TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400377
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00377/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02398/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2019, proposto da -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E D e M E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Palermo, Via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

- del DDS -OMISSIS-del 3 maggio 2019 notificato in data 29 agosto 2019 con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento dell'indennità risarcitoria ex art 167 del D. Lgs n. 42/2004 nella misura di euro 3.624,70 per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione di opere abusive.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato posto al terzo piano di un edificio condominiale ubicato in Agrigento,-OMISSIS-, costituito da un appartamento censito presso il NCEU al fg.-OMISSIS-, facente parte di un più ampio edificio composto da cinque elevazioni, che gli stessi acquistavano per successione ereditaria dalla de cuius -OMISSIS-

In data 12 ottobre 2016 il Comune di Agrigento rilasciava concessione edilizia in sanatoria per il predetto immobile, in favore degli odierni ricorrenti, in accoglimento della richiesta della dante causa Mazza, medio tempore deceduta.

In seguito la Regione Siciliana – Assessorato Beni culturali e dell'identità Siciliana- Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità Siciliana – Servizio Tutela e acquisizioni, in data 29 agosto 2019, notificava ai ricorrenti il DDS -OMISSIS-del 3 maggio 2019, con il quale veniva ingiunto ai signori -OMISSIS- il pagamento dell'indennità risarcitoria ex art 167 del D. Lgs n. 42/2004 nella misura di euro 3.624,70, per il danno arrecato al paesaggio per la realizzazione di opere abusive consistenti in « appartamento sito alla prima elevazione, facente parte di un maggiore edificio composto da cinque elevazioni f.t. con copertura spiovente a due falde »;
considerato che le opere erano abusive ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento;
dato atto dell’avvenuto accertamento, da parte della Soprintendenza, della compatibilità paesaggistica delle opere « ritenendo che le stesse non arrecano grave pregiudizio al contesto paesaggistico »;
dando atto altresì che l’importo era stato determinato con perizia della Soprintendenza allegata alla nota prot.-OMISSIS-del 23 maggio 2018, ritenuto « ai sensi del sopra citato art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., di dover ingiungere al trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell’ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero », e considerato inoltre opportuno « comminare a carico del trasgressore il pagamento dell’indennità pecuniaria, anziché l’ordine di demolizione in quanto l’opera abusivamente costruita arreca lieve pregiudizio all’ambiente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza ».

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i signori -OMISSIS-, come in epigrafe emarginati, impugnavano il suddetto decreto chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

I) « Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione della legge regolatrice (art. 167 d.lgs. 42 del 22/1/2004;
così come modificati dal d.l. 157 del 24/3/2006). Violazione e falsa applicazione dell'art 17 lr n 4/2003 e dell'art. 167 del d.lgs 42/04 e successive modifiche e integrazioni - Difetto di motivazione - Travisamento dei fatti
» con cui si affermava l’intrasmissibilità agli eredi della somma ingiunta ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004.

II) « Violazione e falsa applicazione dell'art 12, 14 e 28 L. 689/81 – Decadenza e prescrizione - Illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria - Difetto di motivazione - Inesistenza criteri di calcolo violazione e falsa applicazione dell'art 7 e 21 ter l.n. 241/1990 e ss.mm. », relativo alla dedotta intervenuta prescrizione del credito vantato dalla P.A.

3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, instando per la reiezione del ricorso ed affermando che la prescrizione quinquennale non era decorsa, e che non era applicabile la L. 689/1981, stante la natura riparatoria e non punitiva dell’ingiunzione di cui all’art. 167 D. Lgs. 42/2004.

4. All’udienza straordinaria del 15 novembre 2023 la causa era trattenuta in decisione.

5. Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

5.1. Si esamina il primo motivo di gravame, relativo alla dedotta intrasmissibilità agli eredi dell’ingiunzione ex art. 167 D. Lgs. 42/2004.

La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa, in quanto la giurisprudenza maggioritaria, in termini dai quali il Collegio non intende discostarsi, ha già avuto modo di affermare la legittimazione passiva, nell’obbligazione scaturente dall’ingiunzione ex art. 167 cit, in capo all’erede che sia consapevole della presenza di un abuso e – quanto meno- di una domanda di condono. Al riguardo, la costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha invero avuto modo di affermare che: « Sulla questione di carattere generale della trasmissibilità della sanzione de qua si riscontrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza amministrativa. Secondo un primo orientamento, trattandosi di una vera e propria sanzione amministrativa, con finalità deterrenti, alla medesima va applicato il disposto di cui all’art. 7 della l. n. 689/1981, ai sensi del quale l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (e agli aventi causa), che sono estranei alla commissione dell’abuso (in termini C.G.A., 27 novembre 2017, n. 520). In base ad un secondo orientamento l’indennità in questione va, invece, considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con la conseguenza che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 855 con richiamo a precedente conforme n. 2094 del 4 aprile 2018). Orbene, pur giungendo a conclusioni opposte, entrambi gli orientamenti sono, a ben vedere, concordi nell’affermare che sussiste la legittimazione passiva dell’avente causa il quale sia consapevole dell’abuso, in quanto è stato coinvolto nella sua realizzazione o aveva conoscenza dello stesso e, in particolare, della pendenza di una domanda di condono » (

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