TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-09, n. 202406844
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/04/2024
N. 06844/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15585/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15585 del 2023, proposto da Torino Fiduciaria – Fiditor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B G M, F S, D G C e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto 29 settembre 2023 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “ Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023;
- del “ Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese ” completo dei suoi allegati, adottato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e pubblicato in data 10 ottobre 2023 sul profilo istituzionale dell’ente;
- di tutti gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi espressamente:
- il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, recante “ Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust ”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 121 del 25 maggio 2022;
- il decreto 16 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “ Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva ”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 149 del 28 giugno 2023;
- il decreto 12 aprile 2023 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “ Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d''''impre sa”, pubblicato in g.u. – serie generale n. 93 del 20 aprile 2023;
- il decreto 20 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “ Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 ”, pubblicato in g.u. – Serie Generale n. 149 del 28 giugno 2023;
- dell’atto di data e tenore sconosciuto con cui la Repubblica Italiana ha adempiuto all’onere di notifica previsto dall’art. 31, par. 10 della direttiva UE n. 2015/849 ss.mm.ii., nella parte in cui include il “mandato fiduciario” fra gli istituti giuridici che hanno “assetto o funzioni affini a quelli dei trust espressi” per i fini di cui alla predetta direttiva UE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Torino Fiduciaria – Fiditor s.r.l. (di seguito anche solo “Fiditor” o “Società”) è una società che, per statuto, ha come oggetto lo svolgimento dell’attività fiduciaria e di revisione prevista dalla legge n. 1939 del 1966 e dal R.D. n. 531 del 1940.
Con il presente gravame Fiditor contesta il contenuto degli atti normativi ed amministrativi adottati dalle resistenti amministrazioni in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e dalla direttiva UE n. 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica della predetta direttiva (di seguito anche solo “direttive antiriciclaggio”), per quel che attiene, in particolare, l’imposizione agli “istituti giuridici affini ai trust” dell’obbligo, presidiato da sanzione, di iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese e di comunicare al predetto registro una serie di informazioni e dati personali, accessibili anche al pubblico in presenza dei determinati presupposti.
Parte ricorrente, in particolare, impugna:
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 marzo 2022, n. 55 (di seguito anche solo DM 55/2022), ove stabilisce che “ I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale […] sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo ”;
- il decreto direttoriale del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 (di seguito anche solo DD MIMIT n. 236/2023), il quale attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche;
- il “ Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese ” ove richiama la definizione di “istituti giuridici affini al trust” fornita dall’art. 22, comma 5 bis, del d.lgs. n. 231/2007, ribadendo che il mandato fiduciario deve considerarsi istituto giuridico affine al trust;
- tutti gli atti presupposti, connessi e attuativi come in epigrafe individuati.
2. Le censure sono affidate a quattro motivi di ricorso come di seguito rubricati:
“ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, par. 1 e par. 10 della Direttiva UE n. 2015/849. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, co. 3 e dell’art. 22, co. 5 bis del D.lgs. n. 231/2007. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento. Carenza assoluta di attribuzione.”;
“ II. In subordine. Disapplicazione dell’art. 22, co. 5 bis del D.lgs. n. 231/2007 in quanto incompatibile con l’art. 31, par. 1 della Direttiva UE n. 2015/849 ss.mm.ii. Istanza di rinvio pregiudiziale di interpretazione alla CGUE ex art. 267, par. 1, lett. a) TFUE. Ancora in subordine, istanza di rinvio pregiudiziale di validità alla CGUE ex art. 267, par. 1, lett. b) TFUE ”;
“ III. In ulteriore subordine. Illegittimità dei provvedimenti impugnati in via derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 22, co. 5 bis del D.lgs. n. 231/2007 per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 41, 97 e 117 Cost.” ;
“ IV. Illegittimità dell’art. 7, co. 2 DM MEF n. 55/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, co. 4, lett. d bis) del D.lgs. n. 231/2007 e dell’art. 31, par. 4 della Direttiva UE n. 2015/849 ss.mm.ii.. In subordine, illegittimità dell’art. 7, co. 2 DM MEF n. 55/2022 in via derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 21, co. 4, lett. d bis) del D.lgs. n. 231/2007 per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 41, 97 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 e 8 CDFUE ”.
3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.
4. A seguito della camera di consiglio del 6 dicembre 2023, con ordinanza n. 8130 dell’11 dicembre 2023 di questa Sezione, è stata accolta l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente “ tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 ”.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare occorre esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.
5.1. La difesa erariale, sotto un primo profilo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla “ camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede dell’impresa ”. L’eccezione è priva di fondamento. Nel caso di specie, difatti, non sono stati impugnati atti della camera di commercio, né la stessa può dirsi