TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-09-18, n. 202003881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-09-18, n. 202003881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003881
Data del deposito : 18 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2020

N. 03881/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C D P, rappresentato e difeso dagli avvocati A O, Veronica D'Apolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A P, non costituita in giudizio;
A C, rappresentata e difesa dagli avvocati D V, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della determinazione n. 1683 del 18.12.2018, con cui il Comune di Sant'Anastasia ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di Istruttore Amministrativo - Cat. C;

2) dell'elenco ammessi alle prove preselettive e del relativo calendario delle prove di preselezione e scritte di cui all'avviso prot. n. 8703 del 28.02.2019;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui in particolare le Delibere di G.C. n. 48 del 19.02.2019, n. 388/2017 e n. 290/2018 e ogni altro atto cui sia stato stabilito di procedere alla copertura di posi vacanti in pianta organica di categoria “C” – Profili professionali Istruttore Amministrativo/Contabile - mediante concorsi pubblici anziché mediante lo scorrimento della graduatoria di merito approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 619/2014;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI PALMA COSTANTINO il 3\1\2020:

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO

1) della Determinazione n. 1189 del 18/10/2019 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di Istruttore Amministrativo – Cat. C – Part time 50%”;

2) della Determinazione n. 1327 del 05/11/2019 avente ad oggetto “Nomina vincitori del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato e parziale di istruttore amministrativo Cat. C – Assunzione in servizio di n. 6 Istruttori Amministrativi”;

3) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia e di A C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 settembre 2020 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso all’esame, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente impugnava gli atti meglio in epigrafe individuati, relativi a procedura concorsuale indetta dal Comune di Sant’Anastasia di cui assumeva la totale illegittimità giacché intrapresa in costanza di graduatorie valide ed efficaci per i profili richiesti.

Si costituivano il Comune di Sant’Anastasia e una delle controinteressate evocate in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare incidentalmente proposta.

Con Ordinanza n. 944 del 19 giugno 2019, il TAR adito respingeva la proposta istanza cautelare, così motivando: “Ritenuto che, prima facie, il ricorso non appare assistito dal requisito del fumus boni iuris, atteso che: a) a norma dell’art. 91 TUEL, applicabile al caso di specie quanto alla fattispecie derogatoria, “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”;
b) occorre, a tal fine, avere riguardo alla posizione lavorativa alla quale si riferiscono le operazioni concorsuali già espletate (per istruttore contabile: determinazione n. 619 del 3.7.2014) e, a prescindere dalla dedotta equipollenza, ai posti di nuova istituzione (per istruttore amministrativo: deliberazioni di G.C. n. 388 del 21.12.2017 e n. 290 del 16.10.2018);
valutato, pertanto, insussistente l’ulteriore elemento del periculum in mora;
… “;

Le parti depositavano memorie e documentazione, dalla quale emergeva che la procedura de qua era stata annullata dal Comune medio tempore e che il ricorrente era stato assunto con contratto individuale di lavoro a seguito di determinazione commissariale n. 724 del 17.8.2020.

Concludevano, quindi, nel senso di dichiarare cessata la materia del contendere con contrapposte richieste in ordine alle spese di giudizio.

All’esito della pubblica udienza dell’8 settembre 2020, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Sono contestati gli atti relativi alla procedura concorsuale meglio in epigrafe individuati, che il ricorrente assume illegittimi giacché detta procedura sarebbe stata indetta in costanza, per i profili professionali richiesti, di una graduatoria concorsuale valida ed efficace.

Occorre anzitutto prendere atto che, nelle more del giudizio, la procedura concorsuale i cui atti sono stati contestati dal ricorrente è stata totalmente annullata dall’Amministrazione in autotutela “a seguito degli illeciti emersi nel corso delle indagini avviate dalla Magistratura Penale” (cfr. note di udienza del 7.9.2020 del Comune di Sant’Anastasia), e dunque per ragioni diverse da quelle poste dal ricorrente a fondamento del ricorso.

Il che osta alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, che consegue alla piena soddisfazione della pretesa azionata, tale dovendosi identificare, nel giudizio di legittimità, non tanto il bene della vita sottostante l’interesse legittimo all’annullamento degli atti impugnati, che può essere ottenuto per altra via, quanto piuttosto l’affermazione della accertata sussistenza dei vizi denunciati che determina l’eventuale annullamento degli atti, in via giurisdizionale o in autotutela, con la piena conformazione dell’attività amministrativa alla detta accertata sussistenza.

Ora è del tutto evidente che l’intervenuto annullamento della procedura impugnata consegue, come detto, a valutazione tutta diversa da quella derivante dalla delibazione dei vizi prospettati in ricorso che, si ricorda, impingono nell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione di indire procedura concorsuale invece che attingere dalle graduatorie vigenti, e tanto osta alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Non è dubbio invece che l’intervenuta assunzione del ricorrente, nelle more del giudizio, per effetto della determinazione n. 724 del 17.8.2020 e della successiva sottoscrizione di contratto individuale di lavoro (cfr. allegati 001 e 002 della produzione di parte ricorrente in data 1.9.2020), determini il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione, nel merito, del ricorso, non potendo il ricorrente ottenere vantaggio ulteriore dall’eventuale annullamento degli atti impugnati (che è, come detto, già intervenuto) ed essendo stata, per altra via, pure soddisfatta, indipendentemente dai motivi per cui gli atti impugnati sono stati annullati, la sua pretesa allo scorrimento della graduatoria nella quale era validamente inserito.

Residua la concorrente richiesta di pronuncia sulle spese, che ciascuna delle parti, in maniera espressa, chiede di imputare alla controparte, il che impone al giudice di verificare la soccombenza “virtuale” a tali soli fini.

Ritiene al riguardo il Collegio di non potersi discostare da quanto già statuito con l’Ordinanza cautelare n. 944/2019, inter partes che, pur nella sommaria delibazione consentita nella sede cautelare, escludeva la sussistenza del bonum ius del ricorrente, sul rilievo, valutato ostativo, della diversità dei profili professionali rispettivamente oggetto della graduatoria nella quale il ricorrente era inserito (e che questi chiedeva di “scorrere”) e messi a concorso.

Tale statuizione merita di essere ribadita, ai fini che ne occupano, se solo si osservi che la tesi della non sovrapponibilità del profilo di istruttore contabile (relativo alla graduatoria vigente alla quale è interessato il ricorrente) con quella di istruttore amministrativo (messa a concorso), contestata da parte ricorrente che ne assume, invece, la equipollenza, risulta confermata proprio dalla intervenuta assunzione per scorrimento del primo posto utile della graduatoria approvata con determinazione n. 619 del 3.7.2014 del ricorrente, inquadrato appunto, conformemente alla graduatoria in cui era inserito, con profilo di “istruttore contabile” (cfr. determinazione n. 724 del 17.8.2020, allegato 002 alla produzione di parte ricorrente in data 1.9.2020), in esecuzione della delibera commissariale n. 60 del 12.5.2020 di approvazione del piano triennale del fabbisogno dei personale, e non già come istruttore amministrativo;
i posti di istruttore amministrativo già messi a concorso, invece, sono stati, in virtù della citata delibera commissariale allo stato, “accantonati” “in via prudenziale” (come si legge nell’atto in Allegato 001 della produzione di parte ricorrente in data 26.6.2020).

Nondimeno, la definizione in rito e la natura della controversia, impingente su controvertibili questioni in materia di impiego pubblico, inducono, comunque, alla compensazione delle spese inter partes, anche in questo caso conformemente a quanto già statuito nel citato arresto cautelare, fatta eccezione per il contributo unificato che, ove versato, resta a carico di parte ricorrente in quanto, per quanto sopra detto, virtualmente soccombente.

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