TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-09-16, n. 202416385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-09-16, n. 202416385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416385
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 16385/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00448/2024 REG.RIC.

N. 00626/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato A R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G T, M D P, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-in amministrazione straordinaria, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 626 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato A R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G T, M D P, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 448 del 2024:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento del -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2023, nella parte in cui ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di -OMISSIS- sottoponendola ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70, comma 1 e 98, commi 1 e 2, lett. a) del d. lgs. 385/1993 e nominando conseguentemente organi straordinari ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. 385/1993;

-dell’eventuale previo deliberato del Direttorio della -OMISSIS- presupposto alla decisione di scioglimento dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo di -OMISSIS-;

-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente alla decisione di scioglimento dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo di -OMISSIS- inclusi, in parte qua e per quanto possa occorrere le lettere di intervento prot.-OMISSIS- del 31 maggio 2023 e prot.-OMISSIS- del 17 agosto 2023 i verbali, di estremi ignoti, stilati dagli esponenti esecutivi della -OMISSIS- nel quadro degli accertamenti ispettivi che hanno preceduto l’emanazione del provvedimento del -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2023 la eventuale proposta di provvedimento formulata dagli organi ispettivi al Direttorio e al -OMISSIS-;

-nonché per quanto possa occorrere del provvedimento della -OMISSIS- del 21 luglio 2021 recante “Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della -OMISSIS- e dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 2 febbraio 2024:

per la declaratoria di nullità e per l’annullamento

previe idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo

nonché per l’annullamento

previe idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

-della delibera del Direttorio della -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2023 (All. 18 della produzione di -OMISSIS-), nella parte in cui ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di -OMISSIS-;

-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente alla decisione di scioglimento dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo di -OMISSIS- inclusi, in parte qua e per quanto possa occorrere: la relazione interlocutoria del 28 novembre 2023, (All. 15 della produzione di -OMISSIS-);
l’aggiornamento del 4 dicembre 2023 alla predetta relazione interlocutoria (All. 16 della produzione di -OMISSIS-);
l’aggiornamento del 14 dicembre 2023 alla predetta relazione interlocutoria (All. 17 della produzione di -OMISSIS-);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 29 aprile 2024:

per la declaratoria di nullità e per l’annullamento

degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti

quanto al ricorso n. 626 del 2024:

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento del -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2023, nella parte in cui ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di -OMISSIS- sottoponendola ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d. lgs. 385/1993 e nominando conseguentemente organi straordinari ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. 385/1993;

-dell’eventuale previo deliberato del Direttorio della -OMISSIS- presupposto alla decisione di scioglimento dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo di -OMISSIS-;

-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente alla decisione di scioglimento dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo di -OMISSIS- inclusi, in parte qua e per quanto possa occorrere: le lettere di intervento prot.-OMISSIS- del 31 maggio 2023 e prot.-OMISSIS- del 17 agosto 2023;
i verbali, di estremi ignoti, stilati dagli esponenti esecutivi della -OMISSIS- nel quadro degli accertamenti ispettivi che hanno preceduto l’emanazione del provvedimento del -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2023;
la eventuale proposta di provvedimento formulata dagli organi ispettivi al Direttorio e al -OMISSIS-;

-nonché, per quanto possa occorrere e in via presupposta, del provvedimento della -OMISSIS- del 21 luglio 2021 recante “Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della -OMISSIS- e dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 30 gennaio 2024:

per l’annullamento

della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2024 della -OMISSIS- nella parte in cui ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti difensiva presentata dagli odierni ricorrenti

e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti istanze di accesso trasmesse a mezzo pec alla -OMISSIS- il 28 dicembre 2023 e il 5 gennaio 2024, non esibiti, nella versione non oscurata, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 2 febbraio 2024:

per la declaratoria di nullità e per l’annullamento

previe idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo

nonché per l’annullamento

previe idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

-della delibera del Direttorio della -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2023 (All. 18 della produzione di -OMISSIS-), nella parte in cui ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di -OMISSIS-;

-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente alla decisione di scioglimento dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo di -OMISSIS- inclusi, in parte qua e per quanto possa occorrere: la relazione interlocutoria del 28 novembre 2023, (All. 15 della produzione di -OMISSIS-);
l’aggiornamento del 4 dicembre 2023 alla predetta relazione interlocutoria (All. 16 della produzione di -OMISSIS-);
l’aggiornamento del 14 dicembre 2023 alla predetta relazione interlocutoria (All. 17 della produzione di -OMISSIS-);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 29 febbraio 2024:

per l’annullamento

della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2024 della -OMISSIS- nella parte in cui ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti difensiva presentata dagli odierni ricorrenti;

e per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente ad accedere a tutti i documenti già richiesti con istanze di accesso trasmesse a mezzo pec alla -OMISSIS- il 28 dicembre 2023 e il 5 gennaio 2024, ulteriormente specificati con comunicazione del 21 febbraio 2024 e nel presente ricorso per motivi aggiunti, non esibiti, nella versione non oscurata, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 22 marzo 2024:

per l’annullamento

della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2024 della -OMISSIS- nella parte in cui ha nuovamente parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti difensiva presentata dagli odierni ricorrenti;

e per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente ad accedere a tutti i documenti già richiesti con istanze di accesso trasmesse a mezzo pec alla -OMISSIS- il 28 dicembre 2023 e il 5 gennaio 2024, ulteriormente specificati con comunicazione del 21 febbraio 2024, oltre che con il ricorso introduttivo ex art. 116, comma 2, c.p.a., e con il primo ricorso per motivi aggiunti all’istanza di accesso, notificato il 28 febbraio 2024, non esibiti, nella versione non oscurata, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 29 aprile 2024:

per la declaratoria di nullità e per l’annullamento

degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2024 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

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