TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2018-12-17, n. 201800792
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Pubblicato il 17/12/2018
N. 00792/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02017/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2018, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida 37;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, del provvedimento della Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate dell'11 settembre 2018 numero 68334, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 19 settembre 2018, di revoca “ai sensi dell'articolo 8 del Decreto M.F. del 31 luglio 1998”, dell'abilitazione al servizio ENTRATEL di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il dott. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto dell’entità del pregiudizio che deriva dal provvedimento impugnato, nonché del fatto che appare suscettibile di favorevole apprezzamento perlomeno la censura relativa al mancato invio di comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’accesso al sistema Entratel;