TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2017-04-12, n. 201700552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2017-04-12, n. 201700552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700552
Data del deposito : 12 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2017

N. 00552/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00299/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2017, proposto da:
F M, rappresentata e difesa dall'avvocato A D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Archibusieri, n. 8;

contro

Comune di San Casciano in Val di Pesa, non costituito in giudizio;

nei confronti di

M B, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, borgo Santa Croce 7;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell'efficacia, del provvedimento in data 15.02.2017 prot. n. 2721 comunicato via pec il 17.02.2017 con il quale il Comune di San Casciano Val di Pesa ha accolto l'istanza di accesso del Sig. M B sul presupposto che “in quanto proprietario di immobile confinante, è titolare di un interesse giuridico specifico, diretto, concreto ed attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra F M espone quanto segue:

- in data 25.11.2016 il sig. Maurizio Bandelli presentava al Comune di San Casciano in V.P. istanze di accesso a una pluralità di pratiche edilizie intestate alla ricorrente e ai sig.ri Mauro e Ferdinando Matteini ed aventi ad oggetto l’immobile ubicato in via Volterrana, n. 132;

- in data 5.12.2016 l’Amministrazione comunale notiziava la ricorrente della possibilità di presentare motivata opposizione all’accesso, cosa che la sig.ra Matteini faceva in data 20.12.2016;

- in data 15.2.2017 il Comune di San Casciano in V.P. ha quindi comunicato alla ricorrente l’accoglimento dell’istanza del sig. Bandelli.

2 – La ricorrente impugna l’atto di assentimento all’accesso, formulando nei suoi confronti le seguenti censure:

- difetto di motivazione, l’accoglimento essendo fondato su motivazione stereotipata e senza dare atto dei rilievi effettuati in sede di opposizione;

- non ci sarebbe esplicitazione dell’interesse del richiedente, non essendo a ciò sufficiente la mera dicitura “verifica confini”;
non c’è neanche esatta indicazione della ubicazione degli immobili ai fini della verifica della vicinitas ;
si tratta di accesso anche a pratiche degli anni 40;
è generico il riferimento a 13 pratiche indicate nei numeri di ruolo;
manca l’attualità dell’interesse, essendo decorsi termini di impugnazione e di prescrizione.

3 – L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio. Resiste invece il controinteressato.

4 – La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017, per la decisione della istanza cautelare, e, sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione del merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso alle parti.

5 – Il ricorso deve essere rigettato, poiché sussistevano nelle specie i presupposti per l’accoglimento della domanda di accesso agli atti amministrativi formulata dal controinteressato. Rileva in particolare il Collegio che i profili di censura articolati dalla ricorrente nel presente giudizio risultano privi di fondamento giuridico poiché:

- l’istanza di accesso del sig. M B ha ad oggetto una serie di pratiche edilizie specificamente indicate e intestate alla ricorrente o congiunti e relative ad immobile ubicato in frazione Chiesanova, nel Comune di San Casciano, alla via Volterrana, strada nella quale la ricorrente e il controinteressato risiedono a numeri civici contigui (132/b e 150);

- è stato riferito e documentato in causa che tra ricorrente e controinteressato è in corso da oltre venticinque anni un significativo contenzioso civile relativo al rispetto delle distanze dai confini;

- risulta quindi infondato l’assunto di parte ricorrente circa la mancata valutazione della sussistenza di vicinitas , stante il fatto che il sopra riferito contenzioso dimostra che si tratta di proprietari confinanti, così che sussiste un interesse qualificato alla conoscenza delle reciproche pratiche edilizie;

- risulta del pari infondato l’assunto di parte ricorrente circa la mancanza di interesse diretto concreto e attuale, come presupposto legittimante l’accesso agli atti;
ciò non solo con richiamo alla qualità di confinante, e al già evocato concetto di vicinitas , ma al più specifico interesse alla “verifica confini” espressamente richiamato nell’istanza ostensiva, interesse che risulta inverato dal contenzioso civile in atto, il quale ne evidenzia altresì l’attualità e la concretezza;
si è quindi certamente in presenza di un interesse conoscitivo avente specifica rilevanza giuridica, che non può essere obliterato invocando la scadenza dei termini di impugnazione dei relativi atti, stante la pluralità di prospettive difensive a disposizione degli interessati e comunque la utilizzabilità della documentazione nel quadro del contenzioso civile in essere tra le parti;

- non può d’altra parte censurarsi l’atto di assentimento dell’accesso del Comune di San Casciano, rilevandone una motivazione stereotipata, giacché l’Amministrazione ha di contro richiamato l’effettuato riscontro dei presupposti di legge, evidenziando che “si ritiene di non accogliere la Vostra richiesta [cioè l’opposizione all’istanza di accesso] e quindi di accogliere l’istanza di accesso presentata dal sig. Bandelli che, in quanto proprietario di immobile confinante, è titolare di un interesse giuridico specifico, diretto, concreto e attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”.

6 – Il ricorso deve quindi essere respinto, con spese a carico di parte ricorrente e in favore del controinteressato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Amministrazione, in quanto non costituita in giudizio.

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