TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-04-08, n. 202406782

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-04-08, n. 202406782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406782
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 06782/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12759/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12759 del 2023, proposto da Doc Art S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A T e F P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A T in Roma, via Cicerone 49;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti

Garbo Produzioni S.r.l., Goldenart Production S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della Determinazione della Regione Lazio n. G07514 del 30.05.2023 avente ad oggetto: “Determinazione 27 dicembre 2022 n. G18789 approvazione degli elenchi delle opere escluse dalla concessione e delle opere ammesse a sovvenzione per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva per l'annualità 2021. Rettifica degli importi spettanti alle opere ammesse e contestuale rideterminazione delle sovvenzioni complessive concedibili ai singoli beneficiari. Accertamento in entrata sul capitolo n. E0000331530 es. fin. 2023 per complessivi € 2.179.144,71” comunicata alla ricorrente dalla amministrazione regionale in data 21 giugno 2023.

b) della comunicazione della Regione Lazio protocollo n. 680881 del 21/06/2023 della Determinazione n. G07514 del 30/05/2023 avente ad oggetto: “ Progetto I202200461. Determinazione 27 dicembre 2022, n. G18789 di approvazione degli elenchi delle opere escluse dalla concessione e delle opere ammesse a sovvenzione per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva per l'annualità 2021. Rettifica degli importi spettanti alle opere ammesse e contestuale rideterminazione delle sovvenzioni complessive concedibili ai singoli beneficiari. Accertamento in entrata sul capitolo n. E0000331530 es. fin. 2023 per complessivi € 2.179.144,71 ”.

c) della comunicazione della Regione Lazio avente ad oggetto: “termini e modalità di restituzione delle somme già liquidate eccedenti gli importi rideterminati con Determinazione n. G07514 del 30/05/2023”.

d) dell'Allegato 1 alla Determinazione della Regione Lazio n. G07514 del 30.05.2023 avente ad oggetto: “ modalità di calcolo utilizzate ai fini della predisposizione dell'allegato b alla determina n. g18789 del 27/12/2022” e allegato 2 Determinazione della Regione Lazio n. G07514 del 30.05.2023 avente ad oggetto: “Importi rideterminati ”.

e) di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa la Determinazione G06918 dell'8.6.2021 avente ad oggetto “ Rettifica della Determinazione G03935 del 12/04/2021 e contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico – Allegato A “Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva” – annualità 2020/2021 ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 20 settembre 2023 e depositato il successivo 29 settembre 2023, la società Doc Art S.r.l agisce per l’annullamento della determinazione n. G07514 del 30 maggio 2023, successivamente comunicata, con la quale la Regione Lazio ha provveduto alla rettifica degli importi spettanti alle opere ammesse alla sovvenzione per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva per l'annualità 2021, di cui all’elenco approvato con determinazione del 27 dicembre 2022 n. G18789, contestualmente contestando i termini e le modalità di restituzione delle somme già liquidate e le modalità di calcolo delle contribuzioni di cui all’Allegato 1 della determinazione regionale del 30 maggio 2023.

2. Avverso gli atti impugnati ha formulato i seguenti motivi di ricorso:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 8, 10 E 10 BIS, 21 NONIES DELLA L. 241/90 - ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE;

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 21

QUINQUIES E

21 NONIES L. 241 DEL N. 12749/2023 REG.RIC.

1990 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA, CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE.

III) DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 21 NONIES L. 241 DEL 1990 – ECCESSO DI POTERE;

IV) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA.

V) VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

3. Si è costituita in resistenza la Regione Lazio depositando memoria difensiva e documentazione pertinente i fatti di causa.

4. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2024, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso non è fondato come, peraltro, già ritenuto da questa Sezione in riferimento a fattispecie analoga a quella in esame con sentenza n. 1074 del 22 gennaio 2024 n.1072 al cui impianto motivazionale si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 88 comma 2 c.p.a.

6. La presente vicenda contenziosa risulta incentrata sulla contestazione dell’esercizio da parte dell’Amministrazione regionale intimata del potere di autotutela per esigenze finanziarie di recupero di un sovvenzionamento in parte indebitamente erogato (in ragione dell’errata applicazione dei criteri di cui al punto 8.2 e 6.7 dell’Avviso pubblico) ai fini della corretta tenuta degli equilibri di bilancio.

7. Il provvedimento di annullamento, in particolare, è stato approvato in data 30 maggio 2023, comunicato via p.e.c. a tutti i destinatari in data 21 giugno 2023 e pubblicato sul sito istituzionale regionale in data 4 luglio 2023.

8. Nei confronti dei beneficiari risultanti tenuti alla restituzione di parte della sovvenzione concessa (n. 94 imprese), è stata infine inviata apposita richiesta di pagamento in data 6 e 7 luglio 2023.

9. Dunque, la fattispecie delineata è ascrivibile all’attività amministrativa di annullamento d’ufficio per ragioni di convenienza economico – finanziaria legate all’illegittimo esborso di denaro pubblico.

10. In questa prospettiva, nessuna valenza può assumere la censurata mancata comunicazione di avvio del procedimento, come emerge nella medesima determinazione di autotutela nell’ambito della quale l’amministrazione ha evidenziato, con una congrua motivazione, la sussistenza dei presupposti che hanno legittimato l’annullamento e la non necessità di procedere alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti controinteressati (oltre 90), dando atto che:

− dall’approvazione del provvedimento di concessione delle sovvenzioni G18789/2022 risulta decorso un periodo di tempo limitato (meno di 5 mesi) e, pertanto, l’annullamento appare ampiamente in linea con il “termine ragionevole” stabilito dal citato art. 21-nonies della legge n. 241/1990;

− sulla concessione e quantificazione della sovvenzione operate con la medesima determinazione G18789/2022 non si è neppure fondato alcun affidamento da parte degli interessati in relazione alla decisione di produzione dell’opera audiovisiva o alla quantificazione delle spese ammissibili da sostenere per la stessa, come ricavabile da quanto disposto al punto 3.1 lett. c) dell’Avviso pubblico approvato con la determinazione G06918/2021 in merito alle opere che potevano essere ammesse a partecipare alla procedura di concessione dei benefici previsti (potevano infatti essere ammesse a sovvenzione le sole opere già concluse entro il 31 dicembre 2020, quindi prima dell’approvazione dell’Avviso stesso);

− ai fini dell’adozione del provvedimento non risulta necessaria la previa partecipazione dei soggetti interessati e controinteressati, in considerazione: a) dell’urgenza di provvedere, al fine di non determinare un aggravamento del rischio di consolidare eventuali aspettative in merito alla legittimità del provvedimento già assunto, nonché al fine di impedire un aggravamento del rischio di non recuperare le somme già erogate in eccesso e di evitare ulteriori oneri connessi alla eventuale proposizione di nuovi ricorsi;
b) dell’urgenza di provvedere, anche in considerazione del fatto che per numerosi beneficiari le somme erogate sono state vincolate per la sussistenza di pignoramenti cartelle esattoriali e, pertanto, è necessario rettificare tempestivamente la dichiarazione di disponibilità già resa al pignorante o all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ove ancora possibile;
c) del carattere vincolato del contenuto dispositivo del provvedimento da assumere, in quanto semplice rettifica di un errore di calcolo da correggere mediante puntuale applicazione dei criteri e parametri univocamente fissati nei punti 8.2 e 6.7 dell’Avviso approvato con la Determinazione G06918/2021.

11. La società ricorrente, peraltro, si limita a contestazioni formali, censurando la mera omissione della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio e la mancata considerazione degli interessi dei beneficiari a conservare anche la quota dell’erogazione ricevuta indebitamente, senza apportare alcun elemento utile in merito all’incidenza di una propria eventuale partecipazione al procedimento amministrativo con il quale sono stati rideterminati gli importi dovuti

nel senso della possibile emanazione di un provvedimento diverso e più favorevole.

12. A ciò si aggiunga che non risulta superato neanche il limite temporale dei dodici mesi, presupposto per l’esercizio legittimo del potere di autotutela, trascorso il quale “non può essere adottato” alcun “annullamento di ufficio”, che la norma (art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241) ha indicato quale “termine ragionevole”, integrante il limite temporale massimo entro cui poter annullare d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, “sussistendone le ragioni di interesse pubblico” “e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.

13. In sostanza, l’accertamento di un pagamento indebito ed il relativo recupero costituiscono un atto doveroso, a carattere vincolato, e, parimenti, doverosa è l’azione di recupero dell’indebito ex art. 2033 c.c., che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di

buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5315).

14. Tale aspetto è oggetto anche di una recente previsione di diritto processuale contabile che rinviene la propria fonte nell’art. 52 del d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016 (Codice di giustizia contabile), il quale, al comma 6, prevede che “resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione”.

15. La natura doverosa del recupero depriva, quindi, di rilievo la mancata partecipazione al procedimento che non influisce sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario, posto che l’amministrazione ha indicato - secondo quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990 - come il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso rispetto a quello in concreto adottato.

16. Nemmeno possono condividersi le deduzioni della ricorrente in ordine alla sussistenza di una situazione di legittimo affidamento tale da precludere l’azione di recupero delle somme erogate indebitamente dalla pubblica amministrazione, in quanto la stessa ha carattere di doverosità;
si tratta, cioè, di un’attività vincolata verso la quale non sono di ostacolo né l’affidamento del percipiente né il decorso del tempo (Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2023, n. 1068).

17. Va, infatti, considerato che la stessa C.E.D.U. (Corte EDU 11 febbraio 2021, Casarin

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi