TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-06-24, n. 202007064
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Pubblicato il 24/06/2020
N. 07064/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05527/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5527 del 2018, proposto da
Marechiaro Film S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L. Mantegazza n. 24;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del Decreto del Direttore Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema – Rep. n. 384 del 16.2.2018 nella parte qua non è stato riconosciuto di interesse culturale in quanto valutato con punteggio insufficiente in uno o più dei criteri di valutazione discrezionale il progetto filmico “Morte di Soap” prodotto dalla Marechiaro Film per la regia di A D L.
-della nota a firma del Direttore Generale Cinema prot. N. 4958 del 13.2.2018 d.33.01.00/621 – Affare legale 028479/2017 ad oggetto: Marechiaro Film srl /MIBACT – Morte di Soap Atto di significazione, invito e diffida “ inviata mezzo pec all’esponente in data 13 febbraio 2018 presso lo studio del legale Della Morte con cui si comunica che il progetto filmico Morte di Soap avendo ottenuto un punteggio “insufficiente” su uno dei parametri di valutazione discrezionale, non ha acquisito la qualifica di “interesse culturale”, né conseguentemente è rientrato nel novero dei progetti meritevoli di contributo
-dei Verbali della Commissione per la Cinematografia n. 1, 2 3 del 2017 allegati alla predetta nota.
Nonché
-di ogni atto connesso, afferente e conseguenziale al detto decreto e alla detta nota che si impugnato anche autonomamente con particolare riferimento: al Verbale della Commissione per la Cinematografica – Sezione Consultiva per i film - n 1/2017 (seduta straordinaria del 25 settembre 2017) ;n 2 /2017 (seduta straordinaria del 18 ottobre 2017 ) ;n 3/2017 ( seduta straordinaria del 16 novembre 2017)
e per il risarcimento del danno ingiusto, ai sensi dell’art 30 del D.Lgs n 104 del 2.7.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020;
Udito il relatore dott.ssa F R mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020;
La società di produzione cinematografica ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’annullamento degli atti in epigrafe, con cui l’Amministrazione resistente, in esecuzione di favorevoli sentenze, ha nuovamente negato il riconoscimento dell’interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e relativo finanziamento del film "Morta di soap " (per la regia di A D L) e la concessione del relativo contributo per la sua realizzazione, sulla base di un giudizio negativo sulla qualità del lungometraggio in contestazione.
Per meglio comprendere la portata di tali sentenze conviene ricordare lo sviluppo delle varie vicende processuali.
Con sentenza n. 6982/2011 – confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4270/2012 – era stato annullato l’atto soprassessorio con cui la Sottocommissione Cinema – che già nel 2009 s’era pronunciata in senso favorevole con un punteggio di 70 punti (superiore al minimo di 60 punti) collocandolo al primo posto di quelli idonei, anche se non finanziabili per mancanza di risorse disponibili – aveva deciso di rinviare l’esame del progetto “per approfondimenti” alle sedute successive.
Le ragioni di tale annullamento consistevano in vizi tipicamente procedimentali, essendo le pronunce giurisdizionali basate sull’illegittimità del rinvio sine die, per cui la loro portata, sul piano esecutivo, consisteva nel mero obbligo dell'Amministrazione di effettuare "ora per allora" la valutazione del progetto in contestazione nell'ambito della tornata valutativa di riferimento (cioè quella relativa all’anno 2010).
A seguito di diffida del 13.11.2012, l’Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione alle predette sentenze, riconvocando la competente Sottocommissione che nella seduta del 22.11.2012 ha provveduto a rivalutare “ora per allora” il progetto filmico della ricorrente in comparazione con quelli già esaminati nella contestata tornata del 22.12.2010, nel rispetto del carattere concorsuale della procedura in parola.
All’esito di tale rivalutazione, tuttavia, il progetto presentato della ricorrente riportava un punteggio insufficiente su di uno dei parametri di valutazione discrezionale (quello della realizzabilità del progetto filmico) per cui non conseguiva il riconoscimento come film di interesse culturale e, conseguentemente, nemmeno il relativo contributo.
Il ricorso avverso tali atti esecutivi è stato accolto con sentenza n 8980/16, che li ha annullati perché “incongruenti” rispetto al giudicato ed alla successione dei fatti. In particolare la sentenza evidenziava la contraddittorietà tra la valutazione inizialmente operata nella seduta “di rinvio” del 22.12.2010 – al riguardo la pronuncia precisava che “ non risulta che il rinvio sia stato determinato (…) dal fatto che il progetto apparisse carente in termini di fattibilità;circostanza, questa, confermata dal fatto che infine il progetto è poi stato ammesso al finanziamento nella successiva seduta del 2 agosto 2011 (recepita con D.D. del 30.9.2011) ” - ed il giudizio negativo espresso dalla Commissione in sede di esecuzione, in cui, nell’effettuare la rivalutazione "ora per allora" del progetto venivano per la prima volta sollevati dubbi sulla sua realizzabilità. Tali perplessità scaturivano da una comunicazione di Artigiancassa S.p.A. (ente gestore del fondo) del 6.11.2012 in merito a carenze nella documentazione relativa alla copertura del piano finanziario (tra cui il contratto di distribuzione).
La sentenza in parola censurava tale modus operandi eccependo che quest’ultima circostanza sopravvenuta non rilevava ai fini della valutazione in parola, che doveva essere condotta “ora per allora”, sulla base degli elementi in atto al 22.12.2010. Il Consiglio di Stato con ordinanza n 13/2017 ha respinto l’appello cautelare proposto dall’Amministrazione avverso la predetta pronuncia, ritenendo che “il giudizio di illegittimità pronunciato dal TAR appare coerente con i principi che governano il corretto esercizio della funzione valutativa nella specie censurata”.
A seguito di diffida del 22.12.2017, l’Amministrazione ha proceduto a dare esecuzione alle predette pronunce, riconvocando la Sottocommissione che, però, in sede di riesame dei progetti, ha nuovamente ritenuto il progetto “insufficiente” su uno dei parametri di valutazione discrezionale (questa volta quello relativo alla sceneggiatura), confermando il diniego della qualifica di “interesse culturale” ed escludendolo dall’ambito dei progetti realizzabili con il contributo a carico del pubblico erario.
Il parere negativo risulta formulato come segue: "Chiamata ad esprimersi sulla riapertura della terza sessione deliberativa dell'anno 2010, ovvero quella svoltasi in data 22.12.2010, e specificamente sulla valutazione dell'opera avente titolo "Morta di Soap", realizzata dalla società di produzione cinematografica Marechiaro Film Srl, per la regia di A D L, la Commissione riscontra che l'arco narrativo che struttura la protagonista nel corso della vicenda non è sufficientemente chiaro e definito e necessita di ulteriore riscrittura, così come la storia principale e il suo plot secondario. I dialoghi, tendenzialmente espositivi e didascalici, denunciano uno stadio di sviluppo ancora preliminare e, comunque, una vocazione più televisiva che cinematografica dell'opera esaminata. Lo stato di lavorazione della sceneggiatura risulta ancora distante da un grado di completezza e di traduzione "in immagini" che possa ritenersi se non soddisfacente, almeno sufficiente. Inoltre la sceneggiatura, percome è stata presentata, non permette la commutazione del numero di cartelle in minuti e, quindi, la determinazione della durata complessiva dell'opera.