TAR Aosta, sez. I, sentenza 2010-04-08, n. 201000028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2010-04-08, n. 201000028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201000028
Data del deposito : 8 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00054/2009 REG.RIC.

N. 00028/2010 REG.SEN.

N. 00054/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 54 del 2009, proposto da:
C G, rappresentata e difesa dagli avvocati F C e O Z, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

contro

Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

A Z, M T M e A C, non costituitisi in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità:

- del silenzio serbato dal Comune di Courmayeur sulla istanza, notificata in data 16 aprile 2009, con la quale si chiedeva di dare puntuale esecuzione ai disposti dell'ordinanza sindacale del 18 maggio 1983, n. 118;

e per l’accertamento:

del consequenziale obbligo del Comune di Courmayeur a pronunciarsi sull'istanza presentata dalla ricorrente con diffida notificata il 16 aprile 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 il cons. M F e udito l'avvocato F C per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso all’esame - presentato ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - la signora C G, in qualità di proprietaria di una unità immobiliare del condominio “Gran Baita”, sito in Courmayeur, frazione La Saxe, chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Courmayeur sull’istanza che la stessa ricorrente ha formulato con diffida notificata in data 16 aprile 2009.



1.a - Nel ricorso si espone in fatto quanto segue:

- in data 10 gennaio 1983 il defunto marito della ricorrente denunciava al Comune di Courmayeur una serie di violazioni edilizie che riteneva commesse nella confinante unità immobiliare, di proprietà del signor Mario M;

- in data 18 maggio 1983 il Sindaco – sulla scorta di quanto emerso nel corso del sopralluogo effettuato, a seguito della denuncia, dall’Ufficio tecnico comunale - con provvedimento n. 118, prot. 3880, diffidava i signori Mario M e A C a demolire una serie di opere edilizie risultate eseguite in difformità rispetto alla concessione edilizia 15 febbraio 1977, n.

8. Nella diffida a demolire le opere abusive venivano così descritte:

<<1) maggior altezza di cm. 60 rispetto a progetto approvato del terrazzo sito sul fronte nord del fabbricato, altezza misurata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del fabbricato stesso;

2) realizzazione sul terrazzo di cui al punto 1 di ringhiera formata da piastrini in pietra e traverse orizzontali in legno;

3) costruzione di manufatto in mattoni all’angolo nord-ovest del mappale n° 21 F. 41 e confinante con il fronte sud-est dell’immobile catastalmente contraddistinti al F. 41 n° 658 atto a contenere la cisterna del gasolio per riscaldamento>>;

- il provvedimento sanzionatorio veniva impugnato dal signor M davanti a questo Tribunale che – in data 28 settembre 1992, con sentenza n. 116 - dichiarava la perenzione del ricorso;

- nelle more del giudizio – in data 22 gennaio 1986 - il signor M presentava istanza di condono a norma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, senza tuttavia allegare la necessaria documentazione, la quale non veniva prodotta neppure a seguito della specifica richiesta del Comune, effettuata con nota in data 26 maggio 1987, n. 5373, e rinnovata con nota 7 dicembre 1988, n. 12878;

- in data 27 febbraio 2007, con raccomandata recapitata al Sindaco e al Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale il 2 marzo 2007, la ricorrente - accertato il mancato completamento della domanda di condono (circostanza che trovava conferma in un appunto dell’Ufficio ove era annotato: “mancano tutti gli allegati impossibile capire il tipo di abuso”), e preso atto della mancata esecuzione della diffida a demolire n. 118/1983, “ormai da tempo divenuta definitiva ed incontestabile” – chiedeva all’Amministrazione di volersi attivare per assumere i provvedimenti previsti dalla legge al fine di ricondurre il manufatto al rispetto della concessione edilizia del 15 febbraio 1977 n. 8, disponendo la demolizione d’ufficio delle parti abusive ed irrogando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge;

- in data 20 marzo 2007, con nota prot. 4763, l’Amministrazione rispondeva all’istanza rilevando che la domanda di sanatoria presentata dal signor M in data 22 gennaio 1986 doveva intendersi ancora “pendente” in relazione alla mancata integrazione della documentazione, per altro sollecitata dal Comune con le richiamate note del 26 maggio 1987 e 7 dicembre 1988;

- in data 27 luglio 2007 – a seguito di un incontro con un funzionario dell’Ufficio tecnico comunale nel corso del quale erano emersi nuovi elementi conoscitivi - la ricorrente, unitamente al proprio avvocato, con nota pervenuta il successivo 30 luglio, segnalava come dalla documentazione integrativa della domanda di condono, datata 10 maggio 2007, fosse risultato che l’intervento per il quale era stata richiesta la sanatoria (consistente nel cambio di destinazione di locali siti all’interno dell’immobile, ed in particolare della sala giochi e della cantina) nulla aveva a che fare con quello oggetto dell’ordinanza di demolizione 18 maggio 1983 n. 118;
con la medesima nota - a fronte della permanente inerzia della proprietà nei confronti del provvedimento ripristinatorio - la ricorrente sollecitava il Comune di Courmayeur ad attivarsi per giungere alla demolizione di quanto abusivamente realizzato all’esterno del fabbricato;

- infine, in data 16 aprile 2009, la ricorrente - non avendo ricevuto riscontro a tale ultima comunicazione, e non avendo il Comune concluso il procedimento sanzionatorio - notificava atto di diffida con il quale chiedeva che venisse data puntuale esecuzione, entro 30 giorni dalla notifica, a quanto ingiunto con il provvedimento 18 maggio 1983 n. 118.

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