TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-12-16, n. 201502673
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Testo completo
N. 02673/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02923/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2923 del 2012, proposto da:
R P, L M, A C, V R, B S, P R, V L, A F, R T, M V e G S, rappresentati e difesi dagli avv.ti G G e M L, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Viale Zara, n. 9
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
per l'annullamento
dei plurimi provvedimenti con pari data 9.8.2012 e prot. n. 333-G/I/Sett. III del Direttore della 1ª Divisione della Direzione centrale per le Risorse umane – Servizio TEP e Spese varie – Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno;
e per la condanna del Ministero resistente a corrispondere ai ricorrenti il trattamento economico che riconosca loro il conseguimento di due scatti gerarchici nella RIA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, Ispettori Capo e Ispettori Superiori della Polizia di Stato provenienti dal ruolo dei Sovrintendenti con l’anzianità richiesta dal d.lgs. n. 197/1995 per pervenire direttamente al grado di Ispettore, lamentano che al momento della promozione alla qualifica di Ispettore sia stato loro riconosciuto nella Retribuzione Individuale d’Anzianità (R.I.A.) soltanto uno scatto (relativo alla promozione a Ispettore) e non anche i due scatti relativi alla qualifica di Vice Ispettore.
Gli interessati, pertanto, chiedono l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del trattamento economico asseritamente dovuto.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) carenza di potere e violazione o falsa applicazione di legge (artt. 13, comma 1 lett. d) e comma 4, del d.lgs. n. 197/1995; art. 43- bis della l. n. 21/1981; art. 4 del d.P.R. n. 150/1987);
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90;