TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-02, n. 202301421

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-02, n. 202301421
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301421
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 01421/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01805/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Pozzallo, rappresentato e difeso dall'avvocato C V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia, Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, Ufficio del Genio Civile di Ragusa, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

nei confronti

Comune di Modica, non costituito in giudizio;

I.R.S.A.P. Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive - Ufficio Periferico di Ragusa, non costituito in giudizio;

Libero Consorzio Comunale di Ragusa, non costituito in giudizio;

Avimecc S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Agatino Luigi Di Stallo e Ignazio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del decreto assessoriale n. 243/Gab in data 10 settembre 2020, con cui è stato rilasciato il “provvedimento autorizzatorio unico regionale” relativo al progetto di “ristrutturazione e ampliamento dell’impianto di macellazione e sezionamento polli, ripristino dell’impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in contrada Fargione, Viale dello Sviluppo ASI Modica”;
b) della nota di indizione della conferenza dei servizi istruttoria n. 1622 in data 11 marzo 2019;
c) dei verbali della conferenza dei servizi in data 21 marzo 2019, 4 febbraio 2020, 23 luglio 2020 e 29 luglio 2020;
d) del decreto assessoriale n. 213/GAB in data 10 luglio 2020;
e) dei verbali documenti preparatori delle conferenze dei servizi;
f) del decreto assessoriale n. 163 in data 18 marzo 2021, con cui è stata ritenuta non sostanziale la richiesta di variazione avanzata dalla società con istanza in data 28 ottobre 2020.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Comune ricorrente ha impugnato (nella parte di interesse): a) il decreto assessoriale n. 243/Gab in data 10 settembre 2020, con cui è stato rilasciato il “provvedimento autorizzatorio unico regionale” relativo al progetto di “ristrutturazione e ampliamento dell’impianto di macellazione e sezionamento polli, ripristino dell’impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in contrada Fargione, Viale dello Sviluppo ASI Modica”;
b) la nota di indizione della conferenza dei servizi istruttoria n. 1622 in data 11 marzo 2019;
c) i verbali della conferenza dei servizi in data 21 marzo 2019, 4 febbraio 2020, 23 luglio 2020 e 29 luglio 2020;
d) il decreto assessoriale n. 213/GAB in data 10 luglio 2020;
e) i verbali documenti preparatori delle conferenze dei servizi.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’impianto di macellazione e sezionamento polli è posto nell’ambito della zona industriale, ai limiti del territorio di Pozzallo, in luogo assai prossimo al centro abitato e alle aree costiere di maggiore attrattiva turistica;
b) ciò ha determinato una serie di doglianze da parte della popolazione, circostanza che giustifica il presente ricorso, proposto dal Comune in ragione della vicinitas con l’impianto di cui trattasi, il quale provoca emissioni odorifere ed atmosferiche dirette e quotidiane;
c) al riguardo occorre immediatamente osservare che il Comune avrebbe dovuto essere informato del provvedimento sin dal suo avvio d ai sensi dell’art. 23-bis, secondo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, nella sua qualità di Ente potenzialmente interessato;
d) al Comune di Pozzallo è stato, invece, semplicemente consentito di partecipare alla conferenza, su propria richiesta, nella qualità di uditore.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come già è stato rappresentato, in violazione dell’art. 27-bis, secondo comma del decreto legislativo n. 152/2006, al Comune di Pozzallo non è stata comunicata l’istanza della società proponente e allo stesso non è stata trasmessa la relativa documentazione, nonostante la sua qualità di Ente potenzialmente interessato;
b) l’Amministrazione ha pubblicato l’avviso relativo al progetto soltanto sul portale ambientale dell’Assessorato, mentre la norma prescrive una pubblicazione conforme a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
c) l’autorità competente non avrebbe potuto comunicare l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 7/2019, in quanto la pubblicità che tiene luogo delle comunicazioni contemplate dalla legge n. 241/1990 è solo quella prevista dal quarto comma del menzionato art. 27-bis, il quale contempla sostanzialmente una consultazione pubblica, mai avviata dall’Amministrazione e che neppure è stata sollecitata dal soggetto proponente;
d) risultano violati i primi quattro commi del menzionato art. 27, sicché appare paradossale l’affermazione contenuta nel provvedimento autorizzatorio unico regionale secondo cui non era pervenuta nessuna osservazione da parte del pubblico;
e) l’iter procedimentale che è stato seguito contrasta con l’art. 6 della direttiva UE in data 13 dicembre 2011, come sostituito dall’art. 1, sesto comma, lettera b, della direttiva UE in data 16 aprile 2014, nonché con la direttiva 2014/52/UE;
f) il terzo comma del menzionato art. 27-bis risulta violato anche in quanto l’Amministrazione non ha verificato l’adeguatezza e la completezza della documentazione prodotta, essendosi consentito alle Amministrazioni interessate di integrare e far pervenire i propri avvisi nel corso delle quattro sedute della conferenza che hanno avuto luogo;
g) tutti i pareri, in altri termini, sono stati sottratti alla consultazione pubblica e alla partecipazione del Comune ricorrente, quale Ente potenzialmente interessato;
h) appare chiaro che l’Assessorato Regionale anziché limitarsi alla sostanziale ratifica dell’istanza e della documentazione, avrebbe dovuto effettuare una verifica sostanziale sui titoli ed un autonomo apprezzamento in ordine alle Amministrazioni da coinvolgere, mentre nel caso di specie l’iter procedimentale delineato dalla disciplina di legge, con riferimento alla fase centrale e propedeutica all’avvio della conferenza dei servizi, è stato omesso;
i) è stata, altresì, omessa l’indicazione della fase relativa alla seconda pubblicazione, prevista dal quarto comma del citato art. 27-bis, secondo cui, dopo la verifica della completezza documentale, ovvero in caso di richieste di integrazioni, l’autorità competente rende noto l’avviso, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle Amministrazioni Comunali territorialmente interessate;
l) soltanto in data 13 febbraio 2020, a conferenza dei servizi già avviata, è stata inviata la richiesta di pubblicazione dell’istanza e della documentazione nell’albo pretorio informatico del Comune di Modica;
m) ne consegue l’intervenuta violazione del menzionato art. 27-bis, terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché delle direttive 2014/52/UE e 2011/92/UE;
n) a seguito della violazione del quarto comma dell’art. 27-bis, è stata conseguentemente omessa la fase prevista dal successivo quinto comma;
o) nel decreto assessoriale n. 243/2020 si afferma che la prima conferenza dei servizi è stata convocata ai sensi del settimo comma dell’art. 27-bis, senza tener conto della intervenuta omissione delle fasi precedenti l’indizione della prima conferenza dei servizi;
p) risulta del tutto ininfluente l’intervenuta ammissione del rappresentante del Comune di Pozzallo, nella qualità di semplice uditore, alla seconda conferenza dei servizi in data 4 febbraio 2020;
q) la verifica di adeguatezza e completezza di cui al terzo comma dell’art. 27-bis è di natura formale e sostanziale, mentre la fase di formazione dei titoli, nonché di acquisizione e integrazione degli stessi si è svolta interamente nel corso della conferenza dei servizi, senza l’obbligatorio vaglio da parte delle Amministrazioni competenti, degli Enti potenzialmente interessati e del pubblico.

Mediante motivi aggiunti il Comune di Pozzallo ha, poi, impugnato il decreto assessoriale n. 163 in data 18 marzo 2021, con cui è stata ritenuta non sostanziale la richiesta di variazione avanzata dalla società con istanza in data 28 ottobre 2020.

Nei motivi aggiunti sono state reiterate le censure di cui al ricorso introduttivo, osservandosi in aggiunta quanto segue: a) è intervenuta la violazione dell’art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006, atteso che la stessa società ha riconosciuto la natura sostanziale della variazione, almeno per quanto attiene alla realizzazione dell’impianto di captazione delle emissioni diffuse e al trattamento mediante scrubber e successivo biofiltro;
b) ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 152/2005, per modifica sostanziale di un progetto, di un’opera o di un impianto si intende la variazione delle sue caratteristiche e del suo funzionamento, ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera, dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, produca effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla salute umana;
c) in presenza di tali modifiche, ai sensi del menzionato art. 29-nonies, secondo comma, è fatto obbligo al gestore di inviare all’autorità una nuova domanda di autorizzazione, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, primo e secondo comma;
d) l’Amministrazione ha omesso di approfondire le problematiche relative al trattamento, all’emissione e allo smaltimento delle sostanze odorigine, dovendo richiamarsi sul punto le osservazioni contenute nella relazione di parte versata in atti;
e) l’Amministrazione ha anche trascurato la previsione di cui all’art. 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006, secondo cui le autorizzazioni possono contemplare, ove opportuno, limitazioni alle emissioni odorigine prodotte dagli stabilimenti.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio e ha affermato l’inammissibile e, comunque, l’infondatezza del ricorso, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva del Genio Civile di Ragusa, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa. In particolare, l’Avvocatura dello Stato ha richiamato i rapporti - versati in atti - n. 3859 in data 5 febbraio 2023 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, n. 18269 del Genio Civile di Ragusa e n. 6837 in data 2 febbraio 2023 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.

La società controinteressata, dopo aver ricostruito in dettaglio l’iter procedimentale, ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, posto che il Comune non ha mai impugnato gli originari provvedimenti autorizzatori e, pertanto, anche in caso di accoglimento del gravame l’impianto continuerebbe a funzionare, senza i miglioramenti apportati con la sua ristrutturazione e il suo ampliamento;
b) i vizi formali che sono stati denunciati, inoltre, non determinano l’illegittimità del provvedimento finale, posto che le Amministrazioni preposte hanno reso i pareri favorevoli di loro competenza e tutte le osservazioni pervenute sono state adeguatamente valutate, incluse quelle formulate dal Comune ricorrente;
c) in caso di accoglimento del gravame, ad ogni buon conto, non verrebbe meno l’autorizzazione già concessa, sussistendo solo l’obbligo di avviare nuovamente il procedimento;
d) l’art. 21 della legge n. 7/2019 prevede, nell’ambito della conferenza dei servizi, uno specifico rimedio per le Amministrazioni dissenzienti, con esclusivo riferimento, però, a quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell’incolumità pubblica;
e) il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di prova, non avendo il Comune dimostrato che sia intervenuta una alterazione del nucleo originario del progetto e dei parametri ambientali oggetto di valutazione;
f) è pacifico che la modifica richiesta non determina un incremento del valore di una delle grandezze previste e oggetto di soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
g) i motivi aggiunti sono anche inammissibili perché l’art. 5, primo comma, lettera I-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede espressamente che la variazione delle caratteristiche e del funzionamento, ovvero il potenziamento dell’impianto, dell’opera, dell’infrastruttura o del progetto debbano produrre effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla salute umana “a giudizio dell’autorità competente”;
h) il Tribunale non può sostituirsi alle valutazioni compiute dalle competenti autorità e le considerazioni del Comune di Pozzallo sono smentite dall’accertamento tecnico preventivo che è stato espletato innanzi al Tribunale di Ragusa (come risulta dalla documentazione in atti), nonché dalla relazione che è stata depositata;
i) il Comune di Pozzallo è semplicemente limitrofo, sicché il suo diritto alla partecipazione procedimentale si radica solo dopo la fase preliminare, mentre in relazione alla fase propedeutica le pubblicazioni avvengono solo sull’albo pretorio informatico delle Amministrazioni interessate, cioè di quei soggetti che siano titolari di specifiche competenze e responsabilità in campo ambientale;
l) conclusa tale fase, entrano in scena le Amministrazioni potenzialmente interessate o comunque competenti per il rilascio dei titoli e, all’esito di tale fase, si apre quella della consultazione pubblica;
m) superata tale ultima fase e richiesta eventuale documentale integrativa, ha luogo la conferenza dei servizi, che impone la presenza delle sole Amministrazioni che abbiano un ruolo attivo nel procedimento;
n) il Comune di Pozzallo ha chiesto di partecipare alla conferenza dei servizi e le osservazioni di tale Amministrazione sono state attentamente scrutinate e ritenute non rilevanti ai fini del positivo provvedimento finale;
o) deve aggiungersi che lo scopo della conferenza dei servizi è costituito dalla massima semplificazione procedimentale e dall’assenza di formalismi, mentre risultano smentite dalla documentazione in atti e sono, comunque, non comprovate le affermazioni secondo cui: - non sarebbe stato pubblicato alcun avviso e nessuna documentazione sarebbe stata resa pubblica;
- non risulterebbe la celebrazione della fase determinante del procedimento di cui all’art. 27-bis, terzo comma, del decreto legislativo n. 152/2006;
- il pubblico non avrebbe potuto avanzare alcuna osservazione;
- l’autorità competente avrebbe omesso di verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione e l’Assessorato Regionale si sarebbe limitato a ratificare l’istanza e la documentazione, senza alcuna verifica sostanziale sui titoli necessari e senza una effettiva valutazione in ordine alle Amministrazioni da coinvolgere.

Con memoria in data 6 febbraio 2023 il Comune ricorrente ha ribadito le proprie difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.

Anche la società controinteressata ha ribadito le proprie difese con memoria in data 16 febbraio 2023, tenendo anche conto delle ulteriori deduzioni avversarie ed eccependo, altresì, la tardività della produzione documentale del Comune ricorrente in data 6 febbraio 2023.

In data 16 febbraio 2023 il Comune ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie difese.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Tribunale deve, in primo luogo, rilevare la tardività della produzione documentale del Comune di Pozzallo in data 6 febbraio 2023 e 16 febbraio 2023, nonché della produzione documentale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 13 febbraio 2023.

Di tale documentazione, pertanto, non può tenersi conto.

Va, poi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Genio Civile di Ragusa, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, poiché non sono stati impugnati atti adottati da tali Amministrazioni.

Tanto precisato, il Collegio, in relazione al ricorso introduttivo, osserva quanto segue.

Stabilisce l’art. 27-bis, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, per quanto in questa sede interessa e nella versione applicabile ratione temporis (cioè nel testo anteriore alle modifiche apportate con il decreto legge n. 76/2020), che il proponente presenta l’istanza all’autorità competente e l’avviso al pubblico di cui all’art. 24, secondo comma, reca l’indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla-osta o altro atto di assenso richiesto.

Ai sensi dell’art. 24, primo comma, della presentazione dell’istanza è dato avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 9 della legge n. 241/1990.

Ai sensi dell’art. 24, secondo comma, l’avviso è pubblicato a cura dell’autorità competente e ne è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle Amministrazioni Comunali territorialmente interessate.

In base alla disciplina che è stata indicata, pertanto, l’avviso è pubblicato sul sito web della sola Amministrazione competente a provvedere e ne è data informazione nell’albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati dall’intervento, dovendo intendersi tale espressione nel senso che rileva il territorio dei Comuni in cui è fisicamente prevista la realizzazione del progetto, con esclusione, quindi, quanto al caso di specie, del Comune di Pozzallo, semplicemente limitrofo.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 27-bis, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente comunica a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione e l’esercizio del progetto l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

L’espressione “Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione e l’esercizio del progetto” sottintende che la comunicazione, oltre alle autorità destinate ad esercitare poteri amministrativi sulla vicenda, inclusi i Comuni ove è prevista l’allocazione fisica dell’intervento, va indirizzata anche alle Amministrazioni e agli Enti che in altro modo possano coltivare interesse sulla questione.

Ovviamente, può non risultare agevole o “matematica” l’individuazione di tali altre Amministrazione o Enti “potenzialmente interessati” e, con riferimento al caso di specie, può discutersi se il Comune di Pozzallo dovesse essere effettivamente destinatario di tale comunicazione, essendo dibattuta fra le parti la questione delle lamentate immissioni nocive dell’impianto sul proprio territorio.

Ai sensi dell’art. 27-bis, terzo comma, l’autorità competente e le Amministrazioni e gli Enti di cui al secondo comma verificano, poi, l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

Ai sensi dell’art. 27-bis, quarto comma, esaurita la fase di cui al terzo comma, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’art. 23, primo comma, lettera e), di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle Amministrazioni Comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità, come dispone la norma indicata, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, terzo e quarto comma, della legge n. 241/1990 e dalla data della pubblicazione dell’avviso, per la durata di quarantacinque giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

L’art. 23, primo comma, lettera e), si riferisce all’“avviso al pubblico”.

Pertanto, la fase di consultazione pubblica interviene, una volta che sia esaurita la fase di cui al terzo comma, quando l’autorità competente a provvedere pubblica l’avviso di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle Amministrazioni Comunali territorialmente interessate (cioè di quelle Amministrazione Comunali ove è prevista l’ubicazione fisica dell’intervento).

Il successivo quinto comma dell’art. 27-bis dispone, poi quanto segue: a) entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni;
b) qualora intervengano modifiche o integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico, il proponente trasmette un nuovo avviso al pubblico, in relazione al quale i termini di cui al quarto comma per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

L’art. 27-bis, settimo comma, stabilisce, infine, che, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

In base a quanto precisato, risulta, quindi, quanto segue: a) correttamente l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 27-bis, primo comma, ha pubblicato l’avviso relativo al progetto sul portale ambientale dell’Assessorato Regionale, quale autorità competente a provvedere;
b) anche ammesso che al Comune di Pozzallo dovesse essere comunicata l’istanza della società proponente e la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 27-bis, secondo comma, tale omissione risulta sostanzialmente ininfluente, poiché tale Amministrazione ha preso parte alla conferenza dei servizi, potendo ivi rappresentare le proprie ragioni;
c) la consultazione pubblica non è immediata, ma ha luogo una volta espletata la fase disciplinata dal terzo comma del citato art. 27-bis;
d) come già è stato indicato, il Comune di Pozzallo ha partecipato alla conferenza dei servizi di cui all’art. 27-bis, settimo comma, quale Ente potenzialmente interessato (nei termini che sono stati precisati) e la qualifica formale di “uditore” appare sostanzialmente irrilevante e, comunque, connessa al fatto che tale Amministrazione prendeva parte alla conferenza dei servizi senza dover o poter spendere in seno ad essa poteri amministrativi;
e) il Comune, ad ogni buon conto, ha potuto esprimere le sue valutazioni, che sono state considerate dall’autorità competente, sebbene ritenute non meritevoli di condivisione;
f) l’acquisizione di pareri, nulla-osta o altri atti di assenso ha correttamente avuto luogo in seno alla conferenza dei servizi, indetta previa verifica delle Amministrazioni da coinvolgere;
g) non è previsto che la conferenza sia aperta alla partecipazione pubblica e che la formazione degli avvisi da esprimere in tale sede da parte delle competenti Amministrazioni debba avvenire previa consultazione pubblica, come risulta dal chiaro disposto del citato art. 27-bis, settimo comma, che contempla la (sola) partecipazione alla conferenza del proponente e di tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate;
h) la pubblicazione dell’istanza e della documentazione nell’albo pretorio informatico del Comune di Modica in data 13 febbraio 2020, ai sensi del citato art. 27-bis, quarto comma, a conferenza dei servizi già avviata, non ha pregiudicato nella sostanza la prevista consultazione pubblica, in quanto per i successivi quarantacinque giorni il pubblico ha potuto esprimere le proprie osservazioni e la conferenza dei servizi si è conclusa solo in data 29 luglio 2020, cioè in tempo utile per tener conto di eventuali rilievi (che non sono stati formulati).

Per le considerazioni esposte il ricorso introduttivo deve ritenersi infondato e va, quindi, respinto.

Quanto ai motivi aggiunti, deve dirimersi la questione relativa alla denunciata natura sostanziale della richiesta di variazione.

Al riguardo, appare opportuno specificare, in via preliminare, che, come ripetuto ad nauseam da giurisprudenza e dottrina, le valutazioni di natura discrezionale e tecnico-discrezionale dell’Amministrazione possono essere sindacate dal giudice amministrativo nel solo caso in cui esse risultino obiettivamente irragionevoli. Tale circostanza non impedisce al giudice di svolgere un’indagine approfondita e penetrante, poiché la svista dell’Amministrazione può anche non essere rilevabile ictu oculi (come nel caso in cui sia indispensabile effettuare complesse operazioni matematiche al fine di individuare un errore di calcolo), né può affermarsi che l’indagine debba arrestarsi a fronte di qualsiasi valutazione in qualche modo “opinabile” dell’Amministrazione (cioè relativa a discipline non “esatte”), poiché anche in tal caso la decisione contestata può risultare non plausibile e, pertanto, obiettivamente irragionevole (come quando, in ipotesi, si affermi il pregio artistico di un immobile in plateale contrasto con le concordi affermazioni della letteratura accademica e specialistica sul punto). E’ necessario, tuttavia, che la decisione dell’Amministrazione non sia soltanto opinabile, ma risulti effettivamente erronea, poiché per quanto attiene alle scelte meramente opinabili l’Amministrazione risponde in sede politica, posto che, attraverso il raccordo con i proprio organi di vertice, essa è inserita nell’ambito del circuito democratico-rappresentativo, sicché non è concesso al giudice, che di tale legittimazione democratica è sprovvisto e il quale non incorre in alcuna responsabilità di natura politica, sostituire il proprio (altrettanto) opinabile convincimento (o, addirittura, quello di un proprio ausiliario) a quello che sia stato, invece, manifestato nella sede amministrativa. Ovviamente, la parte che denuncia l’obiettiva irragionevolezza della decisione assunta dall’Amministrazione è tenuta a fornire compiuta prova di tale circostanza, non essendo al riguardo sufficienti semplici, ancorché articolate, allegazioni e non potendo il giudice supplire d’ufficio all’inosservanza del principio dispositivo (artt. 64, primo comma, c.p.a.: spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni ;
art. 64, secondo comma, c.p.a.: salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite ;
art. 63, primo comma, c.p.a.: fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti ). Ne consegue che, a fronte di valutazioni opinabili dell’Amministrazione, la parte interessata è tenuta a corredare le proprie allegazioni con convincenti e risolutivi elementi di prova, risultanti, a mero titolo di esempio, dalla letteratura accademica o scientifica, e i quali dimostrino in modo obiettivo l’errore in cui l’Amministrazione sia eventualmente incorsa.

Alla luce di tale premessa può, quindi, procedersi all’esame della specifica doglianza avanzata dalla parte ricorrente, la quale ha, in sintesi, osservato sul punto quanto segue: a) la stessa parte istante ha riconosciuto la natura sostanziale della variazione, almeno per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto di captazione delle emissioni diffuse e il trattamento mediante scrubber e successivo biofiltro, in relazione al quale la società si è riservata espressamente di “richiedere la modifica al provvedimento autorizzativo di A.I.A. alla luce del nuovo punto di emissione derivante dal biofiltro”;
b) ai sensi dell’art. 5, primo comma, lettera l-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, per modifica sostanziale di un progetto, opera o impianto deve intendersi: - “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana”: - “in particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;
c) in presenza di tali modifiche, ai sensi dell’art. 29-nonies, secondo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, è fatto obbligo al gestore di inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
d) l’Amministrazione ha autorizzato le modifiche senza aver approfondito la problematica relativa al trattamento, l’emissione e lo smaltimento delle sostanze odorigene, come risulta dalla relazione di parte versata in atti, con specifico riferimento alla presenza di acido solforidrico, ammoniaca e mercaptani;
e) in particolare, non è stata effettuata alcuna valutazione in merito alle seguenti circostanze: - quantità di sostanze odorigene emesse in atmosfera e unità di misura in cui le stesse sono espresse;
- quantità di sostanze odorigene solubilizzate in acqua con estrazione e loro destino, non essendo state neppure specificate le modalità ed il sito di smaltimento;
- se l’acqua proveniente dallo scrubber sarà trattata in un impianto di depurazione e se, in tal caso, l’impianto sarà idoneo allo smaltimento quali-quantitativo delle sostanze odorigene;
f) la misura di acido solforidrico indicato dalla società e accettata dall’Assessorato Regionale (0,2 ppm) è molto più alta della soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (soglia di rilevamento in aria: 0,2-2,0 mcg;
soglia di riconoscimento: 0,6-6,0 mcg;
valore guida: 7 mcg);
g) per le altre sostanze è stata dichiarata una percentuale di rimozione dopo il trattamento, senza chiarire la destinazione finale e lo smaltimento delle percentuali abbattute;
h) l’Amministrazione ha anche trascurato la previsione di cui all’art. 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006, che affida (anche) alle autorizzazioni la facoltà di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, nei termini indicati nella disposizione indicata.

A riguardo, la Sezione osserva quanto segue: a) la riserva del soggetto proponente quanto alla successiva richiesta di modifica dell’autorizzazione integrata ambientale non incide sulla richiesta di variazione che è stata presentata ai fini della valutazione di impatto ambientale;
b) invero, le modifiche cui fa riferimento l’art. 6, nono comma, del decreto legislativo n. 152/2006 riguardano esclusivamente la valutazione di impatto ambientale, non l’autorizzazione integrata ambientale;
c) appare, quindi, non conferente con riferimento alla fattispecie in esame il richiamo di parte ricorrente all’art. 29-nonies, sesto comma, del decreto legislativo n. 152/2006, il quale fa riferimento all’autorizzazione integrata ambientale;
c) la valutazione ambientale effettuata dall’Amministrazione quanto alle modifiche prospettate ( traslazione delle vasche di accumulo e spostamento dell’impianto di digestione;
captazione delle emissioni diffuse con successivo trattamento mediante sistema scrubber-biofiltro
) appaiono del tutto ragionevoli alla luce dei criteri già indicati quanto ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni amministrative discrezionali e tecnico-discrezionali;
d) la previsione di un filtro, come eccepito dalla parte controinteressata, appare ragionevolmente migliorativa quanto alle emissioni odorose, sicché il relativo provvedimento autorizzativo non lede la - ma conferisce un vantaggio alla - posizione giuridica fatta valere in questa sede dal Comune ricorrente e) sotto tale profilo, pertanto, le deduzioni di natura tecnica contenute nella relazione di parte versata in atti non sono idonee a dimostrare l’obiettiva irragionevolezza della decisione assunta, atteso che, a fronte del pregresso quadro fattuale e giuridico, il provvedimento risulta migliorativo con riferimento all’interesse perseguito dal Comune di Pozzallo;
f) deve anche osservarsi che il Tribunale di Ragusa, con provvedimento in data 7 luglio 2022, versato in atti dalla controinteressata in data 27 gennaio 2023, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal Comune di Pozzallo nell’ambito del procedimento n. 2022/1003, precisando quanto segue: - dalla relazione espletata in sede di accertamento tecnico preventivo non è emersa una condizione di inquinamento, né nelle aree occupate dall’insediamento industriale, né nelle zone immediatamente adiacenti al perimetro aziendale;
- in particolare, in occasione dei verbali di sopralluoghi e a seguito delle analisi effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, è stata accertata l’inesistenza del superamento dei limiti normativi “per i parametri ricercati nella matrice aria, secondo quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio DDG n. 69/2012”.

Per le considerazioni che precedono il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.

Ogni altra questione resta assorbita.

In conclusione, sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti vanno rigettati, mentre, tenuto conto della particolare articolazione della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

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