TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-10-28, n. 202401092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-10-28, n. 202401092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202401092
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 01092/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00895/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2023, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;



nei confronti

Trasporto Ferroviario Toscano Spa, non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

Sncf Voyages Italia S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Simone Gambuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- della Delibera ART n. 126 del 27 luglio 2023, avente ad oggetto “ Procedimento avviato con delibera n. 147/2022, dell’8 settembre 2022, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e proseguito con delibera n. 249/2022, del 22 dicembre 2022 - Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione dell’articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo in riferimento alle limitazioni nell’assegnazione della capacità quadro di cui al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l’anno 2023 ”;

- della Delibera ART n. 147 del 22 settembre 2022, avente ad oggetto “ Avvio del procedimento sanzionatorio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione dell’articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo in riferimento alle limitazioni nell’assegnazione della capacità quadro di cui al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l’anno 2023 ”; della Delibera ART n. 249 del 22 dicembre 2022, avente ad oggetto “ Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 147/2022, dell’8 settembre 2022 nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112. Declaratoria di inammissibilità della proposta d’impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ”; delle Risultanze istruttorie relative al procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di RF con delibera n. 147/2022 e proseguito con delibera n. 249/2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché per quanto occorrer possa (i) la delibera ART n. 151/2019, con riferimento alla misura 4.2 contenuta nell’Allegato A; (ii) la delibera ART n. 70/2014, con riferimento alla misura n. 1.6.4 contenuta nell’Allegato A; e (iii) la delibera ART n. 127/2023 recante “ Avvio di un procedimento individuale nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 37 comma 3 lettera f) e del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’articolo 37, comma 9, e del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 con riferimento all’accertata violazione dell’articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo in riferimento alle limitazioni nell’assegnazione della capacità quadro di cui al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l’anno 2023 ” .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Sncf Voyages Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Nell’ambito delle prescrizioni impartite sul Prospetto Informativo di Rete (di seguito anche “PIR”), con la delibera n. 151/2019, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche “ART”) ha richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche “RF”) di trasmettere dettagliate informazioni sugli Accordi Quadro in essere (cfr. prescrizione 2.3.3 di cui all’Allegato A alla delibera n. 151/2019).

Quindi, in ottemperanza a tale obbligo informativo, con nota del 13 aprile 2022, integrata con nota del 29 aprile, RF ha trasmesso gli Accordi Quadro sottoscritti nell’anno 2022, ossia quelli relativi alla prenotazione di capacità per l’orario di servizio 2023 e, quindi, assoggettati alla disciplina del PIR 2023.

Con nota del 6 giugno 2022, gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato a RF di aver rilevato, con riferimento ad alcune tratte della infrastruttura ferroviaria nazionale, il superamento del limite massimo di capacità assegnabile, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.4.2.1 del PIR 2023, chiedendo copia della documentazione in questione per verificare se ciò fosse attribuibile, o meno, ad Accordi Quadro stipulati successivamente dall’adozione della delibera n. 151/2019.

Tale richiesta è stata riscontrata da RF con nota del 17 giugno 2022, con cui sono stati trasmessi gli Accordi Quadro sottoscritti nel mese di marzo 2022 ed è stato evidenziato, tra l’altro, che: “ [...] i sopra menzionati AQ concorrono tutti, naturalmente ciascuno per le specifiche tratte e fasce orarie oggetto di contrattualizzazione, al superamento del limite massimo della capacità assegnabile di cui al paragrafo 4.4.2.1 del PIR 2023 ”.

A fronte dell’evidenza fornita con tale ultima nota circa il superamento del limite in questione tramite la stipula di nuovi Accordi Quadro, con la citata delibera n. 147/2022 dell’8 settembre 2022 (notificata con nota prot. ART n. 19041/2022, di pari data) l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di RF per l’eventuale adozione, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/2015, per non aver rispettato i limiti nell’assegnazione della capacità quadro previsti al paragrafo 4.4.2.1 del PIR 2023.

Nell’ambito di tale procedimento, con nota prot. ART n. 23888/2022 del 7 novembre 2022, RF ha presentato una proposta di impegni.

Con la delibera n. 249/2022, l’Autorità ha dichiarato inammissibile la proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettere c) e d) del Regolamento sanzionatorio, disponendone il rigetto, con conseguente prosecuzione del procedimento.

Quindi, espletate le ulteriori attività istruttorie, è stata adottata la delibera n. 126/2023, con cui è stata accertata la violazione da parte di RF dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2015, per non aver rispettato, in riferimento agli undici accordi quadro sottoscritti nel mese di marzo 2022, i limiti nell’assegnazione della capacità quadro previsti al paragrafo 4.4.2.1 del PIR 2023, ed irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 350.000, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Avverso la predetta delibera conclusiva del procedimento, le delibere ART di avvio del procedimento sanzionatorio e di inammissibilità della proposta di impegni – ivi comprese le risultanze istruttorie relative al procedimento sanzionatorio –, nonché, per quanto possa occorrere, avverso la delibera ART n. 151/2019, con riferimento alla misura 4.2 contenuta nell’Allegato A e la delibera ART n. 70/2014, con riferimento alla misura 1.6.4 contenuta nell’Allegato A, la ricorrente ha proposto impugnativa al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:

I. Tardività dell’intervento dell’ART e violazione del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione art. 14 l. n. 689 del 1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 112/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e arbitrarietà. Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento;

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 26 e 28 del d.lgs. n. 112/2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.lgs. n. 112/2015. Violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Eccesso di potere per arbitrarietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta;

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 112/2015. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. del Regolamento ART sui procedimenti sanzionatori approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e s.m.i. Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;

IV. In via subordinata, sulla quantificazione della sanzione irrogata. Violazione degli artt. 11 e ss. della Legge n. 689 del 1981. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 112/2015. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione.

L’ART si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 433 del 16 novembre 2023, la Sezione ha fissato udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Successivamente, con atto notificato alle altre parti, si è costituita in giudizio SNCF Voyages Italia

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