TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-07-12, n. 202209556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-07-12, n. 202209556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209556
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2022

N. 09556/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05295/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5295 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Zed S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e Antonino Gioffre', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 49645 con data illeggibile, notificata a mezzo pec in data 5.05.2021 (doc. 1), assunta dal Municipio II di Roma Capitale - Ufficio OSP Attività Commerciali, con la quale veniva dichiarata inammissibile la Scia prot. n. 44448 del 21.04.2021 (doc. 2) avente ad oggetto l'autorizzazione OSP per apposizione di pedana di mq. 12 in Via Nomentana n. 61, con ordine di rimozione entro sette giorni, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare del pregresso provvedimento di diniego prot. CB/2021/29145 notificato il 24.03.2021 (doc. 3), nonché delle circolari Dip. Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, prot. QG/25387 del 6.8.2020 e prot. QG/10630 del 17.3.2021, rimaste incognite;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l’annullamento:

della nota prot. n. 11379 del 4.02.2022, notificata a mezzo pec in pari data (doc. 1), assunta dal Municipio II di Roma Capitale - Ufficio OSP Attività Commerciali, con la quale veniva rigettata la Scia prot. n. 5698 del 20.01.2022 (doc. 2) avente ad oggetto l'autorizzazione OSP per apposizione di pedana di mq. 12 in Via Nomentana n. 61, con ordine di rimozione entro sette giorni, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi incluse le circolari Dip. Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, prot. QG/25387 del 6.8.2020 e prot. QG/10630 del 17.3.2021, ivi richiamate nonché per la declaratoria della validità ed efficacia della Scia prot. n. 5698 del 20.01.2022.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Zed S.R.L.S., società esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentava, in data 21 aprile 2021, una Scia per l’occupazione di suolo pubblico da realizzarsi mediante apposizione di una pedana dinanzi al locale “ Breccia Bistrot ” sito in via Nomentana n. 61, da essa gestito.

Con nota prot. n. 49645, notificata il 5 maggi 2021, Roma Capitale informava la ricorrente che la Scia da essa presentata doveva considerarsi inammissibile alla luce delle circolari del Dipartimento mobilità e trasporti prot. QG/25387_06.08.2020 e prot. QG/10630_11.03.2021, che stabiliscono che “ qualora siano richiesta OSP COVID-19 in zone con parcheggio, comunque codificate, sulla viabilità principale, i Municipi dovranno considerare tali richieste inammissibili ”.

Il provvedimento, unitamente alle menzionate circolari, veniva impugnato con il ricorso introduttivo del gravame, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 181, D.L. n. 34/2020 e s.m.i.;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 bis e dell’art. 4 quater della Delibera Assemblea Capitolina n. 39/2014, nonché della Delibera Assemblea Capitolina n. 81/2020 e delle conseguenti Determinazioni Dirigenziali n. rep. QH/772 del 21 luglio 2020 e n. rep. QH/794 del 30 luglio 2020 e relativi allegati;
Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, erronea ed insufficiente motivazione, disparità di trattamento.

A giudizio della ricorrente l’atto presenterebbe una motivazione generica nella parte in cui ascrive alla viabilità principale il tratto urbano di Via Nomentana interessato dall’occupazione, atteso che non risulta indicata in alcun modo la norma del PGTU che attribuisce la detta qualifica al tratto di strada interessato, genericità non colmata dal richiamo alle circolari del Dipartimento mobilità, non rese disponibili al destinatario dell’atto.

Le dette circolari, in ogni caso, sarebbero illegittime nella parte in cui contengano previsioni in contrasto con quanto stabilito dall’art. 181 del D.L. n. 34/2020 e da quanto disposto dal regolamento comunale in tema di Occupazione di Suolo Pubblico (OSP), di cui alle delibere assembleari nn. 39/2014 e 81/2020.

L’art. 4 quater della delibera n. 39/2014, osserva in particolare la ricorrente, al comma 2, lettera b), individua chiaramente una deroga al generale divieto di rilascio di OSP in prossimità di strade di viabilità principale, ammettendole “ all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti ”.

Né il divieto potrebbe trovare fondamento nella successiva delibera n. 81/2020, che si limita a prevedere, al punto 7, che “ il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 e nel rispetto della distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti ”, tanto più che il provvedimento non afferma che l’occupazione richiesta dalla ricorrente contrasti con il codice della strada ovvero con ragioni di sicurezza della circolazione.

La ricorrente rappresenta inoltre, con riferimento all’iter procedimentale seguito da Roma Capitale, come sia stato violato l’art. 4 bis della delibera dell’Assemblea Capitolina n. 39/14, atteso che non sarebbe stato acquisito il necessario parere preventivo sulla viabilità da parte della Polizia Municipale competente per territorio.

Nel merito, poi, la ricorrente rappresenta come la concessione richiesta sia in toto conforme alle prescrizioni regolamentari applicabili, atteso che, come risulterebbe pure dalla documentazione fotografica allegata, l’area di allocazione della pedana:

- è riservata alla sosta di ciclomotori (quindi non tariffata), identificata da segnaletica orizzontale e verticale, che si estende dai civici 59 al 67;

- è delineata e delimitata da elementi fissi “ naturali ” ed inamovibili quali alberi di grosso fusto, i quali definiscono l’accesso e l’uscita dalla stessa area di sosta;

- è delimitata in ingresso dai cassonetti della spazzatura posti sul margine stradale, davanti ai parcheggi delle moto e collocati in modo tale da delimitare, circoscrivere e proteggere l’area in questione;

- è posta a ridosso di un’area di scarico/carico merci, sita all’altezza dei civici 69-71, segnalata da elementi verticali e orizzontali.

- è sita accanto al passo carrabile aperto sull’officina ubicata al civico 57;

- è comunque di modestissime dimensioni, essendosi richiesta una OSP per soli 12 mq.

Da ultimo la ricorrente lamenta la disparità di trattamento con altri esercizi commerciali aventi ad oggetto attività di somministrazione siti nella medesima zona.

Roma Capitale, costituita in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in considerazione del fatto che l’occupazione richiesta riguarderebbe una strada che ricade nell’elenco della viabilità principale [elencazione di toponimi di cui all’] annesso D “classifica funzionale della rete viaria comunale” della D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015, nonché in ragione dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 20 del codice della strada, che non prevederebbe, nei centri abitati, occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, allo scopo di assicurare l’incolumità delle persone che usufruiscono di OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e la sicurezza della circolazione stradale, e dell’art. 17 del P.T.G.U, a norma del quale “ Tutti gli slarghi e le piazze sui quali convergono uno o più arci stradale appartenenti alla viabilità principale sono da considerare ricompresi nella rete viaria Principale ”.

Da ultimo, l’amministrazione richiama la direttiva per la redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico del Ministero dei lavori pubblici del 12 aprile 1995 (Art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada), la quale identifica quattro tipi fondamentali di strade urbane: le autostrade, le strade di scorrimento, le strade di quartiere, le strade locali, specificando che tutti i tipi di strade dianzi esposte, escluse le strade locali, assumono la denominazione di “ strada principale urbana ”.

Alla camera di consiglio del 23 giugno 2021 l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta con la seguente motivazione: “ Considerato che ad una sommaria delibazione, tipica della presente fase cautelare, i motivi di doglianza declinati nel gravame non appaiono suscettibili di positiva valutazione, con particolare riguardo alla parte motiva del provvedimento gravato in cui è richiamato il contenuto delle circolari Dip. Mobilità e Trasporti Prot. QG/25387 del 6.8.2020 e prot. QG/10630 del 17.3.2021, che dispone “qualora siano richieste OSP COVID-19 in zone con parcheggio, comunque codificate, sulla viabilità principale, i Municipi dovranno considerare tali richieste inammissibili’”;
Considerato, infatti, che, come già evidenziato in molteplici precedenti della Sezione (ordinanze n. 5524/2020, n. 5536/2020, n. 5559/2020, n. 6213/2020, n. 7392/2020, 88/2021 e cfr. pure Consiglio di Stato ord. n. 5985/2020, 1755/202), il d.l. n.34 del 2020 non ha introdotto alcuna deroga alle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, e la stessa delibera n. 81/2020 stabilisce che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale” al contempo specificamente individuando (artt. 8 e 11) le previsioni del regolamento Cosap da intendersi temporaneamente derogate, di talché non può ritenersi che la predetta delibera abbia inteso introdurre una deroga generalizzata al regolamento stesso (ved. anche ord. n.7093/2020);Considerato che l’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, secondo cui “sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico” è norma sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della delibera n. 81/2020;

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