TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-05-25, n. 202201206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-05-25, n. 202201206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202201206
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2022

N. 01206/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02768/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2768 del 2015, proposto da Consorzio Italiano Biogas, Azienda Agricola Fratelli Bosia, Azienda Agricola Bosia di Roberto Bosia, Azienda Agricola Santa Caterina S.r.l., Azienda Agricola D'Autriche Este di Martin D'Autriche Este, Azienda Agricola Ferrari Giampiero, Corrado e L, Azienda Agricola Federico Radice Fossati S.S., Azienda Agricola Negri di Paolino Negri, Rgp Lombardia S.r.l., Azienda Agricola Alberto Tavazzani di G, E, L e P T, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati P F ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato E R in Milano, Piazza Eleonora Duse, 4;

contro

Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Viviana Fidani e Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;

per l'annullamento

-dell'art. II.5, punti 3 e 4 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito, anche solo PTCP), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pavia n. 30 del 23 aprile 2015, conosciuta dai ricorrenti a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 9 settembre 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del giorno 28 aprile 2022, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente Consorzio Italiano Biogas è un’associazione di categoria di produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, originata dal biogas proveniente da biomasse agricole.

Gli altri soggetti ricorrenti sono costituiti da aziende agricole ubicate in Provincia di Pavia che affiancano all’attività svolta a titolo principale la produzione energetica alimentata dai reflui zootecnici dei propri allevamenti (la produzione di energia elettrica da biomasse agricole è infatti attività agricola connessa ai sensi dell’art. 1 comma 423 L. 266/2005).



2. La Provincia di Pavia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 23 aprile 2015, approvava definitivamente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

L’art. II.5 delle NTA prevedeva, ai punti 3 e 4, che: « 3. (I) In via transitoria fino all’emanazione del provvedimento della Regione attuativo della D.G.R. IX-3298 del 18 aprile 2012, per la localizzazione degli impianti tecnici della per la produzione di energia da biomasse si tiene conto dei criteri previsti nell’allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010 e ss.mm.ii. come dettagliati al punto V della DGR IX-3298/2012. In via prioritaria, in considerazione del rilevante numero di impianti già esistenti e degli effetti che la sommatoria delle emissioni di tutti gli impianti può avere sulla salute, si dovrà nei PGT e nelle autorizzazioni tenere conto anche dei seguenti indirizzi: a) gli impianti sono dimensionati sulla base delle biomasse prodotte in ambito provinciale, o comunque prodotte ad una distanza non superiore a 70 km dall’impianto, secondo la definizione di filiera corta data dal Decreto Interministeriale del 2 maggio 2010;
b) le colture specializzate per la produzione di biomasse dedicate alla produzione di energia sono gestite con le pratiche agronomiche più avanzate in termini di sostenibilità ambientale;
c) gli impianti per la produzione di energia da biomassa sono assoggettati a studio di sostenibilità economica ed ambientale;
d) vengono previsti interventi di inserimento nel paesaggio, anche con impianti a verde, volti a migliorare l’impatto visivo degli impianti rispetto a manufatti storici o elementi del paesaggio rurale e naturalistici, a geositi e contesti territoriali interessati, e a elementi o aree soggetti a tutela dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
»;
« 4. (D) La coltivazione di biomasse specializzate per fini energetici non è ammessa nelle zone di collina-montagna degli ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica, e nelle situazioni di interazione con i beni paesaggistici e culturali e del turismo. Negli ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico deve essere coerente con le disposizioni della presente normativa inerenti la rete ecologica».



3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnavano il P.T.C.P. chiedendone l’annullamento, con riferimento ai punti 3 e 4 dell’art. II.5 delle NTA, per i seguenti motivi:

I) «Violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Violazione dell’art.

1.2 dell’Allegato al D.M. 10 settembre 2010. Violazione degli artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Violazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione degli artt. 28 e 29 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26. Violazione dell’art. 2.2, paragrafo 4 della DGR 18 aprile 2012, n. 3298. Carenza assoluta di potere per difetto di attribuzione di potestà ed incompetenza. Eccesso di potere per sviamento, per disparità di trattamento e per difetto di motivazione
», con riferimento alla dedotta incompetenza della Provincia a disciplinare l’insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica a biogas;

II) « Violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) e 3 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Violazione dell’art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Violazione del D.M. 10 settembre 2010. Violazione degli artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Violazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione degli artt. 28 e 29 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26. Violazione della DGR 18 aprile 2012, n. 3298. Violazione dell’art. 2135 c.c. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Difetto di attribuzione di potere ed incompetenza. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione », ove si deduceva l’estraneità delle impugnate disposizioni rispetto alle finalità normativamente assegnate al P.T.C.P.;

III) « Violazione degli articoli 4, 23, 28, 30, 43, 48, 49, 52 e 59 del Trattato CE. Violazione dei considerando n. 1, 2 e 3 della Direttiva 2001/77/CE. Violazione dell’art. 1 della Direttiva 2001/77/CE. Violazione dell’art. 41 della Costituzione. Violazione dell’art. 1 del D. Lgs. 16 marzo 1999 n. 79. Violazione dell’art. 1 del D. Lgs. 387/2003. Violazione dell’articolo 1 della Direttiva 2009/28/CE. Violazione dell’articolo 1 del D. Lgs. 28/2011. Violazione degli articoli 1.1 e 1.2 dell’Allegato al D.M. 10 settembre 2010. Violazione dell’art.

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