TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-11-28, n. 202215903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-11-28, n. 202215903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215903
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 15903/2022 REG.PROV.COLL.

N. 14834/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14834 del 2015, proposto da-OMISSIS-i, già rappresentato e difeso dall'avvocato M B, e poi rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 3.04.2013 - -OMISSIS-, notificato il 20 ottobre 2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 21 novembre 2015 e depositato il successivo 14 dicembre 2015, il cittadino marocchino,-OMISSIS-, ha impugnato il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 3 aprile 2013.

Avverso il predetto diniego deduce:

1) assenza di data del provvedimento, con possibile intervenuta decadenza del potere di decidere, e mancanza della sottoscrizione;

2) insufficienza della motivazione in quanto il provvedimento risulta fondato sulla unica circostanza di essere il ricorrente stato deferito per il reato di cui al 610 c.p. (violenza privata continuata e in concorso) senza alcuna argomentazione a giustificazione della mancata considerazione delle osservazioni a difesa prodotte dal difensore del ricorrente in data 30 maggio 2015.

Il 4 gennaio 2016 il Ministero si è costituito con mero atto di rito.

Con ordinanza n-OMISSIS- il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Con nota depositata il 19 febbraio 2022 il Ministero dell’Interno rappresenta che sta predisponendo il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore del sig.-OMISSIS-, a seguito del riesame della posizione dello stesso.

Il 26 aprile 2022 il Ministero ha depositato il decreto di concessione della cittadinanza italiana a favore del ricorrente, emanato il 22 marzo 2022 e trasmesso il 28 marzo 2022 alla Prefettura per la notifica all’interessato.

Il 3 novembre 2022 il ricorrente ha depositato istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto dell’intervenuta adozione di un provvedimento satisfattivo dell’interesse attoreo, dichiara cessata la materia del contendere.

Quanto alle spese ritiene, alla luce dei motivi che avevano determinato l’adozione del gravato provvedimento e del riesame in autotutela della posizione del richiedente lo status sulla scorta di elementi sopravvenuti, di compensare le spese di giudizio.

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