TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-09-06, n. 201601097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-09-06, n. 201601097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601097
Data del deposito : 6 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2016

N. 01097/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00451/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Costruzioni De Chirico S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Rotunno C.F. RTNLGU69H27F052N, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;

contro

Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F L C.F. LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;

per l’esecuzione

dell’ordinanza cautelare del Tar Bari n. 100/2016, mediante adozione delle misure a ciò necessarie e la nomina di un commissario ad acta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Società ricorrente lamenta la violazione, da parte del Comune di Terlizzi, dell’ordinanza cautelare n. 100/2016 con la quale questo Tribunale ha sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di rigetto delle osservazioni che aveva presentato avverso la variante al piano regolatore adottato con delibera di C.C. n. 5/2014.

Sostiene che la delibera n. 32/2016, con la quale del Consiglio comunale ha nuovamente respinto le originarie osservazioni, non terrebbe conto dei motivi di ricorso, alla luce dei quali, come disposto dal Tar, il Comune avrebbe dovuto nuovamente vagliarle e presenterebbe essa stessa ulteriori profili di illegittimità.

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