TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400059
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Pubblicato il 11/09/2024
N. 00059/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00369/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2024, proposto da
K S U, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente, emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione di Perugia il 15.03.2024;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. P U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- il rispetto dei termini processuali e la mancanza del contraddittorio in camera di consiglio impediscono di definire direttamente il ricorso nel merito;
- per l’esame del ricorso nel merito può essere fissata l’udienza pubblica del 19 novembre 2024;
- in quella sede potranno essere compiutamente valutati, anche sulla base di ulteriore documentazione, i presupposti della tardività del ricorso, eccepita dalla difesa dell’Amministrazione;
- nelle more, nella prospettiva della comparazione tra i contrapposti interessi, dall’esecuzione del provvedimento potrebbe derivare al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, venendo a mancare un efficace titolo di soggiorno nel territorio nazionale, mentre non sono emersi nei suoi confronti rilievi di pericolosità sociale;
- sussistono i presupposti per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.