TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-05-29, n. 200901342

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-05-29, n. 200901342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901342
Data del deposito : 29 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01532/2006 REG.RIC.

N. 01342/2009 REG.SEN.

N. 01532/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2006, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dagli avv.ti C A C e A M, con domicilio eletto presso C A C in Bari-S.Spirito, via Fratelli Mannarino, 45 Sc.B;

contro

Università degli Studi di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti D C, P S, con domicilio eletto presso P S in Bari, p.zza Umberto I^, n.1;

Azienda Ospedaliera - Policlinico Consorziale di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D'Ecclesiis, con domicilio eletto presso Nicola D'Ecclesiis in Bari, p.zza Giulio Cesare n.11;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di posizione variabile;

nonché per la conseguente emissione di pagamento di tale voce retributiva in danno della convenuta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Bari;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera - Policlinico Consorziale di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame il ricorrente chiede la declaratoria del diritto all’equiparazione in toto del trattamento economico e normativo a quello del personale medico del servizio sanitario Nazionale di pari funzioni, mansioni e anzianità, con condanna dell’Università degli Studi di Bari al pagamento della differenza stipendiale rivendicata e dettagliatamente indicata in ricorso.

Il ricorrente, medico nonchè professore associato dell’Università degli Studi di Bari, espleta, altresì, attività assistenziale presso l’Unità Operativa di Allergologia e Immunologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari;
in particolare - dal 1998 al 14.3.2000 - rivestendo l’incarico dirigenziale di peso 4 per lo svolgimento di “attività di prevenzione, diagnosi e terapia delle allergopatie respiratorie e delle reazioni agli alimenti” e, successivamente, ricoprendo dapprima l’incarico di peso 3 (dal luglio 2000 al 31.10.2000) “attività di prevenzione. Referente dell’ambulatorio per la diagnosi e la terapia delle allergopatie respiratorie e delle reazioni agli alimenti” e poi l’incarico di peso 2 (dall’1.11.2000 al 31.10.2003 trasformato in regime di prorogatio) “Responsabile Struttura Semplice Unità di Studio e di ricerca delle Malattie Allergiche ed Immunologiche”.

Il ricorrente assume di non aver mai percepito l’indennità di posizione e le altre spettanze economiche indicate in ricorso e derivanti dall’effettivo servizio svolto;
voci stipendiali che, viceversa, sarebbero state corrisposte al personale ospedaliero, con conseguente sperequazione nel trattamento economico del personale medico universitario rispetto al personale medico dipendente dal S.S.N.

Nella perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame formulando altresì richiesta di decreto ingiuntivo, deducendo, a sostegno della propria pretesa, i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 4 L. n. 213/71, in relazione agli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.;
inadempimento contrattuale;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 883/2006 è stata respinta la richiesta di condanna provvisionale e di decreto ingiuntivo.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bari, in data 9.10.2006, contestando le avverse deduzioni e chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a evocare in giudizio l’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Con ordinanza T.A.R. Bari Sez. I n. 727/06 dell’11.10.2006 l’Università degli Studi di Bari è stata quindi autorizzata a chiamare in causa l’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari, in persona del suo Direttore Generale pro tempore.

L’azienda Policlinico si è costituita in giudizio in data 5.12.2006, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Le parti hanno prodotto memorie e documenti e, all’udienza del 5 marzo 2009, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Rileva anzitutto il Collegio che, in conformità dei principi generali il rapporto di lavoro del docente universitario debba ritenersi regolato secondo i principi di unicità ed esclusività e che l’attività assistenziale prestata dal medico universitario in regime di convenzione presso l’Azienda Policlinico non incida sullo stato giuridico di dipendente universitario e non possa configurarsi come un rapporto di lavoro interdipendente ed autonomo assoggettato alla giurisdizione del Giudice Ordinario, sia per la natura complementare e accessoria dell’attività assistenziale e per la sua correlazione necessaria con la prestazione principale individuabile nell’attività di docenza, di studio e di ricerca, sia perché – a sottolineare l’unicità ed esclusività del rapporto – la convenzione non risulta siglata dal Policlinico con il singolo docente, bensì con l’Università.

La controversia in esame rientra dunque nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ratione materiae, non ritenendo pertanto il Collegio di condividere il contrario orientamento espresso da talune pronunce, come ad esempio C.d.S. Sez. VI 18.12.2002 n. 7019.

La questione proposta attiene alla pretesa di docenti medici universitari che prestano attività assistenziale di ottenere la “perequazione” integrale rispetto al trattamento economico dei medici del Servizio Sanitario Nazionale.

A tal fine parte ricorrente chiede l’attribuzione del’indennità di posizione, degli incrementi contrattuali stipendiali fissi nonché della parte fissa dell’indennità di posizione nella misura prevista dal

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