TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-10-09, n. 201304526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-10-09, n. 201304526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201304526
Data del deposito : 9 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03220/2012 REG.RIC.

N. 04526/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03220/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2012, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. F M C, con domicilio eletto presso F M C in Napoli, viale Gramsci N.19;
S S, C S, C S;

contro

Comune di Frignano, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Napoli, segreteria T.A.R., p.zza Municipio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta comunale di Frignano n. 48 del 21.06.2012 per la realizzazione di 15 loculi cimiteriali;

della delibera di Giunta comunale n. 93 del 13.9.2011;

dell’art. 78 del regolamento di polizia mortuaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frignano;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2013 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

– Esaminato il ricorso con il quale la parte istante si duole che il Comune di Frignano le abbia denegato un’area cimiteriale che ritiene per contro ad essa assegnata in perpetuo dal 1953, avendo l’amministrazione deliberato la costruzione sulla stessa di 15 loculi;

–Letti i motivi articolati concludenti per l’accoglimento;

–Lette altresì le difese della parte pubblica che concludono per il rigetto;

–Riservata la causa per la decisione all’udienza del 26 settembre 2013;

DIRITTO

Il Tribunale giudica il ricorso infondato.

Come si evince dagli atti di causa ( cfr ., relazione del Settore tecnico comunale prot UTC 1536 del 28.6.2013 dep. 3.7.2013) “ La zona di terreno concessa al sig. S Silvio di mq 4,50, nell’atto di assegnazione del 3.2.1953 viene descritta come situata al ridosso del muro di cinta, a fianco della zona già acquistata dal sig. Tessitore Luigi.”

“La zona di terreno concessa al sig. Tessitore Luigi di mq. 6,00 nell’atto di assegnazione del 12.9.1952 viene descritta come confina a nord col mura di cinta;
a sud col viale;
ad ovest con la cappella di proprietà Morra e a est con altro terreno da assegnare.”

“Da quanto precede risulta univocamente determinata la posizione della zona di terreno assegnata al S. Infatti, prendendo come punto di riferimento certo e verificato in quanto esistente in loco la cappella di proprietà Morra, il terreno del sig. S risulta ubicato ad EST della proprietà Morra e di conseguenza ad est del terreno Tessitore come d’altra parte descritto nella stessa concessione Tessitore ove si fa riferimento a terreno da assegnare.”

“L’area in contestazione sulla quale il Comune di Frignano ha realizzato loculi cimiteriali, è ubicata ad OVEST la cappella Morra e ad essa adiacente.”

E’ dunque dirimente in senso reiettivo, ad avviso del Tribunale, il richiamo alle emergenze fattuali –prima ancora che alle articolazioni giuridiche– atteso che, come l’amministrazione afferma e comprova, in assenza di paralizzanti elementi di segno contrario, l’area, reclamata dai ricorrenti, non concorda con la topografia del luoghi per cui è causa.

Il ricorso, in applicazione dell’art. 64 del CPA, va pertanto respinto.

Le spese di causa sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.

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