TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-07-27, n. 201503950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-07-27, n. 201503950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201503950
Data del deposito : 27 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02739/2007 REG.RIC.

N. 03950/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02739/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2739 del 2007, proposto da:
M R, rappresentata e difesa dall’Avv. P M ed agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;



contro

COMUNE DI PORTICI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall’Avv. R R ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;



per l’annullamento, previa sospensione

- del provvedimento prot. n. 653/UT dell’8.2.2007, notificato il 14.2.2007, a firma del Dirigente del VI Settore, con cui il Comune di Portici ha rigettato l’istanza prot. n. 4871/4626/UT, del 29 settembre 1986, con cui la ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria;

- di ogni altro atto ed esso presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 1717 del 7 giugno 2007 di questa Sezione.

Uditi .- Relatore alla pubblica udienza del 23 aprile 2015 il cons. dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 16.4.2007 e depositato il 15.5.2007, M R - che aveva presentato in data 29 settembre 1986 istanza prot. n° 4871/4626/UT, a Comune di Portici, ai sensi della legge n. 47/85, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria “per due manufatti con struttura metallica e copertura in lamiera destinati a box, per complessivi 10 box e per una superficie di circa mq. 151,02”, siti nel territorio comunale, alla Via Paladino, n. 43, identificati al N.C.E.U. fg. 2, part. 1703, sub da 1 a 10 - impugnava, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento prot. n. 653/UT dell’8.2.2007 in epigrafe, notificato il 14.2.2007, con cui il Dirigente del VI Settore del Comune di Portici, visto che “Nel P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 181 del 5.03.02 l’area in esame risulta vincolata a zona F - Aree Pubbliche e Standards - Zona F 3 aree a verde pubblico” e visto che l’area su cui è stato realizzato l’intervento ricade in Zona R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico - Ambientale del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. Beni e Attività Culturali del 4 luglio 2002 e pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 2002”, vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma 2, lettera b) che subordina la suscettibilità della sanatoria per le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione, in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici o spazi pubblici, alla condizione che non siano in contrasto con le previsioni di varianti di recupero di cui al capo terzo legge 47/85 e, nella specie, “non sono state adottate varianti di recupero con previsioni compatibili o comunque non in contrasto cin le opere di cui si richiede il condono edilizio, e tale circostanza costituisce motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza”, rigettava l’istanza intesa ad ottenere il permesso di costruzione in sanatoria per le predette opere edilizie abusive.

All’uopo, in fatto, parte ricorrente premetteva:

- nel corso dell’istruttoria provvedeva alla richiesta integrazione documentale, acquisita ai protocolli n. 22986/669/UT, del 25.2.1987, 27094/1089/UT, del 22.3.94 e, da ultimo, n. 31881/384/UT, dell’1.6.2001, nonché al pagamento definitivo degli oneri concessori e dell’oblazione;

- successivamente, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 181 del5.3.2002, era approvato il P.R.G., in base al quale le opere predette ricadevano nella zona F - Aree Pubbliche e Standards - Zona F 3 aree verde pubblico;

- a seguito di Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 4734/UT, del 30 novembre 200, l’Amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento e, contestualmente, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, evidenziando, dopo aver premesso che le opere in questione erano state vincolate a Zona Verde dal P.R.G. approvato con il su citato decreto presidenziale, del 5.3.2002, che: “L’art. 32 della legge 47/85 al comma 2 lettera b) subordina la suscettibilità di sanatoria per opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione, in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici o spazi pubblici, alla condizione che non siano in contrasto con la previsione di varianti di recupero di cui al capo terzo legge 47/85. Non sono state adottate varianti di recupero con previsioni compatibili o comunque non in contrasto con le opere di cui si richiede il condono edilizio e tale circostanza costituisce motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza”;

- con atto depositato il 15.12.2006 presentava le proprie osservazioni dirette a scongiurare l’adozione di un provvedimento di diniego (ex art. 10, legge 241/90), sostenendo, tra l’altro, che, nel caso in esame, la disposizione richiamata riguardante la sanatoria di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, non poteva trovare applicazione, in quanto al momento in cui l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’istanza di condono, non esisteva alcun vincolo e che, in ogni caso, il condono doveva ritenersi perfezionato per silenzio-assenso, essendo, ormai, decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda.

Tanto premesso e preso atto che, nonostante le predette osservazioni, il Comune di Portici confermava il diniego di condono, rilevando che: “il termine di 24 mesi per la formazione dell’ipotetico silenzio-assenso avrebbe avuto decorrenza dalla data di acquisizione del parere favorevole di cui all’art. 32 dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Tale parere non risulta ovviamente emesso”, parte ricorrente deduceva, attraverso due censure, profili di violazione di legge (artt. 32 e 33, L. n. 47/1985; art. 2, L. n. 1198/68 e succ. mod. e int.) e di eccesso di potere (per carenza di potere in concreto, erroneità e falsità dei presupposti, intervenuta inefficacia del vincolo).

Si costituiva in giudizio l’intimato Comune chiedendo il rigetto del ricorso, sì come infondato.

Con l’ordinanza in epigrafe questa Sezione respingeva l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 2015 la causa passava in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 32 e 33, L. n. 47/1985 - Formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono - Carenza di potere in concreto. In particolare, articolando plurimi motivi di censura deduceva che:

- l’Amministrazione resistente avrebbe effettuato una valutazione di incompatibilità delle opere di proprietà della ricorrente con l’approvazione del P.R.G. avvenuta con decreto del Presidente della Regione n. 181 del 5.3.2002, nonostante parte ricorrente avesse proposto per le medesime opere domanda di sanatoria il 29 settembre 1986, ovvero un ventennio prima, allorquando il vincolo non sarebbe stato nemmeno apposto, da ciò facendone derivare che l’impugnato provvedimento sarebbe stato emanato in carenza di potere in concreto, essendo inammissibile una valutazione di conformità al vincolo di un’opera ultimata molti anni prima della materiale imposizione del vincolo medesimo;

- pertanto, con riferimento alla domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente il

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