TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-07-15, n. 201106356
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 06356/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09902/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9902 del 2009, proposto da:
D s.p.a., rappresentata e difeso dagli avv. P F, A L, A C, con domicilio eletto presso Studio Gianni Origoni & Partners in Roma, via Quattro Fontane, 20;
contro
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
E Mo, n.c.;
per l'annullamento
del provvedimento n. 20268 del 3 settembre 2009 notificato a D s.p.a. il 22 settembre 2009, con il quale l’Autorità ha deliberato che D ha posto in essere sei pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal d.lgs. n. 146/2007, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo complessivo pari ad euro 540.000,00.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 25 maggio la d.ssa S M;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La presente controversia trae origine dal procedimento condotto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, volto ad accertare la conformità, o meno, al Codice del Consumo, delle seguenti condotte, oggetto di segnalazione da parte di un consumatore, nel mese di novembre 2008:
a) la commercializzazione presso i punti vendita “Iper La grande” e sul sito internet www.iper.it di due carte di credito co-branded denominate “Carta di Credito Vantaggi Vip” e “Carta Vantaggi Plus” emesse dalla D S.p.A., senza fornire informative adeguate sulla natura, sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle modalità di utilizzo delle carte stesse. In particolare, ai consumatori sarebbero state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero sarebbero state omesse informazioni rilevanti in merito alla natura “revolving” delle carte stesse, ai tassi applicati, nonché in merito alla circostanza che queste insistono su una linea di credito per un importo massimo autorizzato rimborsabile mediante rate, il cui pagamento ricostituisce a favore del cliente una disponibilità di spesa pari all’importo saldato.
Sulla base di due ulteriori denunce, pervenute da parte di due consumatori nei mesi di dicembre 2008 e febbraio 2009, è inoltre emerso che la società D S.p.A. nella sua qualità di professionista, avrebbe tenuto anche le seguenti condotte poste in essere dopo il 21 settembre 2007:
b) la commercializzazione presso le proprie filiali, presso le filiali delle banche appartenenti al medesimo gruppo Banco Popolare, mediante altri intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi, attraverso le reti internet, quali, ad esempio, www.cartesimpson.it, www.cartamya.it, nonché mediante iniziative di marketing diretto (ad es. invio ai consumatori di kit informativi comprensivi di modulo per la richiesta di carta di credito) delle carte di credito denominate “Carta Extra”, Carta “I Simpson”, “Carta Mya”, emesse dalla D S.p.A., senza fornire informative adeguate sulla natura, sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle modalità di utilizzo delle carte stesse. In particolare, ai consumatori sarebbero state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero sarebbero state omesse informazioni rilevanti in merito alla natura di carte di credito “revolving” delle carte stesse, ai tassi applicati nonché in merito alla circostanza che queste insistono su una linea di credito per un importo massimo autorizzato rimborsabile mediante rate, il cui pagamento ricostituisce a favore del cliente una disponibilità di spesa pari all’importo saldato;
c) l’adesione del cliente alla polizza assicurativa “POLIZZA COLLETTIVA DUCATO S.p.A. – AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. NR 2603 AVIVA PREVIDENZA S.p.A. NR 210.664”, tra l’altro, nell’ambito della concessione della linea di credito a tempo indeterminato, utilizzabile mediante carta denominata “Carta Extra”, senza aver adeguatamente informato il consumatore, all’atto della formulazione della richiesta, sulla circostanza che le stesse hanno natura facoltativa e non obbligatoria, in particolare inserendo all’interno dei relativi moduli contrattuali una clausola ad essa riferita incompleta e/o omissiva.
Le condotte descritte sub lettere a) e b), in particolare, sarebbero state realizzate non solo nella fase promozionale sopra evidenziata (ad. es. nell’ambito dei messaggi diffusi nei punti vendita “Iper La grande”, nelle filiali D S.p.A., sui siti internet citati, nell’ambito delle iniziative di marketing diretto ecc.), ma anche nella fase pre-contrattuale e in quella di acquisizione del consenso del consumatore ad effettuare la richiesta della carta, con particolare riferimento ai prospetti informativi e ai moduli contrattuali utilizzati.
Rispetto alla condotte sub a) e b), l’istruttoria dell’Autorità aveva il fine di verificare l’esistenza delle ipotesi di violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo. In particolare, nel provvedimento di avvio si è ipotizzato che le condotte dei professionisti potessero per un verso, considerasi ingannevoli in quanto, nelle fasi promozionale, pre-contrattuale e di acquisizione del consenso alla conclusione del contratto, ai consumatori sarebbero state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero sarebbero state omesse informazioni rilevanti in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso sulla natura, sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle modalità di utilizzo delle carte stesse; per altro verso, potessero considerarsi aggressive in quanto in ragione, tra l’altro, della natura dei prodotti, del luogo, dei tempi e delle circostanze che caratterizzano la richiesta di emissione delle carte, potrebbero comportare un indebito condizionamento che appare idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori.
Rispetto alla condotta sub c) il procedimento è stato volto a verificare l’esistenza delle ipotesi di violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto nel provvedimento di avvio si era ipotizzato che ai consumatori sarebbero state fornite indicazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero non sarebbero state fornite informazioni rilevanti, all’atto della formulazione della richiesta, sulla circostanza che la polizza assicurativa ha natura facoltativa e non obbligatoria, in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.
Alla luce delle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha esteso il procedimento anche ai anche ai seguenti comportamenti posti in essere dalla D S.p.A.:
d) la concessione dei prodotti di “prestito finalizzato” e “prestito personale” mediante l’uso di moduli contrattuali nell’ambito dei quali il consumatore prende atto che D, a suo insindacabile giudizio, potrà concedergli: «a) una linea di credito revolving (Cap. 2 delle condizioni generali di contratto); b) una linea di credito per un importo massimo di euro 5.000 con emissione a mio favore di una Carta per consentirne l’utilizzo (Cap. 3 delle condizioni generali di contratto)»;
e) la concessione delle carte di credito denominate “Extra”, “Mya” e “I Simpson”, mediante l’uso di moduli contrattuali nell’ambito dei quali il consumatore prende atto che D, a suo insindacabile giudizio, potrà concedergli «una linea di credito revolving valida a tempo indeterminato, utilizzabile previa autorizzazione di volta in volta rilasciata»;
f) la concessione della “linea di credito revolving Zappy”, mediante l’uso di un modulo contrattuale con il quale ilconsumatore prende atto che D, a suo insindacabile giudizio, potrà concedergli «una linea di credito, per un importo massimo di 5.000 euro con emissione della relativa carta per consentirne l’utilizzo a tergo del presente contratto»;
g) nell’ambito dei contratti a distanza, relativi alle carte di credito “Mya” e “I simpson”e alla “linea di credito revolving Zappy”, l’imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso nei termini previsti dalla legge.
Quanto alle condotte di cui alle lettere d), e) e f) per un verso, l’Autorità ha ipotizzato che esse potessero considerasi ingannevoli in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto ai consumatori sarebbero state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero sarebbero state omesse informazioni rilevanti, in merito all’effettivo oggetto dei moduli contrattuali utilizzati per richiedere un “prestito finalizzato”, un “prestito personale”, le carte di credito “Extra”, “Mya” e “I Simpson” o la “linea di credito revolving Zappy” in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.
In particolare, le clausole contenute nei moduli contrattuali non sembrano lasciare intendere che con la sottoscrizione dei contratti il consumatore stesse effettuando anche la richiesta di prodotti ulteriori rispetto a quello principale (la «linea di credito revolving» e/o la «linea di