TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-05-29, n. 200903868

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-05-29, n. 200903868
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200903868
Data del deposito : 29 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01146/2009 REG.RIC.

N. 03868/2009 REG.SEN.

N. 01146/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

- ex artt. 21. e 26 L. 1034/19971 e successive modifiche -
sul ricorso n.1146/2009 proposto dal partito denominato “Democrazia Cristiana “ in persona del legale rappresentante L A, nonché dai signori V M, B L ed A A, tutti rappresentati e difesi dall’avv. G G ed elettivamente domiciliati presso questo legale in Milano, Corso Monforte n.21,

contro

l’Ufficio Elettorale Centrale Presso il Tribunale Civile e Penale di Monza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge in Milano, via Freguglia, 1,

nei confronti di

partito U.D.C. - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall’avv. G G e domiciliato con questi presso lo studio dell’avv. Simone Pisani in Milano, piazza Duse n .3,

e con l'intervento di

ad opponendum:
del sig. Ricchiuto Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti G G e Simone Pisani ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Milano piazza Duse n. 3,

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia, anche con atto presidenziale,

- del verbale redatto il 9.5.2009 dell’Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Monza e relativo alla verificazione delle liste dei candidati presentate per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Monza e Brianza da effettuarsi nei giorni 6 e 7 giugno 2009, il quale verbale viene impugnato quanto all’ivi ricompresa determinazione che reca la ricusazione del contrassegno della lista denominata “Democrazia Cristiana Libertas”;

-di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

Visto il ricorso e l’inerente documentazione depositata dalla parte istante;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati Ufficio Elettorale Centrale e partito U.D.C.;

Visto l’atto d’intervento dispiegato dal signor Ricchiuto Antonio;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del 19/5/2009, il Presidente della Sezione dott. A L e ivi uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale di causa;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art 21, decimo comma, L. n. 1034/1971 introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 12.5.2009 e depositato in pari data, gli istanti hanno impugnato, con gli atti presupposti e/o connessi, il verbale 9.5.2009 dell’Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Monza quanto alla determinazione con cui tale Ufficio ha ritenuto di non ammettere, alla competizione del 6 e 7 giugno 2009 per la elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Monza e Brianza, la lista denominata “Democrazia Cristiana Libertas”, e ciò a cagione del fatto che il contrassegno di quest’ultima sarebbe confondibile con quello della già ammessa lista n. 10 dell’U.D.C. (Unione di Centro).

Gli istanti hanno sostenuto l’illegittimità della gravata determinazione dell’intimato Ufficio Elettorale Centrale e ne hanno chiesto l’annullamento,previa sospensione anche con provvedimento temporaneo inaudita altera parte.

Con provvedimento presidenziale in data 15/5/2009 n. 2 è stata temporaneamente accolta la formulata domanda cautelare urgente e, per l’effetto, è stata sospesa l’impugnata determinazione con conseguente ammissione provvisoria della citata lista alle elezioni de quibus;
e ciò sino alla data di pubblicazione del provvedimento giudiziale che sarebbe stato emesso in esito alla discussione della causa nella Camera di Consiglio del 19.5.2009.

Si sono costituiti in giudizio i soggetti intimati ed è intervenuto ad opponendum nel medesimo il menzionato sig. Ricchiuto: tutti hanno sostenuto l’inammissibilità o, comunque, l’inaccoglibilità del ricorso in epigrafe ed hanno chiesto che lo stesso venga respinto siccome inammissibile o infondato.

Nella suddetta Camera di Consiglio del 19/5/2009 le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive e, in più, la parte istante ha sostenuto l’inammissibilità dell’effettuato intervento ad opponendum;
indi, il Collegio ha fatto presente alle parti, ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/1971 introdotto dalla legge n. 205/2000, che la controversia di cui al ricorso si sarebbe decisa con sentenza in forma semplificata.

Dopo di che, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

I. Viene impugnato in questa sede, con ricorso ordinario, l’atto in epigrafe specificato con cui l’Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Monza ha disposto la non ammissione della lista “Democrazia Cristiana Libertas” alle elezioni provinciali di Monza e Brianza del 6 e 7 giugno 2009 a cagione di una ritenuta confondibilità del contrassegno di detta lista con quello della lista n.10 U.D.C. (Unione di Centro).

II. Vanno preliminarmente vagliate le eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti.

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