TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-11-16, n. 201100756
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N. 00756/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2010, proposto da Zeta Costruzioni Due S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. E F e V M S, con domicilio eletto presso Angelo Cima in Campobasso, via Zurlo, 8;
contro
Comune di Termoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D D V, con domicilio eletto presso Stefano Scarano Avv. in Campobasso, corso Umberto I,43;
per l'annullamento
del provvedimento del 21.12.09 prot. 39897 del Dirigente del Settore III - Programmazione Gestione e Governo del Territorio - Demanio Marittimo - del Comune di Termoli con il quale si è disposta "la declaratoria di nullità e/o annullamento in autotutela dei titoli edilizi" nn. 174/2003 e 210/2006, rilasciati a favore della ricorrente, per violazione dell'art. 11 del DPR n. 6.6.01 n. 380.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente con ricorso notificato il 15 febbraio 2010 e depositato il successivo giorno 24 ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Termoli ha dichiarato la nullità e/o l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi nn. 174/2003 e 210/2006, rilasciati in favore dell’esponente adducendo la pretesa violazione dell'art. 11 del DPR n. 6.6.01 n. 380 sul presupposto che l’area di sedime di mq. 17 su cui insiste parte dell’immobile realizzato dalla Zeta Costruzioni Due s.r.l. sarebbe di proprietà comunale.
La ricorrente, premesso di aver presentato domanda ex art. 938 c.c. per vedere accertata l’accessione invertita del suolo occupato in buona fede, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato assumendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1. Il Comune avrebbe omesso di valutare l’istanza presentata dall’esponente volta a sanare o convalidare la situazione giuridica prima di adottare un provvedimento di annullamento.
2. Poiché il diritto di proprietà è sub iudice il Comune doveva attendere la definizione pregiudiziale del processo civile.
3. Non sussisterebbero i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
4. Trattandosi di procedimento di secondo grado andava seguito per l’annullamento lo stesso iter di quello di primo grado nel corso del quale erano stati acquisiti i pareri sanitario e dei Vigili del Fuoco nonché il nulla osta paesaggistico.