TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2010-12-17, n. 201001286
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01286/2010 REG.SEN.
N. 00542/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2010, proposto da:
Y Y, rappresentato e difeso dall'avv.to L T, con domicilio eletto presso Laura Castellano in Pescara, viale Colonna 23;
contro
Il Ministero dell'Interno e la Questura di Pescara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO CAT. A.11/10 IMM. N.06 DEL 30 SETTEMBRE 2010, CON IL QUALE IL QUESTORE DI PESCARA HA RIFIUTATO IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RICHIESTO DAL RICORRENTE PER LA PROCEDURA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE;
NONCHÉ DI OGNI ALTRO ATTO RELATIVO, PRESUPPOSTO E CONSEQUENZIALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 il presidente Umberto Zuballi e uditi l'avv. Tribuiani Lauro per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Pardi Domenico per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che il ricorso può essere deciso in forma semplificata, stante la rilevanza di una sola questione di mero diritto;
che va richiamata la sentenza di questo TAR n. 301 del 2010;
che, questo Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato, non condividendo l’interpretazione della normativa di cui al ricorso e alle ivi citate ordinanze di vari TAR;
che invero la condanna per la violazione di cui all’art. 14, comma 5 ter, del