TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2021-11-09, n. 202100364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2021-11-09, n. 202100364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100364
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2021

N. 00551/2021 REG.RIC.

N. 00364/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00551/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. A S e F B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;


contro

AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA - SEDE OPERATIVA TERRITORIALE DI BRESCIA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

(a) nel ricorso introduttivo:

- della determinazione del direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia di data -OMISSIS- 2021, con la quale è stata respinta l'istanza di trasferimento fuori zona della rivendita ordinaria -OMISSIS-, con annessa ricevitoria -OMISSIS-, a Brescia, da via-OMISSIS- a -OMISSIS-,

(b) nei motivi aggiunti:

- della determinazione del direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia di data -OMISSIS- 2021, con la quale è stata disposta la revoca della concessione;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato quanto segue.

1. Il ricorrente è subentrato in data -OMISSIS- 2021 nella concessione della rivendita ordinaria di generi di monopolio -OMISSIS- di Brescia, con annessa ricevitoria -OMISSIS-, situata in via -OMISSIS-.

2. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con determinazione del direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia di data -OMISSIS- 2021, ha respinto l'istanza del ricorrente diretta a ottenere il trasferimento in piazza -OMISSIS-.

3. La motivazione del diniego si basa sulla qualificazione dell’istanza come trasferimento fuori zona ai sensi dell’art. 10 comma 5 del

DM

21 febbraio 2013 n. 38 (“ Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine ”). Nello specifico, la localizzazione proposta in piazza -OMISSIS- modificherebbe la situazione di due delle tre rivendite più vicine, in quanto si trova a una distanza inferiore al limite minimo di 200 metri ex art. 2 comma 2-c del

DM

38/2013. Inoltre, nel Comune di Brescia è già stato superato il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, previsto dall’art. 2 comma 3 del

DM

38/2013.

4. Con successiva e distinta determinazione di data -OMISSIS- 2021 il direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia ha disposto la revoca della concessione della rivendita per abbandono del servizio ai sensi dell’art. 34 comma 1.1 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293. Il presupposto della revoca è la circostanza che il ricorrente, fin dalla data di subentro nella concessione, non ha mai realmente gestito la rivendita, e non ha effettuato alcun approvvigionamento di generi di monopolio.

5. Per quanto riguarda il diniego di trasferimento, nel ricorso si sostiene, in punto di fatto, che vi sarebbe una situazione di emergenza dovuta al mancato rinnovo del contratto di locazione, e in punto di diritto che le regole per l’istituzione di nuove rivendite non potrebbero essere estese con una norma secondaria alla diversa fattispecie del trasferimento fuori zona. Per quanto riguarda invece la revoca della concessione, il ricorrente cerca di giustificare l’assenza di attività esponendo le proprie condizioni di salute (broncopatia cronica -OMISSIS-, non invalidante ma rischiosa durante la pandemia), ed evidenziando, da un lato, che via -OMISSIS- è rimasta chiusa al passaggio pedonale nel periodo febbraio-maggio 2021, e dall’altro che le giacenze di magazzino non rendevano necessari nuovi approvvigionamenti.

6. Sulla vicenda si possono formulare le seguenti considerazioni:

(a) la gestione delle rivendite di generi di monopolio, con annesse ricevitorie, fuoriesce dal regime della liberalizzazione delle attività economiche, essendo subordinata ad apposite concessioni. La presenza delle concessioni risponde anche a motivi imperativi di interesse generale, in quanto assicura non solo la rendita collegata al bacino di utenza e un flusso di entrate per l’erario, ma anche una distribuzione equilibrata dei servizi sul territorio, e dunque svolge indirettamente una funzione di contenimento a tutela della salute dei soggetti fumatori e dei giocatori;

(b) la disciplina primaria applica, in via generale, le medesime regole all’istituzione e al trasferimento delle rivendite (v. art. 24 comma 42-d del

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