiente di difficoltà dipendente dalla destinazione impressa alle aree stesse.

Dai chiarimenti forniti dall’ASL a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione risulta che, ai fini dell’avvio dell’appalto, l’Azienda ha condotto le ricognizioni sull’effettiva consistenza e dimensionamento del servizio, e dalla ricognizione effettuata emergeva che, in virtù delle richieste fatte dalle Direzioni mediche, era stato necessario procedere secondo due distinte esigenze:

a) da un lato, alla modifica delle destinazioni d’uso di alcune aree e quindi all’aumento o diminuzione di un codice colore piuttosto che dell’altro, in ragione delle ordinarie esigenze riorganizzative dell’Azienda e dei servizi, occorse in maniera fisiologica durante il tempo;

b) dall’altra, riclassificare la destinazione d’uso di alcune aree in virtù della temporanea e straordinaria esigenza di mutare il coefficiente di sanificazione delle aree (codice colore) e le relative metodiche prestazionali, a causa delle necessità derivanti dalla pandemia da Covid19.

Nel perseguimento della prima esigenza, visto che l'art. 1 del capitolato tecnico e l’art. 15 del contratto definiscono in maniera chiara e inequivoca la dinamicità del contratto, parlando proprio delle destinazioni d'uso delle varie aree e della possibilità per la S.A. di modificarle su necessità, e in funzione della natura del servizio, l’Azienda ha proceduto ad applicare il citato comma 12 dell’art. 106, trattandosi di un semplice aumento delle prestazioni di gara nel loro volume (aumento/diminuzione dei mq per singolo codice colore), a cui conseguivano anche le modifiche delle frequenze e delle metodiche di sanificazione, in ragione del prestazionale richiesto per un codice colore piuttosto che per l’altro. Stessa sorte per i macchinari e i prodotti da utilizzare.

Per quanto invece attiene alle modifiche rese necessarie dal contenimento dell’infezione virale da Covid19, il Collegio ritiene che correttamente l’Amministrazione abbia fatto rientrare tali modifiche nella previsione di cui alla citata lett. c), che prevede appunto che tra le “circostanze impreviste e imprevedibili” che rendano necessario modificare il contratto “può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.

Che nel caso di specie sono le disposizioni emanate a tutela della salute pubblica nel noto periodo emergenziale.

Oltretutto, l’ASL ha chiarito che la necessità di riqualificare alcune aree e rimodulare le prestazioni previste nell’appalto, per far fronte alle esigenze mutevoli dei Presidi Ospedalieri e dei servizi Territoriali durante l'emergenza Covid19, ha comportato la variazione della destinazione d'uso di alcune aree nel codice superiore, oltreché la modifica delle metodiche di sanificazione, secondo protocolli e frequenze differenti rispetto a quelli tipizzati per ogni singolo codice colore all’interno degli atti di gara, in quanto tali nuove modalità si rendevano imprescindibili (rispetto al semplice prestazionale di gara) in virtù delle sopravvenute indicazioni fornite con la Circolare del Ministero 22 febbraio 2020, nonché delle indicazioni sull'uso dei DPI e dei prodotti specifici emanati a livello internazionale e nell’ambito della sicurezza e prevenzione. Da ciò l’impossibilità di ricondurli ad un mero aumento di prestazioni nell’accezione di cui al sopra citato comma 12.

Sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti sono quindi da rigettare.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

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