TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-26, n. 201100357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-26, n. 201100357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100357
Data del deposito : 26 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00585/1994 REG.RIC.

N. 00357/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00585/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 1994, proposto da:
Okunseri G O, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso Avv. M M in Ancona, corso Mazzini, 170;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

Questura di Ancona;

per l'annullamento

del Decreto 24.3.1994 con cui il Questore della Provincia di Ancona respingeva l’istanza di rinnovo per permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il Decreto 24.3.1994 con cui il Questore della Provincia di Ancona respingeva l’istanza di rinnovo per permesso di soggiorno, già rilasciato per iscrizione nelle liste di collocamento.

A giudizio dell’Amministrazione ricorrevano, ai sensi dell’art. 4 comma 12 del DL n. 416/1989 (convertito con modificazioni nella Legge n. 39/1990), le seguenti ragioni ostative:

- il ricorrente aveva medio tempore acquisito la partita IVA e intrapreso un’attività di lavoro autonomo;

- tale attività non avrebbe potuto essere esercitata sul territorio nazionale non sussistendo, con il paese di origine (Nigeria), rapporti di reciprocità e non essendo stata chiesta la relativa sanatoria.

Al riguardo vengono dedotte plurime censure di violazione di legge e di accesso di potere. In particolare viene dedotto:

- che il provvedimento impugnato non è stato corredato di una traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente;

- che lo stesso ricorrente è presente in Italia dal 1978 per ragioni di studio, integrandosi nella relativa comunità;

- che ha convissuto more uxorio con cittadina italiana dalla quale ha avuto un figlio;

- che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DL n. 416/1989, il permesso di soggiorno di cui veniva chiesto il rinnovo, era validamente utilizzabile anche per motivi differenti da quelli per cui era stato inizialmente concesso. Di conseguenza non erano opponibili carenze di reciprocità con la Nigeria, né l’omessa sanatoria della nuova attività lavorativa;

- che quest’ultima non era comunque riconducibile al lavoro autonomo, trattandosi di lavoro parasubordinato (procacciatore d’affari).

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

All’udienza del 12.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

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