TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-20, n. 202203534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-20, n. 202203534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203534
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2022

N. 03534/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00718/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da A G, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A B, M S, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della nota prot. 2020/5682 del 26.02.2020, del Direttore

UOC

Gestione Risorse Umane dell'

AOU

San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, con l'allegata graduatoria di merito relativa all'esito della prova preselettiva;

2) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali preselettive;

3) successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua;

4) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente;

per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

1) in parte qua della Deliberazione del Direttore Generale dell'

AOU

San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona n.118 del 17.02.2021, con relativi allegati, pubblicata in data 24.02.2021 sull'albo pretorio online dell'Amministrazione;

2) successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua;

3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente;

per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

1) in parte qua della graduatoria finale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Cat. D, indetto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, con relativi allegati, pubblicata in data 02.03.2022 sull'albo pretorio online dell'Amministrazione;

2) in parte qua della Deliberazione del Direttore Generale dell'

AOU

San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona n. 211 del 18.03.2022, con relativi allegati;

3) dei successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua;

4) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da B M:

per l’annullamento in via incidentale - per quanto occorrente e/o di ragione - dell’anzidetto art. 1 n. 5 del bando di concorso laddove interpretato contra legem e, segnatamente, in contrasto con l’art. 5 co. 2 del D.M. 13.3.2018, che prevede un periodo transitorio di 18 mesi per consentire la formalizzazione dell’iscrizione al relativo Albo professionale di nuova istituzione ex lege 3/2018 durante il quale i professionisti sono ammessi a concorrere seppure non ancora iscritti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno;

Visto il ricorso incidentale presentato da B M

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. R E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D, indetto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.

L'art. 1, punto 5, del bando di concorso richiedeva, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione all'albo professionale di cui alla legge n. 3/2018 ovvero all'albo dei tecnici di laboratorio biomedico;
il medesimo articolo prevedeva che tale requisito, al pari degli altri requisiti di ammissione, dovesse essere posseduto dai concorrenti “alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso”, prevista per le 24:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella G.U.R.I. (quindi 4 febbraio 2019 considerato che il bando è stato pubblicato 4 gennaio 2019 e che il 3 febbraio 2019 cadeva di domenica).

La ricorrente è iscritta al citato albo dal 23 gennaio 2019.

L’Amministrazione, con delibera del 7 febbraio 2020, ha stabilito di ammettere alle prove preselettive, con riserva, tutti candidati che avessero tempestivamente proposto domanda di partecipazione e, all'esito delle stesse, di ammettere al prosieguo della procedura i candidati che avessero superato la preselezione e fossero risultati in possesso dei requisiti di partecipazione.

Alla prova preselettiva del 21 febbraio 2020 hanno partecipavano 292 concorrenti e la ricorrente si è collocata al 252º posto, quindi in posizione non utile per accedere a successiva fase;
attraverso una ricerca effettuata nell’ambito dell'albo dei tecnici di laboratorio biomedico ha appreso che nove dei concorrenti collocati in posizione utile non risultavano in possesso, in assoluto o entro il termine previsto dal bando, del requisito dell'iscrizione al citato albo, segnalando tale circostanza all’Amministrazione.

2. Con ricorso notificato il 3 giugno 2020 e depositato il 30 giugno 2020, la ricorrente impugna la graduatoria di merito elaborata all'esito della prova preselettiva del concorso il 26 febbraio 2020, lamentando:

- con il primo motivo, "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del bando concorsuale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti" in quanto l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura prima dell'ammissione alle fasi successive, a cui la ricorrente non può accedere per la non corretta collocazione in graduatoria determinata dalla presenza, tra gli altri, di almeno nove soggetti privi del requisito sopra citato;

- con il secondo motivo, "Arbitrarietà manifesta ed erroneità nella redazione della graduatoria da parte dell’Amministrazione. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere dell’Amministrazione per mancata correzione della graduatoria di merito" in quanto l’Amministrazione non ha indicato le ragioni che hanno portato all'esclusione della ricorrente dalla successiva fase, pur in presenza di soggetti illegittimamente ammessi in quanto carenti dei requisiti, con conseguente violazione anche dell'autovincolo posto dalla deliberazione n. 120 del 7 febbraio 2020;

- con il terzo motivo, "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del bando concorsuale. Falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria" in quanto il bando di concorso era chiaro nell’individuare i requisiti di ammissione e nello stabilire che questi dovessero essere posseduti entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati, frutto dell'omessa verifica della sussistenza di tali requisiti;

- con il quarto motivo, "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del bando concorsuale. Violazione della par condicio dei concorrenti e del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. Eccesso di potere per disparità di trattamento" in quanto, alla luce delle previsioni del bando, la mancata valutazione dei requisiti di ammissione in capo ai concorrenti ha determinato una disparità di trattamento rispetto a quelli che, pur in mancanza dei requisiti, sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale.

3. Con ordinanza n. 422 del 25 luglio 2020 è stata accolta la domanda cautelare, ammettendo la ricorrente, con riserva, alle successive fasi della procedura in ragione della gravità e della irreparabilità del pregiudizio derivante dai provvedimenti impugnati.

4. Con ordinanza n. 768 del 25 marzo 2021 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con l’indicazione dei relativi termini perentori.

5. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 aprile 2021 e depositato il 21 maggio 2021, la ricorrente impugna la successiva deliberazione n. 118 del 17 febbraio 2021 con cui l’Amministrazione ha provveduto, all’esito delle prove preselettive e a seguito di ulteriore istruttoria, a ridefinire l’elenco degli ammessi alle prove scritte, l’elenco degli ammessi con riserva e l’elenco degli esclusi, collocando peraltro la ricorrente stessa tra gli ammessi al 109° posto.

La ricorrente deduce che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere all’esclusione di alcuni candidati per la mancanza del requisito di iscrizione all’albo;
in mancanza, nelle successive prove scritte, sarà costretta a competere con soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione al concorso. Facendo valere l’interesse a partecipare a una procedura correttamente condotta per giungere quindi una valutazione finale “scevra da errori in intinere , con certa ripercussione sulle determinazioni finali”, ripropone le censure già avanzate con il ricorso introduttivo.

6. Si è costituita l’Amministrazione rilevando che, all’esito della preselezione, la ricorrente è stata ammessa in maniera definitiva alle successive fasi della procedura con conseguente difetto di interesse al ricorso introduttivo.

7. Con ordinanza n. 227 del 31 gennaio 2022 sono stati rilevati, ex art. 73, comma 3, c.p.a., profili di improcedibilità del ricorso principale, ex art. 49, comma 3, c.p.a., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati D’Arino Rosalba e S M, per mancato deposito della prova dell’avvenuta notifica nei confronti di S G e della prova dell’avvenuta notifica individuale (avvenuta tra il 20 e il 27 aprile 2021) nei confronti dei controinteressati individuati nell’ordinanza 768/2021 nonché per il tardivo deposito della la prova della notifica per pubblici proclami.

In relazione a ciò, la ricorrente ha esposto, con successiva memoria, ragioni a sostegno della procedibilità del ricorso.

Con la medesima ordinanza è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del primo ricorso per motivi aggiunti, ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie derivanti dalla prova preselettiva, disponendo la notifica individuale nei confronti dei soggetti nominalmente individuati per i quali è stata rilevata la mancanza del requisito;
la ricorrente ha provveduto ai necessari adempimenti nei termini previsti dall’ordinanza.

8. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 marzo 2022 e depositato il 20 aprile 2022, a seguito della approvazione e della pubblicazione della graduatoria finale relativa alla procedura concorsuale, la ricorrente, collocata al 43º posto, rileva l’omessa reiterata verifica della sussistenza del citato requisito dell’iscrizione all’albo dei tecnici di laboratorio biomedico alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione nonché la mancanza del citato requisito in capo a trentatré dei candidati che la precedono in graduatoria, iscritti all’albo in data successiva al termine indicato nel bando (alla luce delle risultanze del medesimo albo depositate in giudizio);
l’Amministrazione avrebbe dovuto pertanto escludere tali candidati, con la conseguenza che la ricorrente si sarebbe collocata al 10° posto della graduatoria, non in posizione utile ai fini dell’immediata assunzione ma in posizione sicuramente più favorevole in vista del possibile scorrimento.

9. Si è costituita B M, terza classificata nell’ambito della graduatoria concorsuale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ed evidenziandone l’infondatezza alla luce dell’art. 5, comma 2, del D.M. 13 marzo 2018 che prevede espressamente un periodo transitorio di diciotto mesi per la formalizzazione dell’iscrizione ai nuovi albi professionali istituiti dalla legge n. 3/2018, come chiarito peraltro dalla circolare n. 29123-P del 4 giugno 2018 del Ministero della Salute. In ragione della possibile fondatezza del ricorso principale e dei relativi motivi aggiunti, la controinteressata impugna pertanto in via incidentale la graduatoria concorsuale e contesta la previsione di cui all’art. 1, n. 5, del bando per contrasto con la citata disposizione ministeriale, ove interpretato nel senso di non consentire l’applicabilità delle predetto periodo transitorio determinando così l’esclusione dei candidati (tra cui la stessa controinteressata) che, pur avendo avanzato domanda di iscrizione all’albo entro la scadenza del termine di presentazione della candidatura, erano però ancora in attesa della formalizzazione della citata iscrizione.

10 La ricorrente eccepisce la tardività, la carenza di interesse nonché l’infondatezza del ricorso incidentale.

11. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. È possibile prescindere dalle eccezioni sollevate dalle parti nonché dai profili di improcedibilità (per il venir meno dell’atto impugnato) o di irricevibilità (per tardività del deposito della documentazione relativa all’integrazione del contradditorio) del ricorso introduttivo nonché di inammissibilità (per carenza di interesse, stante l’assenza di immediata lesività degli atti impugnati) dei primi motivi aggiunti nonché dall’integrazione del contraddittorio in relazione ai secondi motivi aggiunti in quanto gli stessi si rivelano infondati.

13. Occorre rilevare che, nell’ambito del complessivo “riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”, l’art. 4, comma 9, lett. c, della legge n. 3/2018 ha previsto la trasformazione dei Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
è stata altresì prevista l’istituzione, presso ciascun Ordine, di uno o più albi/elenchi ai fini dell’iscrizione dei relativi professionisti e ribadita la necessità di tale iscrizione ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie (cfr. art. 4 della legge n. 3/2018 nella parte in cui ha modificato l’art. 5 del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946).

L’art. 4, comma 13, della stessa legge n. 3/2018 ha previsto l’istituzione, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministero della Salute, degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In attuazione della citata disposizione è stato adottato il D.M. 13 marzo 2018 allo scopo di istituire i predetti albi.

L’istituzione dei nuovi albi professionali ha obbligato i professionisti operanti nei relativi ambiti sanitari a richiedere la necessaria iscrizione ai fini della prosecuzione delle attività, costringendo così gli Ordini all’acquisizione e alla valutazione di un elevato numero di domande di iscrizione, destinate a concentrarsi in un ridotto arco temporale immediatamente successivo all’istituzione dei citati albi.

Di conseguenza l’art. 5, commi 2 e 3, del D.M. ha previsto una specifica disciplina transitoria: “2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i Presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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