TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400059
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00369/2024 REG.RIC.

N. 00059/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00369/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2024, proposto da

K S U, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente, emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione di Perugia il 15.03.2024;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. P U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- il rispetto dei termini processuali e la mancanza del contraddittorio in camera di consiglio impediscono di definire direttamente il ricorso nel merito;

- per l’esame del ricorso nel merito può essere fissata l’udienza pubblica del 19 novembre 2024;

- in quella sede potranno essere compiutamente valutati, anche sulla base di ulteriore documentazione, i presupposti della tardività del ricorso, eccepita dalla difesa dell’Amministrazione;

- nelle more, nella prospettiva della comparazione tra i contrapposti interessi, dall’esecuzione del provvedimento potrebbe derivare al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, venendo a mancare un efficace titolo di soggiorno nel territorio nazionale, mentre non sono emersi nei suoi confronti rilievi di pericolosità sociale;

- sussistono i presupposti per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

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