TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-05-20, n. 202410106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-05-20, n. 202410106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410106
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 10106/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13043/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13043 del 2023, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;



contro

Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

della delibera -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata a mezzo pec in pari data, di cancellazione per situazione impeditiva del Sig. -OMISSIS--OMISSIS- dall’Albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziati abilitati all’offerta fuori sede, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa V G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con la delibera indicata in epigrafe l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (-OMISSIS-, d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Organismo”) ha disposto – ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett. d), del “ Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari ”, approvato con delibera della Consob-OMISSIS- del -OMISSIS- e successivamente modificato (c.d. “Regolamento intermediari”) – la cancellazione del sig. -OMISSIS--OMISSIS- dall’Albo unico dei consulenti finanziari (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Albo”), sezione dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede.

Il provvedimento di cancellazione è motivato, in particolare, in relazione alla sopravvenienza della situazione impeditiva di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 11 novembre 1998, n. 472, disposizione che preclude l’iscrizione all’Albo a coloro i quali abbiano svolto, per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento.

2. Avverso detta delibera il sig. -OMISSIS- è insorto con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 5 ottobre 2023, esponendo in fatto quanto segue: ( i) con nota del 19 dicembre 2022, egli ha comunicato all’-OMISSIS- l’avvenuta dichiarazione di fallimento, con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, della società immobiliare di cui era stato amministratore unico dal-OMISSIS- e successivamente liquidatore, evidenziando, tuttavia, al riguardo, le ragioni della propria estraneità ai fatti che hanno causato la crisi di impresa; ( ii) l’-OMISSIS-, al fine di acquisire elementi istruttori per le conseguenti determinazioni, si è rivolto al curatore fallimentare e questi, dopo aver comunicato all’Organismo, con PEC del 23 febbraio 2023, che “ allo stato la Procedura non ha mosso alcun rilievo al legale rappresentante della società fallita ”, ha sottoposto la richiesta di informazioni “ in merito alla non estraneità ovvero estraneità del sig. -OMISSIS--OMISSIS- ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ” al giudice delegato, il quale, in data 26 aprile 2023, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla stessa, rilevando che l’-OMISSIS- avrebbe dovuto all’uopo formulare apposita istanza ex art. 90 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, per brevità, L.F.); (iii) con nota del 15 giugno 2023, l’-OMISSIS- ha comunicato al sig. -OMISSIS-, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari; (iv) il sig. -OMISSIS- ha quindi presentato le proprie deduzioni in sede procedimentale con note del 29 giugno 2023 e del 19 luglio 2023, ribadendo la propria estraneità e allegando, a supporto, alcuni documenti, tra cui un’ulteriore dichiarazione del curatore, resa in data 22 giugno 2023, secondo cui “ allo stato la Procedura non ha effettuato alcun rilievo riguardo la condotta del legale rappresentante della società fallita rispetto all’intervenuto fallimento ”, nonché la relazione redatta dallo stesso curatore ai sensi dell’art. 33 L.F. (unitamente al provvedimento del giudice delegato del 18 luglio 2023 recante autorizzazione ad estrarre copia della medesima nella versione integrale); (v) infine, è intervenuta la delibera oggetto dell’odierna impugnativa, con cui l’-OMISSIS-, ritenuto che gli elementi comunicati dal ricorrente non fossero idonei a dimostrare la sua estraneità ai fatti che hanno causato la crisi d’impresa, e quindi accertata la situazione impeditiva di cui al citato art. 2, comma 1, lett. a), del d.m.-OMISSIS-, ne ha disposto la cancellazione dall’Albo.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto così rubricato: “ Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei parr. 4 e ss., comma 2, art. 2 D.M. 11 novembre 1998 n. 478 (introdotti con D.M. 8 luglio 2010 n. 140). Eccesso di potere per omessa e/o erronea valutazione di atti e circostanze - difetto di istruttoria e carenza di motivazione - contraddittorietà – illogicità - ingiustizia manifesta ”.

4. In prossimità della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, l’-OMISSIS-, già costituitosi in giudizio con atto di mero stile, ha depositato un’articolata memoria difensiva.

5. Con ordinanza n. 7273 del 31 ottobre 2023, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, il presupposto del fumus boni iuris . Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. III, che, con ordinanza -OMISSIS-del -OMISSIS-, nell’indicare taluni temi decisori meritevoli di approfondimento, ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato e disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

6. In vista della pubblica udienza, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., due documenti successivi alla decisione cautelare di primo grado: una PEC del 27 novembre 2023 trasmessagli dal curatore fallimentare, in cui si conferma l’assenza di rilievi nei suoi confronti, e il rendiconto della gestione presentato, ai sensi dell’art. 116 L.F., dal curatore al giudice delegato il 29 gennaio 2024.

7. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2024, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Il Collegio, re melius perpensa rispetto alla sommaria valutazione compiuta in fase cautelare e alla luce di quanto rilevato dal Consiglio di Stato in sede di appello avverso la relativa ordinanza, ritiene che il ricorso sia fondato.

2. Giova preliminarmente illustrare la disciplina normativa rilevante nella fattispecie in esame.

La tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) – articolato in tre distinte sezioni per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria – è demandata dalla medesima disposizione all’-OMISSIS-, il quale, oltre ad esercitare i poteri cautelari di cui all’art. 7- septies e i poteri sanzionatori di cui all’art. 196 dello stesso TUF, provvede all’iscrizione, previa verifica dei necessari requisiti, e alla cancellazione nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il c.d. Regolamento intermediari.

Per quanto di specifico interesse ai fini della presente controversia, l’art. 152, comma 1, di tale Regolamento, adottato dalla Consob con delibera-OMISSIS- del -OMISSIS- e successivamente modificato con le delibere n. 21466 del 29 luglio 2020, n. 21755 del 10 marzo 2021 e n. 22430 del 28 luglio 2022, prevede tra le cause di cancellazione dall’Albo, alla lett. d), la “ perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 148, ad eccezione del requisito di indipendenza ”. L’art. 148, a

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